Cassazione Civile, Ordinanza n. 19075/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego implicito, per silenzio-rifiuto, su un'istanza di rimborso proposta da due contribuenti ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, relativa all'agevolazione del 90% dell'ILOR versata nel triennio 1990-1992 per il sisma del dicembre 1990. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la CTR, invece, aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo tardiva la notificazione, perché dagli atti non risultava, a suo avviso, la prova della spedizione dell'appello entro il termine ex art. 327 c.p.c. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la CTR considerato la distinta di spedizione, timbrata e firmata dall'ufficio postale, presente nel fascicolo e attestante la spedizione dell'appello in data 12.11.2015; (2) nullità per omessa pronuncia e violazione di norme UE e interne in materia di aiuti di Stato e rimborso fiscale, poiché la declaratoria di inammissibilità aveva impedito l'esame nel merito della domanda di rimborso, che l'Ufficio riteneva infondata; (3) omessa pronuncia e motivazione apparente. In via preliminare la Corte rileva che l'atto depositato dai contribuenti, non notificato, non può valere come controricorso e non consente neppure il deposito di memoria. Nel merito, la Corte ritiene fondato il primo motivo: nel giudizio tributario la tempestività della notifica a mezzo posta dell'appello del notificante può essere provata dall'elenco delle raccomandate recante il timbro datario postale, atto equipollente alla ricevuta di spedizione; poiché nel fascicolo vi era l'elenco con timbro del 12.11.2015 e il termine scadeva il 16.11.2015, l'appello era tempestivo. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri due, cassa la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR sull'inammissibilità dell'appello viene quindi annullata, perché la prova della tempestiva spedizione dell'impugnazione risultava dagli atti già depositati dall'Agenzia.
Norme richiamate
Nel giudizio tributario è il termine richiamato per la tempestività dell'impugnazione; la Corte verifica la tempestività della spedizione dell'appello rispetto alla sua scadenza.
La CTR avrebbe omesso di considerare un documento ritualmente presente nel fascicolo; la doglianza è accolta nei limiti in cui il giudice di merito non ha valutato la prova documentale della spedizione.
La Corte riconosce valore probatorio alla distinta di spedizione timbrata dall'ufficio postale come elemento idoneo a dimostrare la tempestiva spedizione.
Le censure di omessa pronuncia sono state dedotte perché la dichiarazione di inammissibilità aveva impedito l'esame dei motivi di merito dell'appello; tali censure sono però assorbite.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata e alla censura di motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre la motivazione apparente della sentenza della CTR.
art. 108, paragrafo 2, TFUE
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rimborso richiesto sarebbe incompatibile con la disciplina degli aiuti di Stato.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito delle norme che disciplinano il rimborso agevolato e i limiti derivanti dalla disciplina UE.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
È la base normativa dell'agevolazione/rimborso del 90% dell'ILOR per i contribuenti colpiti dal sisma del dicembre 1990.
Decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14.08.2015
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dell'agevolazione come aiuto di Stato e i conseguenti limiti applicativi.
artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità del beneficio con riferimento all'IVA.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestiva spedizione dell'atto di appello notificato a mezzo posta può essere provata dal notificante mediante l'elenco delle raccomandate recante il timbro datario dell'ufficio postale, anche se non sia prodotta la ricevuta o distinta di spedizione in forma separata.
- La distinta/elenco delle raccomandate timbrata dall'ufficio postale è documento equipollente alla ricevuta di spedizione ai fini della prova del perfezionamento della notifica per il notificante.
- Quando il fascicolo di parte contiene un documento idoneo a dimostrare la data di spedizione dell'impugnazione, il giudice non può dichiarare l'appello inammissibile per difetto di prova della tempestività senza confrontarsi con tale documento.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione va compiuta avendo riguardo alla data di spedizione dell'atto da parte del notificante, non alla sola data di ricezione risultante dagli avvisi di ricevimento del destinatario.
- Le censure di omessa pronuncia e di motivazione apparente restano assorbite se la sentenza impugnata viene cassata per la erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →