Messaggio numero 305 del 18-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che i versamenti con scadenza 16 aprile 2002 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 17 aprile 2002. Il rinvio vale per tutti i versamenti unitari con mod. F24, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali. Per i datori di lavoro con sistema DM10, slitta anche al 17 aprile 2002 il termine per la denuncia DM10/2, mentre resta invariata la scadenza dell’ultimo giorno del mese per le denunce trasmesse via Internet.
Differimento al 17 aprile 2002 dei versamenti tributari e contributivi con mod. F24
Differimento dei termini di versamento al 17 aprile 2002
Il documento chiarisce che, in applicazione dell’art. 1 del D.P.C.M. 24.05.2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2002, i versamenti dei tributi con scadenza originaria al 16 aprile 2002 sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno successivo, ossia il 17 aprile 2002. Si tratta di una proroga di un solo giorno della scadenza legale.
Ambito di applicazione
Il differimento riguarda tutti i versamenti unitari da eseguire con il modello F24. Il testo specifica espressamente che nel perimetro del rinvio rientrano anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti da:
- datori di lavoro;
- committenti di collaborazioni coordinate e continuative;
- venditori a domicilio;
- titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
Effetti sui datori di lavoro con sistema DM10
Per i datori di lavoro che operano con il sistema DM10, il rinvio del termine di versamento dei contributi comporta anche la proroga, alla medesima data del 17 aprile 2002, del termine di presentazione della denuncia mod. DM10/2. La proroga è richiamata come conseguenza del differimento dei versamenti e viene collegata alla disciplina dell’art. 30 della legge n. 843/1978.
Denunce trasmesse via Internet
Il documento precisa tuttavia che resta ferma la scadenza all’ultimo giorno dello stesso mese per la presentazione delle denunce trasmesse via Internet. Pertanto, per tale modalità di invio non opera il differimento al 17 aprile 2002 indicato per i modelli DM10/2 cartacei o comunque soggetti alla disciplina richiamata.
Sintesi operativa
In termini pratici, il provvedimento produce i seguenti effetti:
- i versamenti scaduti il 16 aprile 2002 sono validi se eseguiti entro il 17 aprile 2002;
- il rinvio si applica anche ai contributi previdenziali e assistenziali versati con F24;
- per i datori di lavoro con sistema DM10, slitta al 17 aprile 2002 anche la denuncia DM10/2;
- per le denunce inviate via Internet resta invece valida la scadenza ordinaria dell’ultimo giorno del mese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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