L.R. Toscana 15/2011
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 15/2011 modifica l’art. 23 della l.r. 32/2002 sui componenti della Commissione regionale permanente tripartita. Introduce il limite di tre mandati consecutivi per i rappresentanti designati da parti sociali e associazioni dei disabili e prevede incompatibilità per chi ricopre specifici incarichi in agenzie formative. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche ai requisiti di nomina nella Commissione regionale permanente tripartita toscana
Modifiche ai requisiti di nomina nella Commissione regionale permanente tripartita
La legge regionale Toscana 2 maggio 2011, n. 15 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, modificando la disciplina della Commissione regionale permanente tripartita. La norma incide esclusivamente sui requisiti soggettivi e sui limiti di permanenza in carica di alcuni rappresentanti designati.
Limiti ai mandati consecutivi
Per i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale, viene introdotta una deroga alla disciplina generale sulle nomine regionali, con un limite specifico di permanenza nello stesso incarico.
- Non è consentita la nomina per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico.
Incompatibilità con incarichi nelle agenzie formative
La legge stabilisce inoltre una causa di esclusione dalla nomina nella Commissione regionale permanente tripartita per alcuni soggetti designati dalle parti sociali e dalle associazioni.
- Non possono essere nominati coloro che, in agenzie formative, ricoprono incarichi direzionali o di responsabilità amministrativa.
- La preclusione riguarda anche chi svolge funzioni di certificatore di competenze o di valutatore di progetti.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e opera nell’ambito delle nomine alla Commissione regionale permanente tripartita prevista dalla normativa regionale sul lavoro e sulla formazione professionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 mag 2011L.R. Toscana 14/2011
- Legge · 3 mag 2011L.R. Toscana 17/2011
- Legge · 3 mag 2011L.R. Toscana 16/2011
- Legge · 6 mag 2011L.R. Toscana 18/2011
- Legge · 11 mag 2011L.R. Toscana 19/2011
- Legge · 30 mag 2011L.R. Toscana 20/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →