Ordinanza n. 208/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il Bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/11 del 4 aprile 2024; 2) il Verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/25 dell''anno 2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) il Verbale della Commissione esaminatrice n. 70 e relativa Scheda di valutazione del 6 febbraio 2025 relativo al candidato -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-; 4) il Verbale di riesame della Commissione esaminatrice n. 94 e relativa Scheda di valutazione di riesame del 25 marzo 2025 relativo al candidato -OMISSIS-; 5) il decreto-graduatoria pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/17 del 9 aprile 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) il Decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/23 del 8 maggio 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 7) l’aggiornamento della tabella A del decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024, nella parte in cui non prevede espressamente criteri di valutazione differenziati per i corsi di alfabetizzazione informatica di livello base e avanzato; 8) il decreto di assegnazione sedi del 20° Corso allievo viceispettore con decorrenza 19 agosto 2025; 9) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 09.06.2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il Verbale n. 103 del 29 maggio 2025 della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, trasmesso con nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi - I Divisione - n. 333CON/ prot. n. 0017698 del 30.05.2025 che in esecuzione dei decreti presidenziali del T.a.r. Lazio -OMISSIS-, ha confermato i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; 3) gli atti impugnati con il ricorso introduttivo; quanto ai motivi aggiunti depositati il 12.12.2025, per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) verbale n. 105 del 24 settembre 2025 — trasmesso nel fascicolo telematico con nota di deposito del 29 settembre successivo — redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, che ha nuovamente confermato i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio, reiterando il diniego di riconoscimento della patente ministeriale con certificati aggiuntivi del 16.06.1998, del corso di operatore addetto al controllo del territorio, dei corsi di primo soccorso e antincendio; 2) decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 23 ottobre 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura concorsuale interna per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, inclusi i verbali di valutazione e riesame dei titoli, le graduatorie e gli atti conseguenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando, i criteri di valutazione, i verbali della Commissione esaminatrice, le graduatorie e gli atti di assegnazione delle sedi, deducendo l'illegittima mancata valutazione di alcuni titoli di servizio e formativi. In particolare, ha contestato il mancato riconoscimento, ai fini del punteggio previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 6), del corso di operatore addetto al controllo del territorio, dei corsi per operatore delle squadre di primo soccorso e antincendio e della seconda patente ministeriale, conseguita per l'attività di operatore di motovolante e ritenuta non sovrapponibile alla prima patente ministeriale. Ha inoltre contestato l'aggiornamento della Tabella A nella parte in cui non differenzia espressamente i corsi di alfabetizzazione informatica di livello base e avanzato. Con i motivi aggiunti ha impugnato i successivi verbali della Commissione, adottati in esecuzione delle precedenti misure cautelari, che hanno confermato la non valutabilità dei titoli.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla valutazione dei titoli. Ha ritenuto che le questioni sollevate richiedano l'approfondimento proprio della sede di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha ordinato al ricorrente di integrare nuovamente il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati. L'incombente deve essere eseguito entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. L'Amministrazione deve mantenere online gli atti pubblicati sino alla sentenza definitiva, predisporre un collegamento dalla home page e rilasciare l'attestazione di pubblicazione. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 7 luglio 2026, in sostituzione di quella del 24 febbraio 2026, per garantire ai controinteressati i termini processuali. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
Consente di fissare l'udienza di merito quando le questioni cautelari richiedono un approfondimento nella sede di merito.
Richiamato quale base normativa, insieme agli artt. 49, comma 3, e 52, comma 2, per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
Richiamato per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai controinteressati.
Richiamato per le modalità di notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione.
Richiamato per garantire ai controinteressati i termini processuali mediante il differimento dell'udienza pubblica.
art. 5, comma 1, lett. a), n. 6) del bando
Indicato come parametro per la valutazione dei titoli contestata dal ricorrente.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori fondamenti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, le questioni sollevate richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria, il giudice può fissare direttamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in tale sede la fondatezza delle censure.
- Nei giudizi concernenti una graduatoria concorsuale, qualora debbano essere tutelati tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della generalità dei controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione degli atti processuali e dell'elenco dei controinteressati, con successivo deposito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione entro il termine assegnato, a pena di decadenza.
- Quando la notificazione per pubblici proclami è eseguita sul sito istituzionale dell'amministrazione, quest'ultima deve assicurare la permanenza online degli atti sino alla definizione del giudizio, la raggiungibilità della pagina dalla home page e il rilascio dell'attestazione di pubblicazione.
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