Cassazione Penale, Ordinanza n. 30178/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 391-ter c.p., relativo alla detenzione/introduzione di un telefono cellulare all'interno di un istituto penitenziario. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha reiterato censure già formulate in appello, contestando in sostanza la valutazione di merito sulla gravità del fatto e, soprattutto, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. nonché l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano già state esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta logica e corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi reiterativi di censure già vagliate nei gradi di merito e manifestamente infondati. In particolare, ha condiviso la motivazione della Corte d'appello sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., valorizzando la gravità del fatto, desunta dalle modalità di detenzione in carcere e dall'occultamento di un telefono cellulare di dimensioni tali da eludere agevolmente i controlli, e sull'applicazione della recidiva, giustificata dai precedenti penali e dalla commissione di un nuovo reato durante la detenzione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
Disposizione posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte di cassazione non ne discute la tipicità, limitandosi a rilevare che la sentenza impugnata riguarda tale reato.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il fatto è stato ritenuto non tenue, in ragione delle concrete modalità della condotta e della sua gravità.
recidiva
L'applicazione della recidiva è stata ritenuta corretta in considerazione dei precedenti penali e della commissione di un nuovo reato durante la detenzione, elementi indicativi di negativa personalità e assenza di effetto deterrente delle precedenti condanne.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo sostanzialmente identico censure già dedotte in appello e già correttamente esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa in presenza di una condotta che, per modalità esecutive e concrete circostanze del fatto, riveli una gravità non compatibile con la minima offensività richiesta dalla norma.
- Ai fini della recidiva, possono assumere rilievo non solo i precedenti penali dell'imputato, ma anche la commissione di un nuovo reato durante l'espiazione della pena, quale indice di persistente allarme sociale e di assenza di efficacia deterrente delle pregresse esperienze giudiziarie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e reiterazione di doglianze già esaminate, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.
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