L.R. Toscana 19/2011
Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina le politiche regionali toscane per migliorare la sicurezza stradale, integrandole nella programmazione economica, sanitaria, educativa, comunicativa e di tutela dei consumatori. Istituisce l’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale come organo consultivo permanente, ne definisce composizione e funzionamento e prevede la relazione annuale della Giunta. Contiene modifiche a leggi regionali correlate e una copertura finanziaria iniziale per il 2012.
Promozione della sicurezza stradale in Toscana e istituzione dell’Osservatorio regionale
Promozione della sicurezza stradale in Toscana
La legge della Regione Toscana definisce un quadro organico di interventi per migliorare la sicurezza stradale sul territorio regionale, intervenendo sia sulla programmazione delle politiche pubbliche sia sull’organizzazione di strumenti consultivi e di monitoraggio. La disciplina mira a integrare la sicurezza stradale in più settori dell’azione regionale, con effetti limitati al territorio toscano.
Finalità e impostazione generale
La Regione persegue obiettivi di promozione e tutela della salute mediante politiche finalizzate a realizzare migliori condizioni di sicurezza stradale per cittadini e utenti della rete viaria. Le principali leve previste sono tre:
- la programmazione di iniziative, azioni e misure per la sicurezza stradale, con priorità agli interventi sulla viabilità regionale;
- la relazione annuale della Giunta al Consiglio regionale sullo stato delle politiche e del livello di sicurezza raggiunto;
- la costituzione dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, con funzioni consultive permanenti.
Politiche regionali e integrazione nella programmazione
La Regione attiva politiche coordinate e continuative, tramite gli strumenti ordinari della programmazione regionale, assumendo come criterio prioritario per finanziamenti e interventi l’innalzamento del livello di sicurezza dei tratti interessati. Gli ambiti di intervento indicati dalla legge sono:
- infrastrutturale;
- mobilità pubblica;
- sanitario;
- educativo e formativo;
- informativo-comunicativo;
- assistenziale.
La strategia complessiva viene definita nel programma regionale di sviluppo con cadenza quinquennale e poi declinata nei principali strumenti settoriali regionali. In particolare, la sicurezza stradale deve trovare attuazione:
- nel PRIIM, per infrastrutture, mobilità, trasporto pubblico e strumenti di monitoraggio;
- nel piano sanitario e sociale integrato, per prevenzione dei fattori di rischio e per cura e riabilitazione delle vittime di incidenti stradali;
- negli strumenti di programmazione educativa e formativa, per educazione non formale, indirizzi alle scuole e coordinamento di interventi educativi;
- nei piani e programmi di informazione e comunicazione regionali, per campagne informative e diffusione di comportamenti virtuosi;
- nel piano di indirizzo per tutela e difesa dei consumatori e degli utenti, anche in relazione alla tutela, pure legale, delle vittime di incidenti stradali.
La relazione annuale della Giunta al Consiglio dà conto dello stato di attuazione di tali politiche e degli interventi programmati o realizzati.
Monitoraggio da parte del CORECOM
Nell’ambito delle sue funzioni di monitoraggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive locali, il CORECOM svolge attività specifica sulla sicurezza stradale. Il monitoraggio, definito nel programma annuale del Comitato, è rivolto soprattutto ai prodotti destinati ai giovani e verifica l’eventuale presenza di contenuti non conformi o contrari alla diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.
Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale: natura e funzioni
È istituito l’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale, che ne assicurano il supporto tecnico.
Le sue funzioni principali sono:
- coadiuvare Consiglio e Giunta nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale;
- formulare contributi agli atti di programmazione;
- acquisire e analizzare dati e informazioni;
- elaborare studi utili a migliorare il quadro conoscitivo per la Toscana.
L’Osservatorio opera in raccordo con il CORECOM e si rapporta stabilmente con una pluralità di soggetti istituzionali, sanitari, tecnici e scientifici, tra cui sistema sanitario regionale, Agenzia regionale di sanità, IRPET, università toscane, ACI, Ministero dell’istruzione-Ufficio scolastico regionale e altri organismi di ricerca e monitoraggio.
