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Sentenza

Sentenza n. 1372/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario relativa all’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 1° aprile 2025, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di una somma determinata, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza, notificata al Ministero il 17 aprile 2025, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito elementi comprovanti l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario era attestato dalla dichiarazione dell’ufficio competente; la sentenza era stata notificata al Ministero; era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Accertata l’inerzia ministeriale, il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato al Ministero di accreditare sulla Carta docente della ricorrente la somma stabilita dal giudicato, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, destinato ad agire su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non si conformi alle statuizioni rese.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo costituisce presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione in base alla quale deve essere accreditata la somma sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi anche a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pronuncia contenga statuizioni a carico dell’amministrazione rimaste ineseguite.
  • La proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, quando applicabile, la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione puntuale dell’obbligo entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente dell’amministrazione obbligata, con facoltà di delega, e può essere attivato su istanza della parte vittoriosa dopo la vana scadenza del termine fissato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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