Ordinanza del 21/10/2025 n. 27951 - Corte di Cassazione
Accertamento - Società a ristretta base azionaria - Legittimazione del socio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e, nei limiti indicati, quello incidentale degli eredi del socio. Pur escludendo che questi ultimi possano impugnare in proprio l’avviso intestato alla società, riconosce che, nel giudizio sull’accertamento personale, possono contestare l’esistenza dei maggiori redditi societari quando l’atto presupposto sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o per vizi procedurali. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Accertamento degli utili extracontabili di una S.r.l. a ristretta base partecipativa e possibilità per gli eredi del socio di contestare la pretesa fiscale personale.
Accertamento degli utili societari e reddito attribuito al socio
La controversia riguarda l’attribuzione al socio unico, e poi ai suoi eredi, di redditi di capitale presuntivamente derivanti dalla distribuzione di utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa. La Corte chiarisce i limiti della legittimazione dei soci e degli eredi e la possibilità di contestare, nel giudizio sull’accertamento personale, la consistenza del reddito societario presupposto.
Fatti e svolgimento del processo
Il 12 dicembre 2017 l’Agenzia delle Entrate notificava a quattro eredi di E.E., socio unico della Silimpianti S.r.l., poi dichiarata fallita, un avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del dante causa per l’anno 2010. La pretesa personale si fondava su un precedente accertamento emesso nei confronti della società, notificato al curatore e divenuto definitivo per mancata impugnazione, che aveva rilevato maggiori utili extracontabili.
Gli eredi impugnavano sia l’atto societario sia quello personale. La C.t.p. di Milano accoglieva il ricorso. La C.t.r. riteneva invece che gli eredi non fossero legittimati a impugnare l’avviso intestato alla società e che, per tale atto, dovesse essere convenuta la Direzione provinciale di Lecco anziché quella di Monza e della Brianza. Quanto all’avviso personale, riteneva legittima la pretesa limitatamente a Euro 26.070,00, importo ricondotto agli accrediti sul conto postale dei coniugi.
L’Agenzia proponeva ricorso principale, contestando la motivazione della sentenza e la riduzione degli utili extracontabili accertati da Euro 616.171,00 a Euro 26.070,00. Gli eredi proponevano ricorso incidentale, censurando il diniego della possibilità di contestare l’atto societario quale presupposto dell’accertamento personale e la decisione sulla Direzione provinciale legittimata a contraddire.
Vizio della motivazione della sentenza impugnata
La Corte accoglie il ricorso principale. Richiamando Cass., Sezioni Unite, 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, ricorda che, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 54 della legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile l’anomalia motivazionale che integri una violazione di legge costituzionalmente rilevante. Essa ricorre, tra l’altro, in caso di motivazione apparente o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è sufficiente, invece, un semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Nel caso concreto, la C.t.r. aveva giudicato sufficienti gli elementi probatori dell’Ufficio e inadeguata la contabilità prodotta dagli appellati, ma aveva poi ridotto, senza spiegazione, gli utili extracontabili accertati all’importo che i contribuenti sarebbero stati “eventualmente” disposti ad ammettere. La decisione è quindi apodittica e contraddittoria e non rende riconoscibile la propria ratio decidendi.
Legittimazione degli eredi e contestazione dell’accertamento societario
La Corte distingue la legittimazione a impugnare direttamente l’avviso societario dalla possibilità di contestarne i presupposti nel giudizio relativo all’accertamento personale. I soci, e quindi gli eredi dei soci, non sono legittimati a impugnare in proprio un atto intestato esclusivamente alla società, soggetto giuridico autonomo. La mera notifica dell’atto alla persona fisica non attribuisce tale legittimazione, se l’atto non contiene nei suoi confronti alcuna pretesa tributaria, neppure solidale o sanzionatoria. La Corte richiama sul punto Cass. 14 maggio 2025, n. 12864.
L’accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati in capo alla società costituisce, in via ordinaria, il presupposto necessario per l’accertamento dei dividendi attribuiti ai soci: in assenza di un maggior reddito societario accertato, manca il fatto costitutivo della pretesa verso il socio. Sono richiamate Cass. 27 dicembre 2024, n. 34549, e Cass. 20 dicembre 2021, n. 40844.
La definitività dell’accertamento societario, tuttavia, non preclude sempre al socio di contestare la pretesa personale. Se l’atto societario è divenuto definitivo non perché il suo fondamento sia stato accertato nel merito in sede giudiziale, ma per omessa impugnazione o per vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società, il socio può contestare nel giudizio personale sia la mancata distribuzione degli utili sia la stessa esistenza di redditi distribuibili in capo alla società. La Corte richiama Cass. 6 marzo 2025, n. 6001.
Di conseguenza, pur essendo corretta l’esclusione della legittimazione degli eredi a impugnare direttamente l’avviso societario, la C.t.r. ha errato nel negare loro la possibilità di dedurre, nel giudizio sull’accertamento personale, contestazioni relative alla determinazione degli imponibili societari, benché l’atto presupposto fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Uffici dell’Agenzia delle Entrate e legittimazione processuale
È errata anche la statuizione che individuava nella Direzione provinciale di Monza l’ufficio contro il quale avrebbero dovuto essere formulate le contestazioni relative all’avviso societario, emesso da una Direzione provinciale diversa. In base a Cass. 4 ottobre 2016, n. 19828, gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate hanno capacità processuale concorrente e alternativa a quella del direttore e agiscono quali organi dell’Agenzia. L’identità dell’ufficio periferico evocato o costituito in giudizio è quindi irrilevante sul piano processuale: la difesa è riferita all’Agenzia delle Entrate quale persona giuridica pubblica, senza necessità di rinnovare la notifica per il solo fatto che sia stato coinvolto un ufficio territoriale diverso da quello che ha emesso l’atto.
Esito e rinvio
La Corte accoglie il ricorso principale e, nei limiti esposti in motivazione, il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia con motivazione congrua e provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 24 settembre 2025 e depositata il 21 ottobre 2025.
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