Attività dell’Osservatorio e programma annuale
L’Osservatorio svolge anche attività convegnistiche, seminariali e di incontro con la collettività, per diffondere il proprio lavoro e la cultura della sicurezza stradale. A tal fine adotta un logo per caratterizzare le iniziative promosse.
Il programma di attività annuale deve essere adottato entro il 1° marzo di ogni anno. Dopo l’adozione:
- il programma è trasmesso entro cinque giorni alla Giunta e al Consiglio regionale;
- Giunta e Consiglio possono formulare osservazioni e proposte di integrazione entro i trenta giorni successivi;
- decorso tale termine, l’Osservatorio approva definitivamente il programma, motivando l’eventuale mancato recepimento delle osservazioni.
Il regolamento interno dell’Osservatorio deve essere approvato entro novanta giorni dalla sua costituzione e disciplina, tra l’altro, uso del logo, eventuali gruppi di lavoro, partecipazione di invitati anche permanenti e casi di delega dei componenti.
Composizione, durata e funzionamento dell’Osservatorio
L’Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale. È composto da:
- tre assessori regionali competenti in infrastrutture e mobilità, salute, politiche educative e formative, o loro sostituti;
- tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- un rappresentante dei comuni e uno delle province designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- un rappresentante dei comuni montani designato da UNCEM;
- tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della sicurezza stradale, uno per ciascuna area vasta, designati dalla COPAS;
- tre esperti in materia di sicurezza stradale designati dal Consiglio regionale;
- tre docenti delle università toscane, uno per ateneo;
- quattro rappresentanti del CRCR-Regione Toscana, esperti degli aspetti psicologici e sociali collegati alla sicurezza stradale;
- due rappresentanti del MIUR-Ufficio scolastico regionale per la Toscana;
- un rappresentante della direzione regionale toscana dell’ACI.
La Regione stipula specifiche convenzioni con università, ACI, Ufficio scolastico regionale, Agenzia regionale di sanità, IRPET e altri eventuali soggetti individuati dall’Osservatorio per disciplinare rapporti, tempi e contenuti della collaborazione.
I componenti sono nominati dal Consiglio regionale. L’organo si considera costituito quando è stato designato almeno il numero di membri pari alla metà più uno. È presieduto da uno degli assessori regionali competenti, designato dal Presidente della Giunta, e si riunisce almeno trimestralmente. Le sedute sono valide con la presenza di un terzo dei componenti nominati, se sono presenti un assessore regionale, un consigliere regionale e due rappresentanti tra comuni e province/comuni montani. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo diversa disciplina del regolamento interno.
La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto a indennità o gettoni; solo ad alcuni componenti spetta il rimborso delle spese di viaggio.
Strutture di supporto e oneri organizzativi
L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che individua le strutture di supporto. La costituzione di tali strutture non può comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Integrazioni a discipline settoriali regionali
La legge modifica alcuni atti regionali per rendere stabile l’inserimento della sicurezza stradale nelle rispettive programmazioni:
- il piano sanitario e sociale integrato regionale deve definire l’attuazione della strategia regionale in materia di sicurezza stradale per l’ambito sanitario e sociale;
- il piano di indirizzo generale integrato in materia educativa e di istruzione deve definire l’attuazione della strategia per l’ambito educativo;
- i programmi di informazione e comunicazione devono prevedere adeguate forme di informazione ai cittadini sull’attività regionale per la sicurezza stradale;
- le campagne informative e di comunicazione devono promuovere comportamenti virtuosi degli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto;
- il piano per i consumatori e gli utenti deve includere l’attuazione della strategia regionale anche a tutela delle vittime di incidenti stradali.
Disposizioni finanziarie e tempistiche iniziali
Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 100.000 euro per il 2012, con copertura sulle risorse del bilancio pluriennale 2011-2013; per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio.
La costituzione dell’Osservatorio deve avvenire entro il 31 dicembre 2011. Se l’Osservatorio non è operativo al momento dell’approvazione del programma regionale di sviluppo 2011-2015, quest’ultimo va aggiornato con il primo documento di programmazione economica e finanziaria successivo, nelle parti dedicate alla strategia per la sicurezza stradale, tenendo conto dei contributi dell’Osservatorio.
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