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Legge

L.R. Calabria 22/2020

Disciplina delle Associazioni Pro Loco.

Normativa regionaleL.R. Calabria 22/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina le Pro Loco con sede in Calabria, ne definisce requisiti, attività, iscrizione all’Albo regionale, cancellazione, rapporti con Comuni, UNPLI e contributi regionali. Prevede l’iscrizione d’ufficio delle Pro Loco già registrate negli albi provinciali, poi adeguamento entro 90 giorni. Gli aiuti regionali dipendono dal bilancio e da bandi/criteri della Giunta. Normativa ancora utile ma con alcune parti modificate o abrogate.

Disciplina delle Associazioni Pro Loco in Calabria

Disciplina delle Associazioni Pro Loco in Calabria

La legge regionale disciplina il riconoscimento, l’iscrizione, le attività e i rapporti istituzionali delle Associazioni Pro Loco operanti nel territorio della Regione Calabria. Il provvedimento riguarda esclusivamente le Pro Loco con sede in Calabria e prevede un sistema di albo regionale, requisiti statutari e organizzativi, possibilità di convenzioni con enti locali e, se previste dal bilancio, forme di contribuzione regionale.

Definizione, ambito territoriale e funzione delle Pro Loco

Sono considerate Pro Loco le associazioni volontarie, senza finalità di lucro, con sede nel territorio regionale, che svolgono le proprie attività nel Comune in cui hanno sede. In interventi o programmi di valenza sovracomunale, possono operare anche fuori dal Comune di sede, purché vi sia accordo con le Pro Loco territorialmente competenti oppure, se non presenti, direttamente con i Comuni interessati.

La Regione riconosce alle Pro Loco un ruolo di base nella promozione e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio. Il loro intervento è orientato soprattutto alla valorizzazione delle peculiarità locali, alla conoscenza dell’identità territoriale, all’animazione delle comunità, all’attrazione turistica e all’informazione, assistenza e accoglienza turistica, anche tramite convenzioni con gli enti locali.

Attività istituzionali e natura delle attività svolte

Le Pro Loco svolgono principalmente attività di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale e ambientale, oltre ad altre attività culturali. Rientrano tra le loro funzioni anche:

  • promozione, informazione, assistenza e accoglienza turistica;
  • iniziative per migliorare le condizioni di soggiorno e la fruizione di strutture ricettive, trasporti e offerta territoriale;
  • attività per favorire gli obiettivi sociali del turismo;
  • sensibilizzazione delle popolazioni residenti verso attività turistiche e sportive;
  • attività sociali e di volontariato a favore della comunità, inclusi progetti per anziani, minori e percorsi di integrazione sociale;
  • attività ricreative e del tempo libero.

Le Pro Loco perseguono le proprie finalità anche attraverso le attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore. Possono inoltre svolgere attività diverse, purché strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, e possono fare raccolta fondi nei limiti previsti dal medesimo Codice.

UNPLI e coordinamento associativo

La Regione riconosce l’attività dell’UNPLI nelle sue articolazioni territoriali quale organismo di coordinamento e rappresentanza delle Pro Loco iscritte. La Giunta regionale può inoltre stipulare con l’UNPLI accordi di collaborazione per iniziative di livello regionale rientranti nelle attività delle Pro Loco.

Albo regionale: iscrizione, requisiti e pubblicità

È istituito presso il dipartimento regionale competente in materia di turismo l’Albo regionale delle Associazioni Pro Loco. L’iscrizione avviene su istanza dell’associazione interessata e richiede il possesso di specifici requisiti:

  • svolgimento delle attività da almeno due anni;
  • costituzione per atto pubblico o scrittura privata autenticata e statuto ispirato a principi di democraticità;
  • almeno venti associati con diritto di voto;
  • disponibilità di una sede sociale;
  • svolgimento dell’attività in un Comune nel quale non operi un’altra Pro Loco iscritta, salvo che il Comune abbia popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nel qual caso possono essere iscritte fino a due Pro Loco.

Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo. L’Albo è pubblico e l’elenco delle associazioni iscritte è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Requisiti statutari per l’iscrizione

Ai fini dell’iscrizione all’Albo, lo statuto della Pro Loco deve garantire:

  • partecipazione attiva e democratica di tutte le componenti sociali alla vita associativa;
  • norme su elezione e funzionamento degli organi statutari;
  • utilizzo di tutte le risorse finanziarie per gli scopi associativi;
  • devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento o estinzione, secondo le regole del Codice del Terzo Settore.

La disposizione che richiedeva, in origine, che gli associati fossero residenti nel Comune e che i non residenti svolgessero comunque le attività nel territorio comunale è stata abrogata. Restano quindi applicabili i requisiti statutari attualmente vigenti nel testo coordinato.

Procedura di iscrizione e documentazione

L’istanza di iscrizione si presenta al dipartimento regionale competente in materia di turismo ed è corredata da:

  • copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
  • elenco degli associati;
  • dichiarazione del legale rappresentante sulla composizione degli organi statutari e sull’effettivo svolgimento delle attività da almeno due anni;
  • relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.

Nella domanda deve essere indicato anche l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui la Pro Loco elegge domicilio per le comunicazioni.

Effetti dell’iscrizione all’Albo

Le Pro Loco iscritte all’Albo regionale possono:

  • partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del rappresentante delle Pro Loco in organismi collegiali;
  • accedere a contributi, finanziamenti o altri benefici erogati dalla Regione Calabria.

Cancellazione dall’Albo e cause di perdita dell’iscrizione

Le modifiche dello statuto, il rinnovo delle cariche sociali e lo scioglimento volontario devono essere comunicati entro 60 giorni alla struttura regionale competente in materia di turismo.

La cancellazione dall’Albo può essere disposta anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse nei casi di:

  • scioglimento volontario;
  • sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione;
  • svolgimento di attività estranee a quelle previste dalla legge;
  • gravi violazioni di legge o irregolarità nella conduzione associativa rispetto allo statuto;
  • impossibilità di funzionamento o inattività protratta per un anno.

Rapporti con Comuni e unioni di Comuni

Comuni e unioni di Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, nel rispetto della normativa vigente. Le convenzioni possono riguardare:

  • organizzazione o gestione di eventi turistici locali;
  • gestione di uffici per informazione e accoglienza turistica;
  • gestione di attività di promozione sociale verso terzi;
  • uso gratuito di locali e attrezzature comunali.

Le Pro Loco possono inoltre stabilire autonomamente rapporti di collaborazione con altri organismi ed enti interessati al settore turistico e culturale.

Contributi regionali e criteri di finanziamento

Le Pro Loco iscritte all’Albo possono presentare domanda di contributo finanziario alla Regione, se il bilancio regionale lo prevede, e partecipare ai relativi bandi. I contributi sono destinati alla realizzazione di manifestazioni e iniziative volte a promuovere e pubblicizzare le risorse turistiche locali e le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio, nonché le attività del tempo libero.

I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.

Regime transitorio e adeguamento delle Pro Loco già iscritte

Le Pro Loco già iscritte nei soppressi albi provinciali sono state iscritte d’ufficio nell’Albo regionale. Esse devono adeguarsi ai requisiti previsti dalla legge entro 90 giorni dalla comunicazione dell’iscrizione, a pena di decadenza.

Aspetti finanziari e abrogazioni

La legge opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Sono state abrogate le disposizioni regionali incompatibili, tra cui gli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 8/2008 e alcune previsioni della legge regionale n. 34/2002. Il testo coordinato recepisce inoltre varie modifiche successive, in particolare su requisiti di iscrizione, UNPLI, statuto e contributi.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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