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Legge

L.R. Toscana 16/2011

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 16/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna la l.r. Toscana n. 40/2005 su direzione dei servizi sociali nelle ASL, composizione e funzionamento del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica, oltre alle regole su nomine, designazioni, gettoni e rimborsi. Prevede anche un adeguamento delle indennità senza nuovi oneri per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale e degli organi consultivi sanitari

Modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale e degli organi consultivi

La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, riorganizzando alcuni profili della governance sanitaria regionale, del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica. Le modifiche incidono su composizione, funzioni, modalità di designazione, trattamenti economici e coordinamento con la normativa regionale sulle nomine.

Direzione dei servizi sociali nelle aziende sanitarie locali

Nelle aziende unità sanitarie locali in cui, nel territorio di competenza, esistano zone prive della società della salute, lo statuto aziendale deve prevedere che il direttore generale sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali.

Il direttore dei servizi sociali ha compiti di direzione e coordinamento delle attività socio-sanitarie di cui all’articolo 3-septies del decreto delegato e formula indirizzi per assicurare livelli omogenei e uniformi delle attività stesse.

Consiglio sanitario regionale: funzioni e articolazione interna

Il Consiglio sanitario regionale può articolare le proprie funzioni in osservatori e commissioni permanenti riferiti a tematiche di valenza generale connesse alla programmazione regionale.

  • Gli osservatori e le commissioni permanenti sono presieduti da un responsabile proposto dall’ufficio di presidenza.
  • Possono parteciparvi anche esperti esterni al servizio sanitario regionale, senza oneri aggiuntivi.
  • I responsabili degli osservatori e delle commissioni partecipano ai lavori dell’ufficio di presidenza e dell’assemblea con diritto di voto.

La competenza del Consiglio sanitario regionale comprende anche la nomina delle commissioni e degli osservatori previsti dalla disciplina riformata.

Composizione del Consiglio sanitario regionale

La legge aggiorna la composizione del Consiglio sanitario regionale, prevedendo in particolare:

  • tre direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, uno per ciascuna area vasta;
  • un direttore sanitario delle aziende ospedaliero-universitarie;
  • quindici esperti in materia sanitaria eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e nel rispetto del principio di parità di genere;
  • sostituzione del richiamo alla struttura amministrativa regionale competente.

È inoltre abrogata una previsione del comma 9 dell’articolo 89.

Trattamento economico dei componenti e rimborsi

Ai membri del Consiglio sanitario regionale diversi da quelli già destinatari di diversa disciplina, nonché ai componenti esterni delle commissioni e degli osservatori, spetta un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a ciascuna seduta, entro il limite di una sola seduta al giorno.

L’importo è definito con deliberazione della Giunta regionale, in analogia con organismi simili operanti nella Regione. Ai medesimi soggetti spetta anche il rimborso delle spese secondo modalità e misura stabilite dalla Giunta regionale.

Commissione regionale di bioetica: composizione e designazioni

La composizione della Commissione regionale di bioetica viene riorganizzata, con particolare rafforzamento della rappresentanza tecnico-professionale e associativa.

Sono previste, tra le altre, le seguenti componenti:

  • un membro eletto dal Consiglio regionale con voto limitato;
  • dodici esperti in discipline non sanitarie attinenti alla bioetica, di cui due designati dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto della parità di genere;
  • un rappresentante esperto in bioetica per ciascuna delle discipline professionali indicate, tra cui farmacologo, biologo, psicologo, ostetrico, infermiere, farmacista, neonatologo e anestesista del servizio sanitario regionale;
  • due rappresentanti delle associazioni di volontariato;
  • due rappresentanti delle associazioni di tutela.

Sono inoltre specificate le modalità di designazione dei componenti da parte degli ordini, collegi professionali, federazioni regionali e associazioni competenti. Il numero dei componenti di una categoria è ridotto da quattro a due.

Coordinamento con la normativa regionale sulle nomine

Per gli organismi richiamati dalla legge, non si applicano alcune disposizioni della l.r. Toscana n. 5/2008 in materia di nomine e designazioni, limitatamente ai profili espressamente indicati.

In particolare, sono escluse o derogate le regole relative a:

  • l’inammissibilità della designazione per mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi;
  • specifiche previsioni sui cumuli di incarichi, nei limiti indicati dalla norma;
  • taluni commi relativi a incompatibilità, rinunce e ulteriori effetti della disciplina sulle nomine.

La deroga riguarda gli organismi indicati nella disposizione, tra cui il Consiglio sanitario regionale, la Commissione regionale di bioetica e le strutture regionali del governo clinico.

Adeguamento delle indennità e copertura finanziaria

In sede di ricostituzione del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica, la Giunta regionale deve rideterminare le indennità spettanti ai componenti dei due organismi in modo che l’aumento del numero dei componenti non comporti incremento di spesa.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge modifica stabilmente la disciplina regionale vigente in materia sanitaria e di organi consultivi, senza introdurre un termine finale di efficacia. Non contiene disposizioni riferite a esercizi finanziari conclusi o a misure temporalmente limitate, salvo gli effetti connessi alla ricostituzione degli organismi interessati.

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