Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1445/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali con distrazione in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 763/2024, provvisoriamente esecutiva e successivamente passata in giudicato, notificata al Ministero il 17 luglio 2024. La sentenza aveva liquidato in complessivi euro 657,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario del 15%, le spese processuali dovute con distrazione in favore del difensore antistatario. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha pertanto domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere al pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, comprensive degli accessori di legge ove non ancora corrisposte, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza del TAR. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, stabilendo che intervenga nei sessanta giorni successivi su richiesta della parte interessata e senza diritto a compenso. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., una penalità di mora di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine di sessanta giorni per adempiere fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda l’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’adempimento, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti all’inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni successivo ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in euro 20,00 per ciascun giorno, dalla scadenza del termine assegnato fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha rilevato che tale termine era ampiamente decorso senza pagamento.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, decorso il termine previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l’ordine giudiziale di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, per il successivo inadempimento, nominare un commissario ad acta incaricato di compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata quando sia stata proposta una domanda non manifestamente iniqua e l’amministrazione persista nell’inadempimento; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento fino all’intervento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.