Ordinanza n. 14/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento recante n. protocollo -OMISSIS-del 18.09.2025 con il quale è stato disposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Statale De Amicis Spanò -Bolani, Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado con indirizzo Musicale, il diniego all’iscrizione in ingresso alla classe terza, Sezione E, dell’alunna -OMISSIS- per l’anno scolastico 2025/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione in ingresso della minore alla classe terza, sezione E, per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di iscrizione della figlia presso un istituto comprensivo, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo emergono contestazioni relative alla mancata ammissione nonostante la vicinanza della residenza della minore alla scuola e gli impegni lavorativi della madre, nonché il richiamo a episodi di bullismo e contrasti con un insegnante presso l'istituto di provenienza. La ricorrente ha inoltre richiamato la nota ministeriale sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2025/2026 e ha contestato l'incapienza delle classi terze, calcolando una media complessiva di 18 alunni per classe. Nel corso del giudizio, tuttavia, la madre ha dichiarato di avere ritirato la figlia dalla frequenza scolastica e di voler adempiere all'obbligo di istruzione mediante istruzione parentale, rendendo dubbio l'interesse alla coltivazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato anzitutto che la scelta della madre di ritirare la minore dalla scuola e di ricorrere all'istruzione parentale rende dubbio l'interesse attuale a proseguire il giudizio. Ha inoltre valorizzato le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato, non adeguatamente contestate, secondo cui non vi era mai stata un'iscrizione presso l'istituto destinatario, non era stato depositato alcun nulla osta e risultava l'incapienza delle classi terze per nuove iscrizioni. La contestazione dell'incapienza è stata ritenuta non persuasiva perché fondata sul numero complessivo degli studenti e non specificamente sugli iscritti alle classi terze. Anche ammettendo l'applicazione analogica dei criteri di precedenza previsti per le iscrizioni alle prime classi, tali criteri avrebbero potuto operare solo in presenza di un posto disponibile e non avrebbero attribuito un diritto assoluto all'iscrizione in ragione della vicinanza della residenza o degli impegni lavorativi della madre. Quanto al periculum, il TAR ha ritenuto che l'esclusione dall'ambiente scolastico fosse conseguenza della scelta autonoma della madre, poiché la minore avrebbe potuto continuare a frequentare l'istituto di provenienza. Non è stata dimostrata l'inesistenza, presso tale istituto, di altre sezioni o classi con diversi docenti e compagni, né sono state documentate adeguatamente le allegazioni relative al bullismo e ai contrasti con un insegnante. Non è apparso inoltre evidente il vantaggio di un'iscrizione in una nuova scuola ad anno scolastico avanzato, anche considerando la mancata richiesta dell'insegnante di sostegno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari previsti dal codice del processo amministrativo.
nota M.I.M. prot. del 26.11.2024
La nota disciplina le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2025/2026; il giudice ha ritenuto possibile l'applicazione analogica dei criteri di precedenza alle iscrizioni in ingresso a classi successive, ma solo in presenza di posti disponibili.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto dalla Segreteria.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento nazionale dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento e diffusione di categorie particolari di dati personali.
Massime di principio
- Nelle controversie sull'iscrizione di uno studente a una classe successiva, l'applicazione analogica dei criteri di precedenza previsti per l'iscrizione alle prime classi opera comunque solo dopo aver verificato la disponibilità di posti nella classe richiesta e non attribuisce, di per sé, un diritto assoluto all'iscrizione.
- La vicinanza della residenza dello studente all'istituto scolastico e gli impegni lavorativi del genitore non prevalgono automaticamente sul limite della capienza delle classi e non fondano un diritto incondizionato all'iscrizione.
- La contestazione della capienza scolastica deve riferirsi specificamente alle classi interessate dalla domanda; una media calcolata sul numero complessivo degli studenti dell'istituto non dimostra l'inesistenza dell'incapienza nelle classi richieste.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora non è configurabile quando il pregiudizio lamentato deriva dalla scelta autonoma del genitore di ritirare lo studente dalla scuola e di optare per l'istruzione parentale, qualora resti disponibile la prosecuzione della frequenza nell'istituto di provenienza.
- La richiesta di trasferimento scolastico non evidenzia un vantaggio cautelare concreto quando è proposta a anno scolastico avanzato e non è dimostrato che l'istituto di provenienza non disponga di alternative organizzative, quali altre sezioni o classi, idonee a fronteggiare le difficoltà di inserimento dello studente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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