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Legge

L.R. Toscana 15/2011

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

Normativa regionaleL.R. Toscana 15/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 15/2011 modifica l’art. 23 della l.r. 32/2002 sui componenti della Commissione regionale permanente tripartita. Introduce il limite di tre mandati consecutivi per i rappresentanti designati da parti sociali e associazioni dei disabili e prevede incompatibilità per chi ricopre specifici incarichi in agenzie formative. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche ai requisiti di nomina nella Commissione regionale permanente tripartita toscana

Modifiche ai requisiti di nomina nella Commissione regionale permanente tripartita

La legge regionale Toscana 2 maggio 2011, n. 15 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, modificando la disciplina della Commissione regionale permanente tripartita. La norma incide esclusivamente sui requisiti soggettivi e sui limiti di permanenza in carica di alcuni rappresentanti designati.

Limiti ai mandati consecutivi

Per i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale, viene introdotta una deroga alla disciplina generale sulle nomine regionali, con un limite specifico di permanenza nello stesso incarico.

  • Non è consentita la nomina per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico.

Incompatibilità con incarichi nelle agenzie formative

La legge stabilisce inoltre una causa di esclusione dalla nomina nella Commissione regionale permanente tripartita per alcuni soggetti designati dalle parti sociali e dalle associazioni.

  • Non possono essere nominati coloro che, in agenzie formative, ricoprono incarichi direzionali o di responsabilità amministrativa.
  • La preclusione riguarda anche chi svolge funzioni di certificatore di competenze o di valutatore di progetti.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e opera nell’ambito delle nomine alla Commissione regionale permanente tripartita prevista dalla normativa regionale sul lavoro e sulla formazione professionale.

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