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Legge

L.R. FVG 10/2010

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia disciplina contributi e procedure per il risanamento e recupero dei terreni incolti o abbandonati nei territori montani, con possibile estensione ad altri territori regionali. Prevede l’attuazione da parte dei Comuni, l’affido temporaneo dei terreni, vincoli di mantenimento a prato/pascolo per almeno cinque annate agrarie e un finanziamento iniziale per il 2010. È in larga parte superata per la sua natura di intervento programmato e per i riferimenti finanziari originari.

Interventi per il recupero dei terreni incolti e abbandonati nei territori montani

Interventi per la cura e il recupero dei terreni incolti e abbandonati

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia promuove il risanamento, il recupero e la rivalorizzazione dei terreni incolti e/o abbandonati, con particolare attenzione ai territori montani. L’obiettivo è favorire la salvaguardia del paesaggio, la prevenzione del dissesto e degli incendi, il contenimento di parassiti e il sostegno alle attività agro-forestali locali.

Ambito territoriale e finalità

L’intervento è concepito innanzitutto per i territori montani regionali, ma la disciplina prevede anche l’applicazione ai territori non montani della Regione e la possibilità di estenderla ad altri territori limitati individuati con regolamento regionale. Le finalità dichiarate comprendono:

  • il recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati, anche per uso agricolo e zootecnico;
  • la prevenzione e il contenimento degli incendi boschivi;
  • il contrasto alla diffusione di zecche e altri organismi nocivi;
  • la riduzione del degrado ambientale;
  • il sostegno all’imprenditoria e all’occupazione locale.

Soggetti coinvolti e definizioni rilevanti

La legge individua come attori principali:

  • la Regione, che programma e trasferisce le risorse;
  • i Comuni territorialmente competenti, denominati Comuni attuatori, che gestiscono l’attuazione concreta degli interventi;
  • i soggetti operatori, cioè coloro che eseguono materialmente le attività di cura e recupero;
  • i soggetti titolari dei diritti sui terreni, proprietari o titolari di altri diritti reali o personali di godimento.

I terreni interessati sono quelli qualificabili come incolti e/o abbandonati secondo la normativa forestale richiamata, inclusi i terreni, anche ex coltivi, non destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie.

Concessione in affido dei terreni

La legge introduce la concessione in affido, che consente al Comune attuatore di prendere in carico il terreno e assegnarlo a un soggetto operatore per l’esecuzione degli interventi. L’affido può essere:

  • volontario, su iniziativa del titolare o su richiesta bonaria del Comune;
  • amministrativo, disposto d’ufficio dal Comune in presenza di pubblico interesse, esigenze di salute e sicurezza o situazioni di necessità o pericolo.

La concessione non fa perdere la titolarità del bene al soggetto originario e non produce effetti reali. Il Comune può anche operare direttamente se non individua altri soggetti esecutori.

Interventi finanziabili e classificazione delle aree

I Comuni devono individuare nel proprio territorio:

  • un’area primaria, con vegetazione arborea e arbustiva diffusa;
  • un’area secondaria, relativa a terreni di recente abbandono senza soprassuolo arbustivo.

Le attività ammissibili comprendono taglio alberi, decespugliamento, trinciatura, fresatura, sfalcio, pulizia delle banchine stradali e altre operazioni necessarie al recupero e alla sicurezza.

Contributi e misura del concorso alla spesa

La Regione finanzia i Comuni montani, che a loro volta concedono contributi ai soggetti operatori a copertura totale o parziale della spesa sostenuta. La misura varia in funzione:

  • della tipologia di area (primaria o secondaria);
  • delle condizioni orografiche e di degrado;
  • della qualificazione del terreno in termini di accessibilità e pendenza;
  • del fatto che l’intervento sia eseguito dal titolare del terreno o da un soggetto diverso.

Il contributo può arrivare fino al 100% della spesa se l’intervento è svolto da un soggetto diverso dal titolare; scende fino al 50% se svolto dal titolare, con limiti massimi per ettaro stabiliti dal regolamento attuativo. Per l’area secondaria il contributo è comunque parametrato a una quota del massimale previsto per l’area primaria.

Mantenimento successivo del terreno recuperato

I terreni recuperati devono essere mantenuti a prato, pascolo o prato-pascolo per almeno cinque annate agrarie, decorrenti dall’11 novembre successivo all’ultimo intervento eseguito. L’impegno di mantenimento può essere assunto:

  • dal soggetto titolare;
  • dal soggetto operatore;
  • dal Comune attuatore, se interviene direttamente;
  • da altro imprenditore agricolo cui venga ceduta l’idoneità a presentare domanda di incentivo.

Il titolare può sostituirsi agli altri soggetti in qualunque momento, rimborsando le spese sostenute per il recupero.

Regolamento attuativo e criteri applicativi

Un regolamento del Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente, disciplina criteri e modalità operative dell’intera legge. Il regolamento definisce anche i massimali, le modalità di assegnazione e gli aspetti applicativi necessari all’attuazione da parte dei Comuni.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

La legge autorizza per il 2010 una spesa iniziale di 50.000 euro, con copertura tramite storno di fondi da altro capitolo di bilancio. La disciplina è entrata in vigore l’8 luglio 2010. Alcuni riferimenti finanziari e di attuazione sono legati a esercizi e programmi ormai conclusi, ma la normativa sostanziale sui contributi e sugli affidi resta la parte centrale del testo.

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