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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07031/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, notificato nel 2015 a una società di persone cancellata dal registro delle imprese nel 2010 e ai suoi soci. L’Ufficio contestava maggiori redditi imputati ai soci e maggiore IVA, assumendo di avere rilevato vendite sottocosto. I soci avevano impugnato sia l’atto societario sia i propri avvisi di rettifica; la CTP aveva dichiarato improcedibili i ricorsi personali per violazione della disciplina sulla mediazione tributaria e aveva accolto il ricorso contro l’avviso societario. La CTR, su appello dell’Agenzia, aveva invece rigettato l’impugnazione ritenendo che la notifica dell’avviso alla società estinta fosse tamquam non esset in base all’art. 2495 c.c. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione del divieto di domande/eccezioni nuove in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992; nullità della sentenza per motivazione apparente; falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. quanto alla capacità processuale della società estinta e all’individuazione dei destinatari dell’atto; nullità per sanatoria dei vizi di notifica ex art. 156 c.p.c. per effetto dell’impugnazione tempestiva dei soci; omesso esame di un fatto decisivo, ossia che l’avviso era stato emesso e notificato direttamente ai soci. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che la controversia era stata definita agevolmente dalla società ai sensi dell’art. 5 L. 130/2022, mentre per i soci non vi era più un giudizio pendente in Cassazione perché sugli avvisi a loro notificati si era formato giudicato; perciò il giudizio è stato dichiarato estinto.

La decisione

La Corte non entra nel merito dei sei motivi di ricorso, perché rileva che per la posizione della società ricorrente è stata presentata domanda di definizione agevolata ex art. 5 L. 130/2022, con pagamento dell’importo dovuto, senza diniego espresso e senza istanza di trattazione. Per i soci, invece, la controversia non era più pendente in Cassazione, essendosi formato il giudicato sugli avvisi personali. Conseguentemente, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e dispone che le spese restino a carico di chi le ha anticipate; esclude anche la condanna al doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Sono i parametri invocati dall’Agenzia per denunciare nullità della sentenza, falsa applicazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte non decide nel merito per intervenuta estinzione del giudizio.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    È richiamato come norma che vieta domande ed eccezioni nuove in appello; l’Agenzia sosteneva la tardività dell’eccezione sulla capacità processuale della società estinta.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato a sostegno della censura di motivazione apparente della sentenza di appello.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992

    Invocato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza tributaria regionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 2495 c.c.

    È la norma centrale evocata dall’Agenzia e dalla CTR sulla sorte della società estinta e sulla notificazione dell’atto impositivo; la Corte non si pronuncia sul merito per estinzione del giudizio.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere la sanatoria dei vizi di notificazione dell’avviso per effetto della tempestiva impugnazione da parte dei soci destinatari.

  • art. 5 L. 130/2022

    È la base della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione; la presentazione della domanda e il pagamento hanno determinato l’estinzione del giudizio.

  • art. 5, comma 5, L. 130/2022

    La Corte applica la regola secondo cui le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 5, comma 12, L. 130/2022

    È richiamato in relazione all’istanza di trattazione presentata dall’Avvocatura per il diniego alla definizione agevolata dei soci.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in presenza di adesione alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando interviene una definizione agevolata della controversia tributaria pendente in Cassazione, con pagamento dell’importo dovuto e senza diniego efficace o istanza di trattazione, il giudizio si estingue e la Corte non esamina i motivi di ricorso.
  • La verifica della pendenza del giudizio di legittimità va compiuta con riferimento alla singola posizione processuale: se per alcuni destinatari dell’atto il giudicato si è già formato, la domanda di definizione non è riferibile a una controversia ancora pendente per tali soggetti.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
  • Le censure relative alla capacità processuale della società estinta, alla validità della notificazione dell’avviso e alla sanatoria dei vizi ex art. 156 c.p.c. restano assorbite se il giudizio si estingue per adesione alla definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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