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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11083/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati ricorrevano avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in concorso. Con il primo motivo deducevano violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, sostenendo in sostanza che la condizione di indigenza avrebbe dovuto escludere la punibilità. Con il secondo, terzo e quarto motivo denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata valorizzazione di un unitario programma criminoso, la distanza temporale tra i fatti e la dosimetria della pena, oltre al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sullo stato di necessità, osservando che la mera indigenza non integra di per sé la scriminante, mancando il requisito dell'attualità e inevitabilità del pericolo e potendo il bisogno economico essere fronteggiato con strumenti leciti, anche di assistenza sociale. Ha poi ritenuto indeducibili i motivi sul trattamento sanzionatorio perché ripetitivi di doglianze già proposte in appello e disattese con argomentazione non illogica, fondata sulla genericità delle allegazioni difensive, sulla distanza temporale tra i fatti, sui precedenti degli imputati e sulla discrezionalità del giudizio di bilanciamento. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    La scriminante dello stato di necessità richiede un pericolo attuale di un danno grave alla persona, non evitabile se non con l'atto illecito; la mera indigenza o bisogno economico non è sufficiente.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato e confermato in appello.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale fattispecie di furto oggetto della condanna confermata.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Richiamato quale aggravante del furto contestato e confermato.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Richiamato quale aggravante del furto contestato e confermato.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità non è configurabile quando la situazione di bisogno sia meramente economica e sia fronteggiabile con strumenti leciti o con il ricorso all'assistenza sociale; è invece necessario un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili in cassazione quando si risolvono nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dal giudice di merito con motivazione non illogica.
  • In tema di commisurazione della pena e bilanciamento delle circostanze, il controllo di legittimità non può sostituire la discrezionalità del giudice di merito, purché questi dia conto dei criteri seguiti.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di giustificazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiConcorso di persone

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