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Sentenza

Sentenza n. 321/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 171 del 23 ottobre 2025, che aveva condannato la Regione Basilicata al risarcimento dei danni da sinistro causato dall’attraversamento di un cinghiale e al pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

Il ciclista e il suo avvocato antistatario hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 171 del 23 ottobre 2025. La sentenza aveva riconosciuto al ciclista € 9.886,31, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda del 14 maggio 2024 al saldo, e all’avvocato € 2.354,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre accessori. La decisione era stata notificata alla Regione il 30 ottobre 2025, ma le somme non erano state corrisposte. I ricorrenti hanno quindi chiesto il pagamento di quanto dovuto e l’esecuzione del titolo. Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il deposito della certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile e accolto il ricorso. Poiché la Regione non si è costituita, non ha provato l’adempimento, neppure parziale, e l’inottemperanza è stata ritenuta incontestata. Ha ordinato alla Regione di pagare entro 60 giorni: al ciclista € 9.886,31, con rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati per i debiti risarcitori di valore fino alla pubblicazione del titolo e, successivamente, con i soli interessi legali fino al saldo; all’avvocato antistatario € 2.090,00 di compenso, oltre interessi legali dal 23 ottobre 2025, rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA secondo l’ordine e i criteri precisati in motivazione, nonché € 264,00 per spese vive oltre interessi dalla stessa data. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato e ha fissato in € 500,00 il compenso, a carico della Regione. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato versato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in epigrafe, sia perché è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, sia perché il ricorrente ha depositato la certificazione ex art. 124 disp. di att. del c.p.c. del 13.4.2026, richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..

    Il ricorso di ottemperanza è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in epigrafe, sia perché è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, sia perché il ricorrente ha depositato la certificazione ex art. 124 disp. di att. del c.p.c. del 13.4.2026, richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..

    La certificazione prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., richiesta dall’art. 114, comma 2, c.p.a., è un presupposto documentale considerato dal giudice ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in epigrafe, sia perché è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, sia perché il ricorrente ha depositato la certificazione ex art. 124 disp. di att. del c.p.c. del 13.4.2026, richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..

    Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza, il giudice ha verificato il deposito della certificazione richiesta dall’art. 114, comma 2, c.p.a.

  • artt. 112-115 c.p.a.

    Con il presente ricorso, notificato il 13.4.2026 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 14.4.2026, il sig. Nicola Falabella e l’avv. Giuseppe Ricciardone hanno chiesto la corresponsione delle suddette somme.

    Il giudice ha esaminato la domanda di pagamento delle somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato nell’ambito del rimedio di ottemperanza.

  • art. 2, comma 2, d.m. 55/2014

    in favore dell’avv. Giuseppe Ricciardone: 1) del compenso professionale € 2.090,00, a cui vanno aggiunti nel seguente ordine: a) gli interessi legali decorrenti dal 23.10.2025, cioè dalla data di pubblicazione del suddetto titolo esecutivo, fino al saldo; b) il 15% della predetta somma a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014; c) la CPA; d) e l’IVA;

    Il rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, va aggiunto al compenso professionale secondo l’ordine di calcolo indicato dal giudice, insieme agli ulteriori accessori.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. 633/1972

    tenuto conto dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, dell’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. nella L. n. 85/1995, ai sensi del quale l’IVA va applicata anche sulla CPA e della circostanza che le somme a titolo di IVA e CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sui predetti interessi legali, spettanti “indipendentemente dalla messa in mora”

    Ai fini del calcolo degli accessori dovuti all’avvocato, la prestazione di servizi si considera effettuata al pagamento del corrispettivo; IVA e CPA, sospese fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sugli interessi legali.

  • art. 16 d.l. 41/1995, conv. in l. 85/1995

    tenuto conto dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, dell’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. nella L. n. 85/1995, ai sensi del quale l’IVA va applicata anche sulla CPA e della circostanza che le somme a titolo di IVA e CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sui predetti interessi legali, spettanti “indipendentemente dalla messa in mora”

    L’IVA va applicata anche sulla CPA; nel caso deciso, IVA e CPA sono state considerate dovute anche sugli interessi legali maturati, pur restando sospese fino al pagamento dell’imponibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un titolo esecutivo, l’amministrazione intimata che non si costituisce e non prova l’avvenuto adempimento non contrasta l’allegazione dell’inottemperanza, che può quindi essere ritenuta incontestata.
  • Per l’ammissibilità del ricorso di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione soggetta al termine dilatorio di 120 giorni, occorre che tale termine sia decorso e che sia depositata la certificazione richiesta dall’art. 114, comma 2, c.p.a.
  • In caso di mancata esecuzione del titolo, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, ponendone il compenso a carico dell’amministrazione obbligata.
  • Per un credito risarcitorio liquidato come debito di valore, rivalutazione e interessi si applicano secondo i criteri indicati per tale categoria fino alla pubblicazione del titolo; da quel momento, trasformato il credito in debito di valuta, spettano i soli interessi legali fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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