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Ordinanza

Ordinanza del 27/10/2025 n. 28447 - Corte di Cassazione

IMU - Rendita catastale - Notifica - DOCFA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso della società incaricata della riscossione contro la decisione che aveva annullato gli avvisi IMU 2014-2017. In caso di DOCFA, la rendita proposta dal contribuente non deve essere notificata se l’Ufficio la recepisce; la notifica è invece necessaria se l’Ufficio modifica la proposta. Poiché non risultava notificato un atto di rettifica e gli avvisi di accertamento non potevano sostituirlo, la rendita rettificata non era utilizzabile. È disposto, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato.

Notifica della rendita catastale proposta con procedura DOCFA ai fini dell’imposizione immobiliare.

Notifica della rendita catastale in caso di procedura DOCFA

La decisione riguarda l’utilizzo della rendita catastale ai fini dell’imposizione immobiliare quando il contribuente ha presentato una dichiarazione DOCFA. La Corte distingue tra il caso in cui l’Ufficio recepisca la rendita proposta e quello in cui la modifichi: la notifica è richiesta solo in quest’ultima ipotesi.

Fatti e svolgimento del giudizio

G. S.r.l. ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli quattro avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, emessi da S. S.p.A. il 14 giugno 2019 e datati 27 maggio 2019. La società lamentava che gli avvisi non fossero stati preceduti dalla notifica dell’atto di rettifica della rendita catastale, ai sensi dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000.

La C.T.P. di Napoli, con sentenza n. 6116/20, aveva respinto il ricorso. In appello, la C.T.R. della Campania aveva accolto l’impugnazione, rilevando che non risultava provata la notifica del nuovo classamento, né prima né dopo la notifica degli avvisi. S. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; G. S.r.l. è rimasta intimata.

Quadro normativo e principi giurisprudenziali

L’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 stabilisce che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati acquistano efficacia soltanto dalla loro notificazione agli intestatari. Dalla notifica decorre il termine per impugnare previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992; gli uffici competenti devono inoltre darne tempestiva comunicazione ai Comuni interessati.

Richiamando le pronunce delle Sezioni Unite n. 3160/2011 e n. 3666/2011 e la successiva giurisprudenza, la Corte ribadisce che una rendita non può essere utilizzata per determinare la base imponibile prima della notifica. Una volta notificata, tuttavia, può rilevare anche per annualità precedenti ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso, considerata la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo o modificativo.

Regola applicabile alla dichiarazione DOCFA

Quando il contribuente si avvale della procedura DOCFA per accatastare un immobile, la notifica delle risultanze è necessaria se l’Ufficio modifica la rendita denunciata o proposta. Se, invece, l’Ufficio recepisce la dichiarazione senza apportare variazioni, la notifica è superflua.

La Corte fonda tale conclusione anche sull’art. 1, comma 10, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, secondo cui l’Ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA soltanto quando abbia apportato variazioni rispetto a quelle denunciate o proposte dalla parte. Sono richiamate, tra le altre, Cass. n. 16364/2021, Cass. n. 7801/2019 e Cass. n. 6841/2023.

Applicazione al caso concreto e decisione

Nel caso esaminato era incontestato che l’Agenzia del Territorio non avesse notificato a G. S.r.l. un atto di classamento che rettificasse la rendita proposta con la DOCFA, pur essendo la rendita utilizzata difforme da quella dichiarata. La notificazione dei quattro avvisi di accertamento non era equipollente alla notifica dell’atto di rettifica.

La Corte ha quindi ritenuto infondato l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, e ha rigettato il ricorso.

Spese e contributo unificato

Non è stata adottata una statuizione sulle spese, poiché la società contribuente è rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. La decisione è stata assunta a Roma il 17 ottobre 2025.

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