Circolare Inail n. 55 del 7 dicembre 2023
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePer il 2024 la riduzione prevista dall'art. 1, comma 128, legge 147/2013 è stata fissata al 15,11% con decreto del 8 novembre 2023 (deliberazione Inail 26/9/2023, n.65). La riduzione si applica esclusivamente ai premi ancora soggetti a revisione: i premi speciali per esposizione a raggi X e sostanze radioattive (L.93/1958) e i contributi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall'Inps. Restano fermi gli Indici di Gravità Medi per il triennio 2023-2025. I beneficiari sono individuati in base all'andamento infortunistico aziendale con criteri distinti per attività avviate da oltre un biennio e per attività avviate da non oltre un biennio; sono indicate le modalità di domanda e le esclusioni nel caso di aggiornamento tariffario con decorrenza 1° gennaio 2024.
Riduzione dei premi e contributi ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato (anno 2024)
Punti principali
Ambito di applicazione per il 2024
La riduzione si applica solo ai premi ancora in corso di revisione: 1) premi speciali per malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (L.93/1958); 2) contributi della gestione agricoltura riscossi unificati dall'Inps. Non si applica se le tariffe relative vengono aggiornate con decorrenza 1° gennaio 2024.
Misura della riduzione
Riduzione fissata al 15,11% per l'anno 2024, determinata dal decreto ministeriale dell'8 novembre 2023 che approva la deliberazione del Commissario straordinario Inail n.65 del 26/9/2023.
Indici di Gravità Medi (IGM)
Restano confermati gli IGM per il triennio 2023-2025 adottati con deliberazione CdA Inail n.176 del 2/8/2022 (decreto interministeriale 20/9/2022), da utilizzare per l'applicazione della riduzione ai premi/contributi indicati.
Criteri di individuazione dei beneficiari - attività avviata da oltre un biennio
Per le attività con inizio antecedente al 3 gennaio 2022 si applica il confronto tra Indice di Gravità Medio (IGM) e Indice di Gravità Aziendale (IGA) per determinare l'eventuale beneficio, secondo il decreto 22 aprile 2014.
Criteri per attività avviata da non oltre un biennio
Per le attività iniziate il 3 gennaio 2022 o successivamente la riduzione spetta, previa domanda, a chi attesta il rispetto delle norme di salute e sicurezza. La domanda deve essere presentata entro il termine del primo biennio di attività.
Modalità di presentazione delle domande
Per i premi speciali radiologici la domanda va presentata tramite il servizio online 'Riduzione L.147/2013 Polizze Speciali' su www.inail.it. Per l'agricoltura va compilato il modulo 'Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura' disponibile su www.inail.it e trasmesso via PEC a dcod@postacert.inail.it, che inserisce gli aventi diritto negli elenchi da comunicare all'Inps.
Esclusioni e aggiornamenti tariffari
La riduzione non si applica ai premi per i quali è già intervenuto aggiornamento tariffario: tra questi le tariffe ordinarie (Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività) e varie tariffe speciali aggiornate dal 2019; inoltre, dal 2023 sono esclusi specifici premi speciali (facchini, pescatori, allievi IeFP, volontari, percettori Rdc in PUC, ecc.) e i premi speciali unitari per alunni/studenti non statali aggiornati per l'a.s. 2023/24.
Validità della domanda già accolta
Se l'istanza di riduzione è stata presentata e accolta durante il primo biennio, la riduzione per il 2024 nella nuova misura del 15,11% si applica automaticamente senza necessità di nuova istanza.
Riferimenti normativi e documenti allegati
La circolare richiama numerosi decreti e circolari (elencati), in particolare il decreto ministeriale 8/11/2023 e la deliberazione Inail 26/9/2023 n.65. Sono allegati 2 documenti alla circolare.
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