Ordinanza del 27/10/2025 n. 28382 - Corte di Cassazione
IVA - Detrazione e rivalsa - Cessione dei crediti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassa la decisione che aveva riconosciuto il rimborso IVA di € 427.692 alla società in house VALORE E SERVIZI BISSARESI Srl. Per detrarre o ottenere a rimborso l’IVA a monte non basta dimostrare l’inerenza dei costi: occorre verificare anche il trattamento IVA della successiva cessione gratuita dei beni al Comune socio e accertare che ricorrano le condizioni previste dal diritto unionale, compresa l’eventuale sussistenza di un interesse economico della cedente. La Corte dichiara inoltre legittima la contestazione del credito IVA in sede di rimborso anche se l’Ufficio aveva in precedenza autorizzato la compensazione di un credito relativo a un’altra annualità. La causa è rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione.
Detrazione e rimborso IVA su costi sostenuti da una società in house per beni ceduti gratuitamente al socio pubblico.
Detrazione e rimborso IVA per beni ceduti gratuitamente da una società in house
La pronuncia riguarda il diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA assolta da una società in house per realizzare o ristrutturare beni successivamente trasferiti gratuitamente al Comune socio unico. La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate e stabilisce che la verifica non può limitarsi all’inerenza dei costi a monte, ma deve comprendere anche l’imponibilità della cessione a valle e le condizioni per l’eventuale esclusione dell’assimilazione della cessione gratuita a una cessione onerosa.
Fatti e vicenda processuale
Il Comune di Costabissara era socio unico della VALORE E SERVIZI BISSARESI Srl, costituita il 4 ottobre 2010 per valorizzare il patrimonio immobiliare dell’ente. La società fu posta in liquidazione con delibera n. 34 del 28 luglio 2015. Nel corso dell’attività aveva realizzato o ristrutturato una scuola comunale, un impianto sportivo comunale e sei impianti fotovoltaici, poi ceduti gratuitamente al Comune.
Il 27 aprile 2018, a seguito della cessazione dell’attività, la società presentò all’Agenzia delle entrate un’istanza di rimborso di € 427.692, corrispondenti a crediti IVA non portati in detrazione e risultanti dalla dichiarazione annuale 2018. Con provvedimento notificato il 21 dicembre 2018, l’Ufficio negò il rimborso per mancata prova dello svolgimento di un’attività imprenditoriale e dell’effettiva inerenza degli acquisti.
La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, pur riconoscendo i presupposti soggettivi e oggettivi delle operazioni IVA, l’inerenza degli acquisti e l’operatività commerciale della società, respinse il ricorso, rilevando che i beni materiali erano stati trasferiti gratuitamente al Comune senza applicazione dell’IVA. La Commissione tributaria regionale del Veneto accolse invece l’appello della società e del Comune e annullò il diniego, ritenendo che l’imponibilità della cessione gratuita non fosse stata contestata dall’Amministrazione con un autonomo atto e non potesse quindi essere esaminata in quel giudizio.
Quadro normativo e principi sull’inerenza e sulla cessione gratuita
La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini IVA, può costituire operazione imponibile qualsiasi assegnazione di beni dalla società al socio, indipendentemente dal titolo gratuito o oneroso e dalla forma societaria, quando si verifica un effetto traslativo o costitutivo di diritti in favore del socio. È richiamata, in particolare, la disciplina delle cessioni ai soci prevista dall’art. 2, comma 2, n. 6), del D.P.R. 633/1972.
Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, ai sensi dell’art. 168 della direttiva 2006/112/CE e dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. 633/1972, richiede un nesso diretto e immediato tra i costi sostenuti e una o più operazioni imponibili a valle, oppure con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo. La gratuità del trasferimento, di per sé, non esclude né l’imponibilità dell’operazione né il diritto alla detrazione: occorre verificare concretamente il collegamento tra gli acquisti e le operazioni successive.
La Corte esamina l’art. 16 della direttiva 2006/112/CE, corrispondente all’art. 5, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388, in base al quale il trasferimento gratuito di un bene dell’impresa può essere assimilato a una cessione effettuata a titolo oneroso quando il bene o i suoi componenti abbiano dato diritto a una detrazione totale o parziale dell’IVA. La disciplina contempla, tra l’altro, il prelievo o il trasferimento gratuito di beni e, all’art. 74 della direttiva 2006/112/CE, stabilisce per le operazioni indicate agli artt. 16 e 18 una base imponibile costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili oppure, in mancanza, dal prezzo di costo, determinati al momento dell’operazione.
Giurisprudenza unionale richiamata
La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia UE del 25 aprile 2024, causa C-207/23, secondo cui il trasferimento gratuito di calore prodotto da un soggetto passivo e destinato all’attività economica di altri soggetti passivi costituisce, alle condizioni indicate dall’art. 16 della direttiva 2006/112/CE, un prelievo assimilabile a una cessione onerosa. È irrilevante, a tal fine, che i destinatari utilizzino il bene in operazioni che danno loro diritto alla detrazione.
È inoltre richiamata la sentenza CGUE del 22 ottobre 2015, causa C-126/14, che riconosce il diritto alla detrazione per beni d’investimento destinati gratuitamente al pubblico quando sussista un nesso diretto e immediato tra le spese a monte e operazioni imponibili a valle, o con l’insieme delle attività economiche del soggetto passivo; tale nesso deve essere verificato sulla base di elementi oggettivi.
La sentenza CGUE del 16 settembre 2020, causa C-528/19, relativa all’ampliamento gratuito di una strada comunale, ha chiarito che una cessione gratuita non è assimilata a una cessione onerosa quando i lavori sono funzionali all’attività economica del soggetto passivo, recano beneficio a quest’ultimo e i relativi costi confluiscono nel costo delle sue operazioni a valle, senza determinare un consumo finale non tassato o una violazione della parità di trattamento. La Corte distingue tale situazione da quella esaminata nella causa C-207/23: nella prima, i lavori erano utilizzati anche nell’interesse economico del soggetto che li aveva eseguiti; nel caso del calore trasferito gratuitamente, non risultava invece che il cedente ne facesse anche uso.
Applicazione al caso concreto e primo motivo di ricorso
Secondo la Corte, l’Amministrazione aveva contestato la mancanza di inerenza tra i costi sostenuti dalla società per realizzare le opere e le operazioni a valle, costituite dalla loro cessione gratuita al Comune senza applicazione dell’IVA. La decisione regionale ha errato nel ritenere che la cessione non potesse essere esaminata perché non contestata con un autonomo atto: era necessario stabilire se le cessioni fossero imponibili e se ricorressero i presupposti per non assimilarle a cessioni a titolo oneroso.
In particolare, non risultava dimostrato che la cessione gratuita delle opere rispondesse anche a un interesse economico della società cedente. La Corte ritiene quindi necessario verificare sia l’inerenza dei costi a monte sia il trattamento IVA della cessione a valle, considerando l’eventuale interesse della cedente secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza unionale. In mancanza di tale verifica, il riconoscimento della detrazione o del rimborso potrebbe compromettere il principio di neutralità dell’IVA.
L’Agenzia aveva inoltre richiamato l’art. 1, comma 568-bis, della legge 147/2013 e l’art. 1, comma 614, della legge 190/2014, relativi agli atti di disposizione in favore di pubbliche amministrazioni conseguenti allo scioglimento di enti: secondo la prospettazione erariale, tali disposizioni prevedono l’esenzione fiscale con eccezione dell’IVA. La Corte accoglie il primo motivo per la violazione dei principi che regolano il rapporto tra detrazione a monte e imponibilità delle operazioni a valle.
Contestazione del credito IVA e precedente autorizzazione alla compensazione
È accolto anche il secondo motivo, relativo all’art. 1 del D.P.R. 443/1997. La Commissione regionale aveva attribuito rilievo al fatto che l’Ufficio, con comunicazione del 12 febbraio 2015, avesse autorizzato la società a utilizzare in compensazione € 319.311 di credito IVA riferito al periodo d’imposta 2012.
La Corte precisa che l’autorizzazione a riportare o utilizzare in compensazione un credito non ne rende incontestabile la sussistenza in una successiva richiesta di rimborso. In base al principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 21766 del 29 luglio 2021, l’Amministrazione può contestare il credito esposto in dichiarazione anche quando siano scaduti i termini per accertare o rettificare l’imponibile e l’imposta dovuta, se il credito non deriva dalla sottostima dell’imposta. Il contribuente deve comunque dimostrare in giudizio l’esistenza del credito; se la documentazione non è sufficiente, il rimborso può essere negato. Sono richiamate anche Cass. nn. 11698/2022, 16103/2022 e 26523/2023 e l’art. 57 del D.P.R. 633/1972.
Esito e rinvio
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l’appello applicando il principio per cui il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA sui costi sostenuti da una società in house per beni poi ceduti gratuitamente al socio pubblico richiede sia l’inerenza dei costi alle operazioni a valle sia la verifica delle condizioni previste dal diritto unionale per il trattamento della cessione gratuita, compreso l’accertamento dell’eventuale interesse economico della società cedente. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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