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Legge

L.R. Sardegna 7/2017

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 (Unioni di comuni) e alla legge regionale n. 4 del 2012 (Criteri di calcolo dei consiglieri comunali)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 7/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna 7/2017 introduce deroghe transitorie per alcune unioni di comuni e per i GAL, e chiarisce che, ai fini del calcolo del numero dei consiglieri e delle norme elettorali locali, il riferimento alla popolazione è quello Istat al 31 dicembre del penultimo anno precedente la convocazione dei comizi elettorali. Entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS.

Modifiche alle unioni di comuni e al criterio di calcolo della popolazione per le elezioni locali

Modifiche alle unioni di comuni e ai criteri di calcolo della popolazione elettorale

La legge regionale della Sardegna n. 7 del 2017 interviene su due ambiti del sistema degli enti locali: da un lato disciplina alcune ipotesi di prima applicazione relative alle unioni di comuni, dall’altro uniforma il criterio di determinazione della popolazione rilevante per il calcolo dei consiglieri comunali e, più in generale, per le norme regionali in materia di elezioni degli enti locali.

Unioni di comuni: deroga in prima applicazione

Viene introdotta una previsione transitoria nell’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016. In sede di prima applicazione, i limiti di numero, popolazione e continuità territoriale previsti per la costituzione delle unioni di comuni non si applicano alle unioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, quando da esse si distacchino uno o più comuni per aderire a unioni limitrofe già esistenti oppure per costituire nuove unioni tra comuni contermini.

La deroga opera solo se i consigli comunali interessati hanno deliberato la volontà di costituirsi in unione entro il 10 novembre 2016. La stessa regola viene estesa anche alla costituzione dei Gruppi di azione locale (GAL).

Calcolo del numero degli abitanti per i consiglieri comunali

La legge modifica la disciplina regionale sul calcolo dei consiglieri comunali, stabilendo che il numero degli abitanti da prendere a riferimento è quello risultante dai dati Istat sulla popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

Questo criterio vale sia per il calcolo dei consiglieri richiamato dalla legge regionale n. 4 del 2012, sia come criterio interpretativo generale per il riferimento al “numero degli abitanti” contenuto nelle disposizioni regionali in materia di elezioni degli enti locali, salvo che una diversa disciplina sia espressamente prevista.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Rilievo applicativo

L’intervento ha natura puntuale e interpretativa: la parte sulle unioni di comuni è legata a una specifica fase di prima applicazione e a una data di deliberazione già definita, mentre la regola sulla popolazione serve a uniformare il parametro utilizzato nelle elezioni locali regionali in Sardegna.

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