Cassazione Civile, Sentenza n. 12362/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia n. 1317/2015 con 42 motivi (I-XLII), lamentando principalmente vizi processuali e di rappresentanza (difetto di legittimazione/mandato dei rappresentanti dell'Agenzia e di Equitalia), omesso esame di fatti decisivi, violazioni di numerose norme di diritto sostanziale e processuale (tra cui artt. 75, 77, 182 c.p.c., artt. 1324 e 1392 c.c., artt. 91 e 96 c.p.c., art. 15 D.Lgs. 546/1992, D.M. n. 140/2012 e D.M. 55/2014, nonché disposizioni fiscali come art. 42 DPR 600/1973 e art. 7 L. 212/2000) e censura la liquidazione delle spese e la condanna per lite temeraria. I motivi sono formulati in modo cumulativo e ripetitivo, richiamando numerose violazioni senza individuare chiaramente il capo di pronuncia impugnato né collegare specificamente le censure al decisum della C.t.r.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Motivo principale: violazione dei requisiti formali richiesti per il ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c. e correlati): mancanza di specificità e completezza dei motivi, esposizione cumulativa e confusa che non permette di individuare quale vizio sia denunciato e in quale capo della sentenza; mancata distinzione e collegamento delle censure alle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5) e, per i profili di omesso esame di fatti decisivi, totale carenza dell'indicazione degli elementi richiesti dalla giurisprudenza (il fatto storico, il dato documentale o estratestuale da cui si desume, il modo e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività). Conseguentemente, il ricorso è stato respinto per inammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti, liquidate in euro 2.500,00 ciascuna (oltre spese prenotate e accessori).
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte richiede che la deduzione di errore di diritto sia esplicitata con specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti; la sola indicazione della norma ritenuta violata è insufficiente. Il motivo deve dimostrare, con confronto argomentato, in quale punto la decisione del giudice di merito contrasti con la norma o la giurisprudenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per il vizio per omesso esame di fatto decisivo è necessario indicare il fatto storico omesso, il dato (testuale o extratestuale) da cui risulta, come e quando sia stato discusso in giudizio e la sua decisività; l'assenza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
art. 366, c.p.c. (in particolare n. 4 e n. 6)
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi con carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; l'omessa indicazione del capo di pronuncia impugnato o la formulazione generica e cumulativa dei motivi comportano l'inammissibilità.
art. 369, c.p.c.
Richiama gli obblighi di specificazione e di esplicitazione dei motivi: la Corte osserva che il ricorrente non ha adempiuto ai requisiti previsti per consentire la verifica delle censure.
art. 96, c.p.c.
La C.t.r. aveva ritenuto l'appello come abuso del diritto e, in base a questa norma, aveva disposto la condanna per lite temeraria. La Corte di Cassazione, però, non è entrata nel merito delle valutazioni di responsabilità processuale essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
D.M. n. 140 del 2012 (art. 1, comma 7)
La C.t.r. ha ricordato che le soglie numeriche indicate nei minimi e nei massimi previste dal D.M. 140/2012 non sono vincolanti nella liquidazione delle spese; la Corte di Cassazione menziona e conferma la non vincolatività operativa.
art. 15, D.Lgs. 546/1992
Richiamata tra le norme processuali tributarie invocate dal ricorrente; la Corte ricorda che le censure relative a norme tributarie devono comunque rispettare i requisiti di specificità del ricorso per cassazione.
art. 42, comma 1, DPR 600/1973 e art. 7 L. 212/2000
Richiamate dal ricorrente per contestare la validità dell'atto impositivo (presunto difetto di potere di firma); la Corte non ha valutato il merito di tali doglianze a causa dell'inammissibilità formale dell'impugnazione.
Norme costituzionali e convenzionali (art. 24 Cost., artt. 6 e 13 CEDU)
Il ricorrente invoca principi costituzionali e convenzionali riguardanti il diritto di difesa e il giusto processo; la Corte segnala che tali doglianze, per essere esaminate in Cassazione, devono essere formulate in modo specifico e applicate ai punti decisivi della sentenza impugnata.
D.M. 55/2014
Citato dal ricorrente come normativa sopravvenuta rispetto al D.M. 140/2012; la Corte osserva che l'invocazione di tali norme non supera i requisiti formali del ricorso se priva di specificità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione richiede motivi chiari, specifici e riferibili al preciso capo della decisione impugnata: evitare elenchi generici e ripetitivi di norme senza collegamento al decisum.
- Non cumulare indistintamente censure diverse (art. 360 n.3 e n.5): ciascun vizio va singolarmente e logicamente motivato e, se si denuncia omesso esame di fatto, va indicato esattamente il fatto, dove si trova negli atti e perché sarebbe decisivo.
- Quando si contesta la legittimazione o i poteri di firma di rappresentanti/procuratori, occorre documentare e collegare strettamente la contestazione alle risultanze processuali e alla decisione impugnata; tali questioni non superano la Cassazione se esposte in termini generici.
- Le censure nuove o non proposte in primo grado (es. risarcimento per lite temeraria) rischiano di essere inammissibili in sede d'appello o di Cassazione se non precedentemente dedotte secondo le regole di rito.
- La formulazione cumulativa e indifferenziata dei motivi rende il ricorso inammissibile: meglio presentare motivi distinti, numerati e autonomi, con chiara esposizione dell'errore dedotto.
- Il rischio di condanna per abuso del diritto (art. 96 c.p.c.) esiste se l'azione è strumentale o manifestamente infondata; pertanto, evitare impugnazioni meramente dilatorie o prive di base fattuale/giuridica plausibile.
- Per questioni tecniche (liquidazione spese, applicazione DM, soglie di compenso) occorre richiamare la norma concreta, spiegare la regola applicata dal giudice e motivare perché quella soluzione sia errata, con riferimenti normativi e giurisprudenziali precisi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12256/2023 del 09/05/2023
- Sentenza civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12268/2023 del 09/05/2023
- Sentenza civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12271/2023 del 09/05/2023
- Sentenza civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12285/2023 del 09/05/2023
- Sentenza civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12309/2023 del 09/05/2023
- Sentenza civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 12314/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →