Ordinanza n. 30/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di una nuova struttura produttiva interrata in zona produttiva, nonché, in parte qua, modifiche al piano attuativo della zona produttiva e il parere della commissione comunale per il territorio e il paesaggio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario della particella catastale confinante, classificata come zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, ha impugnato il permesso di costruire e gli atti urbanistici presupposti, chiedendone la sospensione cautelare ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a. Il ricorrente ha rappresentato pregiudizi connessi alla realizzazione della struttura produttiva interrata, alle opere di cantiere e alla modellazione del terreno. Dalla motivazione dell’ordinanza non risultano specificamente esaminati motivi di illegittimità dedotti nel merito; la valutazione si è concentrata sui presupposti cautelari e, in particolare, sull’esistenza di un danno grave e irreparabile e sull’interesse alla decisione cautelare.
La decisione
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare dopo una valutazione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto che i danni prospettati dal ricorrente fossero descritti in termini generici e non consentissero di ravvisare un pregiudizio grave e irreparabile. I danni provvisori derivanti dall’allestimento del cantiere e dallo svolgimento dei lavori non sono stati ricondotti direttamente al contenuto del permesso di costruire e sono stati qualificati, al più, come potenzialmente rilevanti sul piano della responsabilità civile. Il Collegio ha inoltre rilevato che i lucernari emergenti sarebbero collocati a circa 18 metri dal confine e che la contestata modellazione del terreno era prevista dal piano attuativo e riprodotta negli elaborati del titolo edilizio. Per tali ragioni ha ritenuto non del tutto infondato il rilievo delle parti resistenti circa la carenza di interesse alla tutela cautelare e ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare collegiale richiede, all’esito di una valutazione sommaria, la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 56 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della richiesta di tutela cautelare urgente, senza che l’ordinanza disponga una misura urgente.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un titolo edilizio presuppone la dimostrazione concreta e specifica di un danno grave e irreparabile; una prospettazione generica dei pregiudizi non è sufficiente.
- I danni provvisori derivanti dall’allestimento del cantiere o dall’esecuzione materiale dei lavori, quando non siano direttamente riconducibili al contenuto del titolo edilizio impugnato, non giustificano di per sé la sospensione cautelare del titolo e possono rilevare, al più, sul piano della responsabilità civile.
- Nella valutazione cautelare assume rilievo la concreta conformazione dell’intervento: la distanza delle opere dal confine e la riconducibilità della modellazione del terreno a un piano attuativo già approvato possono escludere la prospettata irreparabilità del pregiudizio.
- La carenza di un interesse concreto e attuale alla sospensione dell’atto può costituire un elemento ostativo alla tutela cautelare, anche quando la relativa questione di ammissibilità non venga definita in via conclusiva nella fase cautelare.
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