L.R. Umbria 16/2006
Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge umbra disciplina i rapporti tra iniziativa dei cittadini, formazioni sociali ed enti pubblici nello svolgimento di attività di interesse generale, prevedendo criteri per progetti, valutazione, monitoraggio e possibili benefici economico-fiscali. Vale per attività sociali, culturali, alla persona e produttive locali, esclusi servizi sanitari e attività strettamente economico-imprenditoriali.
Disciplina dei rapporti di sussidiarietà orizzontale e semplificazione per attività di interesse generale
Disciplina dei rapporti di sussidiarietà orizzontale e delle attività di interesse generale
La legge regionale dell’Umbria regola la collaborazione tra cittadini, formazioni sociali e amministrazioni pubbliche nello svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e semplificazione. L’obiettivo è migliorare i servizi, ridurre disuguaglianze economiche e sociali e promuovere cittadinanza sociale, valorizzando la persona e la comunità.
Ambito di applicazione e attività considerate
La disciplina riguarda le attività di interesse generale svolte nel territorio regionale, con riferimento a:
- servizi pubblici sociali;
- servizi culturali;
- servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’impresa e il rafforzamento dei sistemi produttivi locali;
- servizi alla persona;
- in generale, prestazioni di utilità rivolte alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate.
Sono privilegiate le modalità di erogazione e svolgimento dei servizi basate su libera scelta, autosostentamento, collaborazione e co-progettazione territoriale. Restano escluse le attività inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.
Soggetti coinvolti
Possono svolgere tali attività, nel rispetto delle condizioni e dei limiti della legge:
- cittadini singoli o associati;
- famiglie;
- imprese;
- soggetti del terzo settore.
La legge valorizza quindi un modello di intervento aperto a pluralità di attori, pubblici e privati, purché orientati all’interesse generale.
Pubblicità delle attività e trasparenza
I soggetti coinvolti hanno l’obbligo di rendere pubbliche le attività autorizzate e svolte annualmente, indicando anche le modalità di svolgimento e gli eventuali benefici concessi. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione di tali comunicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Interventi regionali e incentivi
La Regione può favorire lo svolgimento delle attività di interesse generale anche mediante benefici e agevolazioni di carattere fiscale, nei limiti della competenza regionale. In particolare possono essere previste:
- misure di favore economico-finanziarie;
- riduzioni ed esenzioni da tariffe e canoni;
- esenzione da pagamenti per documenti prodotti o trattati dai soggetti della sussidiarietà orizzontale.
La Regione favorisce inoltre l’applicazione dei principi della legge da parte di Province, Comuni, altri enti locali e autonomie funzionali, anche mediante incentivi finanziari.
Programmazione e indirizzi regionali
Il Consiglio regionale, annualmente e in concomitanza con l’approvazione del Documento Annuale di Programmazione, definisce gli indirizzi per l’attuazione della legge. La disciplina è quindi strettamente collegata alla programmazione regionale generale e di settore.
Progetti e criteri di valutazione
I soggetti interessati devono predisporre progetti specifici coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale. La Regione favorisce i progetti che prevedono forme di aggregazione e compartecipazione tra più soggetti, anche per razionalizzare i costi e coordinare meglio gli interventi.
I progetti devono indicare almeno:
- il tipo di servizio e di prestazioni da erogare;
- la struttura organizzativa utilizzata;
- le tipologie contrattuali di lavoro impiegate;
- i livelli di qualità e i relativi costi;
- ogni altro elemento utile a valutare economicità, efficienza, efficacia e benefici per l’attività amministrativa.
Previo accordo con l’ente interessato, i progetti sono presentati alla Giunta regionale, che li valuta ai fini dell’erogazione degli incentivi sulla base di:
- rilevanza e consistenza dell’attività;
- idoneità del soggetto proponente;
- qualità, economicità ed efficienza del servizio;
- caratteristiche dei destinatari;
- benefici sull’attività amministrativa;
- sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico.
Standard, monitoraggio e controllo dell’attuazione
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, determina gli standard qualitativi e gestionali dei servizi e delle prestazioni, assicurando la partecipazione di cittadini e utenti. Definisce inoltre sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.
La Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale con una relazione sull’attuazione della legge.
Regime temporale e attualità della norma
La legge non contiene una disciplina limitata a specifici esercizi finanziari o a un periodo transitorio già concluso; detta una cornice generale ancora riferita all’organizzazione dei rapporti tra iniziativa civica e azione amministrativa nella Regione Umbria.
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