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Legge

L.R. Umbria 15/2006

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2007.

Normativa regionaleL.R. Umbria 15/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza per il primo trimestre 2007 l’esercizio provvisorio del bilancio dell’Umbria, consentendo accertamento e riscossione delle entrate e l’impegno/pagamento delle spese entro un dodicesimo degli stanziamenti 2006, salvo spese obbligatorie o vincolate. Dal deposito del bilancio 2007 si applicano le sue previsioni.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2007

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2007

La legge regionale disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Umbria per l’avvio dell’anno finanziario 2007. Consente la gestione provvisoria delle entrate e delle spese fino all’approvazione del bilancio annuale, con limiti specifici e con una disciplina più ampia per alcune categorie di spese.

Ambito temporale di applicazione

L’autorizzazione opera:

  • per il primo trimestre dell’anno finanziario 2007;
  • fino a quando non intervenga la presentazione al Consiglio regionale del bilancio di previsione 2007, momento dal quale si applicano le autorizzazioni riferite a tale bilancio.

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Gestione delle entrate e delle spese in esercizio provvisorio

Per il periodo iniziale del 2007 sono autorizzati, sulla base del bilancio 2006:

  • l’accertamento e la riscossione delle entrate;
  • l’impegno e il pagamento delle spese.

Per le spese, la gestione è però limitata a un dodicesimo dei relativi stanziamenti del bilancio 2006, con esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2006.

Passaggio al bilancio 2007

Dal giorno di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l’anno 2007, le autorizzazioni previste per l’esercizio provvisorio non si fondano più sul bilancio 2006, ma sulle previsioni del bilancio 2007 stesso.

Eccezioni alla limitazione del dodicesimo

La regola del dodicesimo non si applica a:

  • spese obbligatorie che non possono essere impegnate o pagate in modo frazionato in dodicesimi;
  • spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata;
  • somme comunque reiscritte alla competenza dell’anno 2007 ai sensi della normativa regionale richiamata.

Per tali stanziamenti, la gestione è autorizzata senza la limitazione prevista per il comma generale sull’esercizio provvisorio.

Testo integrale

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