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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 547 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento per omesso versamento dell'IRAP relativa al 2003. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e un vizio di motivazione, sostenendo che la disponibilità di un mammografo e le relative quote di ammortamento non dimostrassero l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Secondo la contribuente, l'esecuzione tecnica degli esami era svolta da personale del Centro medico Eunomia, che sosteneva anche i costi di pellicole, sviluppo e organizzazione, mentre ella si limitava alla visita e alla valutazione delle pazienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR. Il mero rapporto tra capitale investito e compensi, così come le quote di ammortamento indicate nella dichiarazione dei redditi, non è sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione. Anche un macchinario di valore rilevante può essere strumentale e indispensabile alla professione medica senza costituire, da solo, un fattore produttivo aggiuntivo rispetto all'attività intellettuale. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di impugnazione di una cartella di pagamento e non di una domanda di rimborso, spetta all'Amministrazione finanziaria provare i fatti posti a fondamento della pretesa tributaria. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    L'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi

    L'IRAP non colpisce il lavoro autonomo in quanto tale, ma l'attività esercitata mediante un'autonoma organizzazione, intesa come elemento impersonale e aggiuntivo rispetto all'attività intellettuale del professionista.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può essere proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il controllo comprende anche la corretta sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La disposizione riguarda il vizio di motivazione su una questione di fatto; la Corte ha tuttavia qualificato il motivo principalmente come censura di violazione di legge.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente i motivi per i quali si chiede la cassazione. La commistione tra violazione di legge e vizio motivazionale non determina automaticamente l'inammissibilità, se il nucleo della censura resta comprensibile.

  • Art. 2697 c.c.

    In caso di domanda di rimborso, spetta al contribuente dimostrare i presupposti del proprio diritto. Tale principio non è stato ritenuto applicabile alla controversia, che riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento.

  • Principio generale sull'onere della prova nei giudizi tributari di impugnazione

    Quando il contribuente impugna un atto impositivo o di riscossione, spetta all'Amministrazione finanziaria provare i fatti concreti posti a fondamento della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Per assoggettare a IRAP un professionista non è sufficiente dimostrare l'esistenza di beni strumentali o confrontare il loro valore con i compensi: occorre provare una struttura organizzativa autonoma, idonea a generare un valore aggiunto rispetto all'attività personale.
  • Gli strumenti normalmente connaturati e indispensabili all'esercizio della professione, anche se costosi, non determinano automaticamente l'autonoma organizzazione. Occorre valutarne natura, uso, valore e incidenza concreta sull'attività.
  • L'autonoma organizzazione ricorre, in generale, quando il professionista è responsabile di una struttura propria, impiega beni eccedenti il minimo indispensabile oppure utilizza stabilmente lavoro altrui.
  • La disponibilità di apparecchiature eccezionalmente costose o capaci di ampliare significativamente la clientela, ridurre tempi e costi o consentire prestazioni non normalmente disponibili può invece costituire un indice di autonoma organizzazione.
  • Nei giudizi contro una cartella o un atto impositivo, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente il presupposto dell'IRAP; non può limitarsi a presumere l'imposta sulla base del reddito, dei compensi o delle quote di ammortamento.
  • La distribuzione dell'onere probatorio può essere diversa nelle domande di rimborso: in tali casi, normalmente, il contribuente deve dimostrare l'assenza del presupposto impositivo e il proprio diritto alla restituzione.

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