Sentenza del 27/03/2015 n. 6228 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un controllo automatizzato e formale della dichiarazione dei redditi relativa al 1999, al contribuente era stata notificata una cartella di pagamento di Euro 5.923,79, oltre accessori, per IRAP, IRPEF e ritenute alla fonte. P.R. aveva impugnato la cartella deducendo la decadenza dai termini, il difetto di motivazione e l'incompatibilità della pretesa con il condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9. Dopo la decisione favorevole del contribuente nei gradi di merito, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il condono non impedisse il controllo formale della dichiarazione e lamentando anche un vizio di motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per carenza di legittimazione attiva, poiché dal 1° gennaio 2001 le competenze fiscali sono state trasferite alle Agenzie fiscali. Ha inoltre respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché entrambi i motivi erano formulati in modo inammissibile: il quesito di diritto non era specifico né autosufficiente e non indicava adeguatamente il tipo di controllo effettuato né i documenti rilevanti; il motivo sul vizio di motivazione era privo del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. La sentenza favorevole al contribuente è quindi rimasta ferma. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si è costituito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 36-ter
Disciplinano i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali. La Corte non ha deciso nel merito se tali controlli fossero compatibili con il condono, perché ha dichiarato inammissibili i motivi dell'Amministrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Anche rispetto a questa norma la Corte non ha esaminato il merito, rilevando l'insufficiente specificità del ricorso.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Disciplina il condono tombale invocato dal contribuente. La questione sostanziale relativa all'effetto preclusivo del condono sui controlli fiscali non è stata risolta, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi processuali.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1
Ha trasferito alle Agenzie fiscali i rapporti giuridici, i poteri e le competenze precedentemente spettanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze; pertanto, nei giudizi tributari relativi a tali competenze, la legittimazione processuale spetta all'Agenzia competente.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le sentenze soggette al regime transitorio applicabile, imponeva che i motivi di ricorso per cassazione contenessero quesiti di diritto specifici e autosufficienti e, per i vizi motivazionali, un distinto momento di sintesi. La loro mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
Art. 161 c.p.c., comma 1
La sottoscrizione insufficiente della sentenza collegiale costituisce una nullità sanabile attraverso i normali mezzi di impugnazione; se non viene dedotta tempestivamente, la nullità si considera sanata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge: una censura generica, astratta o non autosufficiente può essere dichiarata inammissibile senza esame della questione sostanziale.
- Quando si contesta un controllo automatizzato o formale, è necessario indicare con precisione quale controllo sia stato eseguito, quali dati della dichiarazione siano stati utilizzati e quali documenti consentano alla Corte di verificarne i presupposti.
- Le questioni relative agli effetti di un condono fiscale non vengono necessariamente esaminate nel merito se il ricorso dell'Amministrazione è processualmente inammissibile; la decisione, quindi, non costituisce una regola generale sulla compatibilità tra condono e controllo fiscale.
- Nei giudizi fiscali instaurati dopo il trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
- Un vizio della sentenza collegiale relativo alla mancanza di una delle sottoscrizioni deve essere dedotto con l'impugnazione pertinente; in mancanza, può considerarsi sanato.
- La mancata costituzione del contribuente non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione: il giudice deve comunque verificare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi proposti.
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