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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10002/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di un ente pubblico strumentale, chiedendo l’ammissione di un ulteriore credito per spese legali liquidate in suo favore in precedenti cause di lavoro, di cui una parte in prededuzione. Il tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di trenta giorni per impugnare decorresse dalla PEC del 15 gennaio 2019 con cui il commissario liquidatore comunicava l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha denunciato violazione degli artt. 98, 99 e 209 l. fall., nonché dell’art. 8 del d.lgs. n. 178/2012 e degli artt. 1173 e 1175 c.c. in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che la comunicazione del 15 gennaio 2019 era un mero avviso privo dell’allegazione della copia conforme integrale dello stato passivo, mentre solo la successiva PEC dell’8 febbraio 2019 conteneva tale copia e l’avviso idoneo a far decorrere il termine d’impugnazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale avesse errato nel far decorrere il termine per l’opposizione da una comunicazione che non risultava, in fatto, corredata dalla trasmissione della copia conforme dello stato passivo integrale. Secondo la Corte, ai fini dell’art. 209 l. fall. il termine di trenta giorni per proporre opposizione decorre dalla comunicazione che trasmette ai creditori l’elenco dei crediti ammessi o respinti e consente di conoscere compiutamente l’esito della verifica, non da un semplice avviso del deposito in cancelleria. Poiché il giudice di merito non aveva accertato se la PEC del 15 gennaio 2019 contenesse o meno detta trasmissione, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Richiamato come norma che disciplina le forme e i termini delle impugnazioni dello stato passivo nel sistema fallimentare, applicabile per rinvio alla liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato per il termine di trenta giorni e per la disciplina dell’opposizione allo stato passivo divenuto esecutivo.

  • art. 209 l. fall.

    Norma di cerniera che, nella liquidazione coatta amministrativa, uniforma il procedimento di verifica dei crediti alla disciplina fallimentare; il termine per l’impugnazione decorre dalla comunicazione corredata dell’elenco dei crediti ammessi o respinti, non dal solo avviso di deposito.

  • art. 97 l. fall.

    Richiamato in chiave sistematica: come nel fallimento, la comunicazione ai ricorrenti del contenuto dello stato passivo consente loro di conoscere l’esito della domanda e di valutare l’opposizione.

  • art. 8 d.lgs. n. 178/2012

    Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell’ente assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, senza che la Corte svolga specifiche statuizioni autonome sul punto.

  • art. 1173 c.c.

    Citate dal ricorrente nel motivo di ricorso, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina concorsuale del termine di impugnazione.

  • art. 1175 c.c.

    Citate dal ricorrente nel motivo di ricorso, ma non assumono un ruolo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa, il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorre dalla comunicazione che trasmette al creditore la copia conforme o comunque l’elenco dei crediti ammessi o respinti, perché solo tale atto consente una piena conoscenza dell’esito della verifica e l’esercizio consapevole dell’impugnazione.
  • Un semplice avviso dell’avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria, se non corredato dalla comunicazione completa dell’esito delle domande, non è di per sé idoneo a far decorrere il termine breve per l’opposizione.
  • Quando si eccepisce la tardività dell’impugnazione dello stato passivo, il giudice di merito deve accertare in concreto il contenuto della comunicazione inviata dal commissario liquidatore; in mancanza di tale accertamento, la declaratoria di inammissibilità per tardività è viziata da falsa applicazione della disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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