Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 514 del 11/09/2025

Provvedimento del 11 settembre 2025

Garante Privacy514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica quattro provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale audio, immagine, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito segnalato dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le misure urgenti avevano disposto il blocco della diffusione del materiale sulle piattaforme e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati. Il provvedimento finale si limita a ratificare tali determinazioni adottate d’urgenza.

ratifica di provvedimenti d’urgenza contro facebook, telegram, x e grindr per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di quattro determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company e Grindr LLC. L’intervento si inserisce nel procedimento speciale previsto dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alla segnalazione di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata aveva rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e aveva chiesto l’intervento del Garante verso le piattaforme indicate. La norma, richiamata espressamente nel provvedimento, attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 26 agosto 2025, le determinazioni nn. 294-297 in via d’urgenza, in attesa della successiva ratifica del Collegio.

Le misure impartite alle società destinatarie sono state:

  • ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
  • prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • richiesta di tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione dell’11 settembre 2025 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni sostanziali, limitandosi a confermare le misure urgenti dirette a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a tutelare gli interessati.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Telegram, X e Grindr. La disciplina richiamata riguarda il c.d. revenge porn, ossia registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con le determinazioni nn. 294-297 del 26 agosto 2025, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato, in via d’urgenza: l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la conservazione per 12 mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica del Garante

Il Garante, nella riunione dell’11 settembre 2025, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 294/2025-297/2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, X Internet Unlimited Company e Grindr LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentidiritti dell'interessato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.