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Legge

L.R. Sardegna 8/2017

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 8/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna 27 aprile 2017, n. 8 modifica la disciplina sulle progressioni professionali del personale dell’Amministrazione regionale, ampliando l’uso delle disponibilità del fondo e destinando, per il 2017-2018, economie e risparmi del trattamento accessorio alle progressioni secondo le disposizioni contrattuali, nel rispetto dei limiti statali di spesa.

Modifiche alle progressioni professionali del personale regionale sardo

Modifiche alle progressioni professionali del personale regionale

La legge regionale della Sardegna n. 8 del 2017 interviene sulla disciplina delle progressioni professionali del personale dell’Amministrazione regionale, già contenuta nella legge regionale 11 novembre 2016, n. 28. L’intervento riguarda soprattutto le risorse utilizzabili e il loro impiego, con effetti limitati al contesto regionale sardo.

Ambito di applicazione e finalità

La norma riguarda il personale dell’Amministrazione regionale e, per espressa previsione, anche gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale, che devono operare secondo le medesime modalità indicate dalla legge. La finalità è consentire il finanziamento delle progressioni professionali mediante le disponibilità del fondo e le economie/riserve di spesa individuate dalla disciplina vigente.

Risorse utilizzabili per le progressioni

La modifica principale sostituisce la formulazione originaria relativa al fondo, precisando che le progressioni avvengono non più “nel fondo”, ma “nell’ambito delle disponibilità del fondo”. Viene inoltre eliminata la previsione secondo cui, per gli anni 2013 e 2014, le progressioni producevano esclusivamente effetti giuridici.

La nuova disciplina stabilisce che, fermo restando:

  • l’invarianza della spesa complessiva e pro capite del trattamento accessorio, secondo la normativa statale;
  • oppure, comunque, il rispetto dei limiti statali di spesa del trattamento accessorio,

confluiscono sulle disponibilità esistenti nella missione 01 - programma 10:

  • le economie riferite al personale cessato nel quadriennio 2015-2018;
  • i risparmi realizzati nel trattamento accessorio del personale dell’Amministrazione regionale nel triennio 2016-2018.

Tali risorse devono essere destinate secondo le disposizioni contrattuali.

Destinazione delle risorse negli esercizi 2017 e 2018

La legge specifica che le risorse resesi disponibili nella missione 01 - programma 10 negli esercizi 2017 e 2018, per effetto delle modifiche introdotte, sono utilizzate secondo disposizioni contrattuali. La disciplina ha quindi una portata temporale collegata in modo espresso a tali esercizi finanziari e ai periodi di riferimento indicati per le economie e i risparmi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Testo integrale

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