Cassazione Civile, Ordinanza n. 15623/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da un ex consigliere di amministrazione di una banca avverso la sanzione amministrativa di euro 15.000 irrogata dalla Consob per violazione degli obblighi di corretta valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari offerti alla clientela e delle regole di condotta dell’intermediario. La Corte d’appello di Firenze aveva accolto l’opposizione ritenendo tardiva la contestazione, assumendo che la Consob avesse già acquisito, tra il 2013 e il febbraio 2014, elementi sufficienti per avviare l’accertamento e contestare l’illecito entro 180 giorni ai sensi dell’art. 195, comma 1, TUF. La Consob ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 195 TUF e dell’art. 14 l. 689/1981 per errata individuazione del momento di accertamento e del dies a quo del termine di contestazione; 3) violazione delle norme del TUF sulla vigilanza su emittenti e intermediari, per avere la Corte confuso la vigilanza sui prospetti informativi con quella sugli intermediari; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le indagini specifiche sugli obblighi di profilatura erano iniziate solo nel dicembre 2015 e terminate nel giugno 2016; 5) violazione delle regole sulla prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c., per avere desunto la conoscenza integrale del rapporto ispettivo della Banca d’Italia sulla base di un unico indizio. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo, ritenendo erronea la ricostruzione della Corte territoriale circa la tempestività della contestazione e la individuazione del momento in cui l’accertamento può dirsi compiuto, con assorbimento del quarto e del quinto motivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo al vizio di motivazione, osservando che la sentenza d’appello, pur sintetica e fondata anche per relationem, conteneva una motivazione sufficiente al minimo costituzionale. Ha invece accolto i motivi centrali sulla tardività della contestazione, precisando che, in materia sanzionatoria Consob, il momento dell’accertamento va valutato ex ante tenendo conto della complessità dell’istruttoria, ma senza confondere la vigilanza su prospetti informativi e quella sugli intermediari. Nel caso concreto la sanzione riguardava la violazione degli obblighi dell’intermediario nella valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari offerti ai clienti, non la disciplina dell’offerta al pubblico o dei prospetti. Perciò non era corretto far decorrere il termine di 180 giorni da atti o conoscenze relativi alla diversa area dei prospetti informativi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la tempestività della contestazione alla luce dei principi di diritto indicati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
"Le sanzioni amministrative […] sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento"
Il termine di 180 giorni decorre dal compiuto accertamento dell’illecito, da intendersi in modo coerente con la complessità dell’istruttoria, ma senza ritardi ingiustificati; la nozione di accertamento non coincide con la mera constatazione del fatto materiale.
art. 14, commi 2 e 6, l. n. 689/1981
Richiamato per la disciplina della contestazione degli illeciti amministrativi e del termine perentorio entro cui va svolta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione assoluta non ricorre quando la sentenza, pur concisa o per relationem, consenta di ricostruire il percorso argomentativo e superi il minimo costituzionale.
art. 5 d.lgs. n. 58/1998
Richiamato dalla ricorrente per distinguere la vigilanza sugli emittenti da quella sugli intermediari.
art. 7 d.lgs. n. 58/1998
Richiamato dalla ricorrente nel sistema della vigilanza finanziaria.
art. 8 d.lgs. n. 58/1998
Richiamato dalla ricorrente nel sistema della vigilanza finanziaria.
art. 10 d.lgs. n. 58/1998
Richiamato dalla ricorrente nel sistema della vigilanza finanziaria.
art. 21 d.lgs. n. 58/1998
Norma sostanziale violata dall’intermediario, relativa ai doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento.
art. 40 Regolamento intermediari
Norma applicata per censurare la mancata verifica di adeguatezza degli strumenti finanziari rispetto alle esigenze della clientela.
art. 94 d.lgs. n. 58/1998
Richiamato per la disciplina dei prospetti informativi relativi all’offerta al pubblico.
artt. 99, 114, 115 d.lgs. n. 58/1998
Richiamati per la disciplina della trasparenza informativa e degli obblighi degli emittenti.
art. 6 d.lgs. n. 150/2011
Richiamato in relazione al rito dell’opposizione a sanzione amministrativa.
art. 2727 c.c.
Richiamato per l’ammissibilità del ragionamento presuntivo.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; non è sufficiente un unico indizio se non sorretto da tale consistenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il controllo del giudice verte sul compiuto accertamento della fattispecie costitutiva del potere punitivo, non sulla sola legittimità formale del provvedimento.
- La nozione di "accertamento" ai fini della decorrenza del termine di contestazione va distinta dalla mera constatazione del fatto materiale e deve essere valutata ex ante, considerando la complessità dell’istruttoria e la ragionevolezza del suo svolgimento.
- L’autorità di vigilanza può proseguire l’istruttoria per acquisire un quadro complessivo delle violazioni, ma non può far decorrere il termine di contestazione da un momento eccessivamente anticipato rispetto al compiuto accertamento, né giustificare ritardi ingiustificati con valutazioni ex post.
- Quando coesistono più ambiti di vigilanza, occorre distinguere con precisione l’oggetto dell’illecito contestato: la conoscenza di irregolarità in un settore non consente automaticamente di far decorrere il termine per contestare violazioni appartenenti a un diverso settore normativo.
- La motivazione per relationem è valida se consente, attraverso la sentenza impugnata e gli atti richiamati, di ricostruire in modo chiaro il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In materia sanzionatoria, il ragionamento presuntivo deve fondarsi su indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; un solo elemento, se non corroborato, non basta a dimostrare il fatto presunto.
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