Deliberazione n. 514 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale audio, immagine, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure urgenti avevano disposto il blocco della diffusione del materiale sulle piattaforme e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale si limita a ratificare tali determinazioni adottate d’urgenza.
ratifica di provvedimenti d’urgenza contro facebook, telegram, x e grindr per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di quattro determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company e Grindr LLC. L’intervento si inserisce nel procedimento speciale previsto dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alla segnalazione di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata aveva rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e aveva chiesto l’intervento del Garante verso le piattaforme indicate. La norma, richiamata espressamente nel provvedimento, attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 26 agosto 2025, le determinazioni nn. 294-297 in via d’urgenza, in attesa della successiva ratifica del Collegio.
Le misure impartite alle società destinatarie sono state:
- ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- richiesta di tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione dell’11 settembre 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni sostanziali, limitandosi a confermare le misure urgenti dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a tutelare gli interessati.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Telegram, X e Grindr. La disciplina richiamata riguarda il c.d. revenge porn, ossia registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con le determinazioni nn. 294-297 del 26 agosto 2025, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato, in via d’urgenza: l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione dell’11 settembre 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 294/2025-297/2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company e Grindr LLC.
Come è indicizzato
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