Deliberazione n. 532 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento adottato d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, relativo a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy per possibile diffusione su Instagram di materiale a contenuto sessualmente esplicito. Il provvedimento conferma l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare, per 12 mesi e a fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica d’urgenza per segnalazione di revenge porn su Instagram
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di un intervento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’oggetto è il possibile rischio di diffusione, tramite Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza sulle segnalazioni relative al c.d. revenge porn;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione in via d’urgenza di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica.
Origine della segnalazione e avvio dell’intervento
La persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Instagram. Il Garante ha preso atto della segnalazione protocollata e della verifica di compatibilità rispetto alla disciplina applicabile.
Provvedimento urgente del 27 agosto 2024
Con determinazione n. 433 del 27 agosto 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, sulla scorta della nota del Segretario generale del 29 luglio 2024, ha disposto in via d’urgenza:
- l’ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 29 agosto 2024, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 27 agosto 2024, confermando integralmente le misure nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma esclusivamente misure preventive e prescrittive finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria in forma non identificabile.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina gli interventi del Garante nei casi di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. Il Garante richiama anche il termine di 48 ore per la decisione e il potere di adozione d’urgenza previsto dall’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con determinazione n. 433 del 27 agosto 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, sulla base della nota del Segretario generale del 29 luglio 2024, ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 29 agosto 2024, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando le misure adottate nei confronti dei gestori della piattaforma Instagram.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 516 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 525 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 495 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 535 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 518 del 29/08/2024
- Provvedimento · 29 ago 2024Deliberazione n. 510 del 29/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →