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Legge

L.R. Umbria 12/2006

Contributo a favore dell'Accademia di Belle Arti «Pietro Vannucci» di Perugia.

Normativa regionaleL.R. Umbria 12/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce alla Regione Umbria la possibilità di concedere un contributo all’Accademia di Belle Arti «Pietro Vannucci» di Perugia per consolidarne e rilanciarne il ruolo in Umbria. Per il 2006 autorizza una spesa di 100.000 euro; per gli anni 2007 e successivi l’importo è rinviato alla legge finanziaria regionale.

Contributo regionale all’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia

Contributo regionale all’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia

La legge regionale disciplina un sostegno finanziario a favore dell’Accademia di Belle Arti «Pietro Vannucci» di Perugia, con la finalità di rafforzarne il ruolo di unica accademia di belle arti presente in Umbria. Il provvedimento ha portata limitata al territorio regionale umbro e contiene essenzialmente una misura di spesa e la relativa copertura finanziaria.

Finalità dell’intervento

La Regione Umbria riconosce un contributo all’Accademia per consolidarne e rilanciarne la funzione nel sistema culturale e formativo regionale. L’obiettivo dichiarato è il rafforzamento dell’istituzione quale unico presidio accademico di belle arti presente in Umbria.

Disciplina finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzata, per l’anno 2006, una spesa di 100.000 euro, da iscrivere in termini di competenza e di cassa alla pertinente unità previsionale di base dedicata ai contributi a enti e associazioni. La copertura dell’onere è assicurata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento relativo alla quota interessi per l’ammortamento dei mutui a carico della Regione.

Per gli anni 2007 e successivi, l’entità della spesa non è predeterminata nella legge, ma deve essere stabilita annualmente con la legge finanziaria regionale, secondo le regole richiamate dalla normativa contabile regionale.

Variazioni di bilancio e attuazione

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza sia di cassa, per dare esecuzione alle previsioni di spesa e di copertura previste dalla legge.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La previsione di spesa espressamente quantificata riguarda l’esercizio finanziario 2006; per gli esercizi successivi opera solo il rinvio alla determinazione annuale tramite legge finanziaria regionale.

Attualità della disciplina

Il contenuto ha natura prevalentemente finanziaria e riferita a un preciso esercizio di spesa. Nella pratica applicativa il provvedimento è oggi da considerarsi superato/obsoleto, poiché la misura economica diretta è limitata al 2006 e i successivi stanziamenti sono rimessi a successive leggi finanziarie.

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