L.R. Umbria 17/2006
Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Umbria disciplina misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale, anche per enti, agenzie e aziende speciali istituiti con legge regionale. Per il solo anno 2006 impone l’applicazione delle regole del D.L. 223/2006 su spese di funzionamento e limiti di spesa. Prevede inoltre l’uso, di norma, dell’Avvocatura regionale per alcuni soggetti individuati dalla Giunta.
Razionalizzazione della finanza regionale e riduzione delle spese di funzionamento degli enti regionali umbri
Razionalizzazione della finanza regionale e contenimento della spesa
La legge della Regione Umbria del 21 dicembre 2006 interviene per concorrere agli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa, anche in collegamento con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge n. 248/2006. La disciplina riguarda in particolare il sistema regionale e i soggetti regionali istituiti con legge.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La Regione richiama il proprio concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso gli enti, le agenzie e le aziende speciali istituiti con legge regionale ai sensi dello Statuto. I soggetti interessati sono quelli indicati nell’allegato 1, tra cui:
- ADiSU;
- A.R.P.A.;
- SEDES;
- A.R.U.S.I.A.;
- le A.T.E.R. di Perugia e di Terni;
- Agenzia di promozione turistica dell’Umbria;
- Agenzia Umbria Lavoro;
- Agenzia Umbria ricerche;
- Centro per le pari opportunità;
- Istituto per la storia dell’Umbria contemporaneo;
- Centro studi giuridici e politici;
- C.E.D.R.A.V.
L’elenco può essere aggiornato dalla Giunta regionale con proprio atto in caso di istituzione, modifica o estinzione di soggetti regionali; l’allegato aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Indirizzi di programmazione e attuazione
Ai fini della riduzione della spesa, il Documento Annuale di Programmazione (DAP) determina indirizzi e criteri validi anche per i soggetti elencati nell’allegato. Tali indirizzi sono poi attuati mediante direttive approvate dalla Giunta regionale. La norma rafforza così il coordinamento finanziario e gestionale tra Regione e organismi strumentali.
Utilizzo degli avanzi e degli utili
Gli avanzi di amministrazione disponibili e gli utili di esercizio realizzati dai soggetti interessati restano acquisiti ai rispettivi bilanci, per il miglioramento dei relativi saldi. La disposizione mira a preservare le risorse prodotte dagli enti per rafforzarne l’equilibrio finanziario.
Misure speciali per l’anno 2006
Per il solo anno 2006, fermo restando il mantenimento degli obiettivi istituzionali fissati per quello stesso anno, gli enti, le agenzie e le aziende speciali dell’allegato 1 devono applicare le disposizioni degli articoli 22 e 26 del D.L. n. 223/2006. In particolare, ciò riguarda:
- la riduzione delle spese di funzionamento;
- il rispetto dei limiti annuali di spesa.
Avvalimento dell’Avvocatura regionale
La legge prevede che i soggetti individuati dalla Giunta regionale tra quelli dell’allegato si avvalgano, di norma, del patrocinio dell’Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e programmazione regionale. La rappresentanza in giudizio deve comunque essere disposta secondo gli ordinamenti dei singoli enti e regolata da apposite convenzioni con l’amministrazione regionale.
Restano esclusi:
- i casi di conflitto di interessi;
- gli atti e le attività inerenti all’organizzazione interna degli enti.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La previsione più puntuale a termine è quella relativa all’anno 2006, per il quale si applicano le regole di riduzione della spesa richiamate dal D.L. n. 223/2006. Per il resto, la disciplina organizza in via generale il coordinamento finanziario dei soggetti regionali indicati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 4 dic 2006L.R. Umbria 16/2006
- Legge · 30 nov 2006L.R. Umbria 15/2006
- Legge · 30 nov 2006L.R. Umbria 14/2006
- Legge · 22 gen 2007L.R. Umbria 2/2007
- Legge · 6 feb 2007L.R. Umbria 3/2007
- Legge · 16 ott 2006L.R. Umbria 12/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →