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Legge

L.R. Sardegna 9/2017

Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998

Normativa regionaleL.R. Sardegna 9/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la normativa della Sardegna sulla tutela paesaggistica, recependo il DPR 13 febbraio 2017, n. 31. Individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli di lieve entità sottoposti a procedimento semplificato, disciplina il rinnovo delle autorizzazioni scadute da non oltre un anno e prevede la presentazione delle istanze al SUAPE. In vigore dal 6 maggio 2017.

Adeguamento della disciplina sarda sull'autorizzazione paesaggistica semplificata al DPR n. 31/2017

Adeguamento della disciplina regionale sarda sull’autorizzazione paesaggistica semplificata

La legge regionale della Sardegna n. 9 del 2017 adegua la disciplina regionale in materia di tutela paesaggistica al DPR 13 febbraio 2017, n. 31. Il provvedimento incide sulla legge regionale n. 28 del 1998, ridefinendo gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli sottoposti a procedimento semplificato nell’ambito del territorio regionale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le aree e gli immobili sottoposti alle norme di tutela paesaggistica previste dalla parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004, come richiamate dalla normativa regionale sarda. L’adeguamento opera solo per il territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica

Sono esclusi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere elencati nell’Allegato A del DPR n. 31 del 2017. La legge regionale si limita a recepire tale elenco, senza introdurre una disciplina autonoma diversa per le fattispecie di esonero.

Interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato

Gli interventi di lieve entità previsti dal DPR n. 31 del 2017 e dal relativo Allegato B sono assoggettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, secondo la disciplina stabilita dallo stesso regolamento statale. La norma regionale richiama inoltre le ulteriori fattispecie di esonero previste dall’articolo 4 del regolamento, che operano al ricorrere delle relative condizioni.

Rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche

Sono assoggettate a procedimento semplificato anche le istanze di rinnovo di autorizzazione paesaggistica:

  • scadute da non più di un anno;
  • riferite a interventi in tutto o in parte non eseguiti;
  • purché il progetto sia conforme a quanto già autorizzato e alle eventuali prescrizioni di tutela sopravvenute.

L’istanza di rinnovo non deve essere corredata dalla relazione paesaggistica semplificata quando non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela. Alle autorizzazioni rinnovate si applica il termine di conclusione dei lavori entro l’anno successivo alla scadenza del quinquennio di efficacia della nuova autorizzazione, secondo il richiamo all’articolo 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004. Le semplificazioni non si applicano nei casi esclusi dall’articolo 7, comma 2, del DPR n. 31 del 2017.

Presentazione delle istanze

L’istanza di autorizzazione paesaggistica e la documentazione correlata devono essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE). Il procedimento regionale si coordina quindi con lo sportello unico competente per i procedimenti edilizi e produttivi.

Disciplina applicabile in via residuale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge regionale, trovano applicazione le disposizioni del DPR n. 31 del 2017 e dei relativi allegati. La legge regionale ha quindi funzione di adeguamento e coordinamento con la normativa statale di riferimento.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS ed è quindi efficace dal 6 maggio 2017.

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