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Ordinanza

Ordinanza n. 2808/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di decadenza da due SCIA per attività di vendita al dettaglio e panificazione, adottato in conseguenza di un'interdittiva antimafia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il titolare di una ditta individuale ha chiesto l'annullamento del provvedimento comunale che ha dichiarato la decadenza da due SCIA, presentate nel dicembre 2017 e relative alle attività di vendita al dettaglio e panificazione. La decadenza è stata disposta in ragione dell'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura il 7 maggio 2024 nei confronti della ditta. Il testo non espone i singoli motivi di ricorso.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio, senza decidere nel merito i motivi di ricorso, in attesa della definizione dell'appello pendente davanti al CGARS contro la sentenza che aveva respinto l'impugnazione dell'interdittiva antimafia. Il Collegio ha rilevato il nesso di presupposizione tra l'interdittiva e la decadenza dalle SCIA e ha disposto la sospensione ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. La causa dovrà essere riassunta, nei termini di legge, a cura della parte più diligente.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., occorre pertanto sospendere il presente giudizio, in attesa della definizione del menzionato giudizio di appello pendente innanzi al C.G.A.R.S. con il n. r.g. 511/2026;

    La disposizione è applicata per sospendere il giudizio amministrativo in attesa della definizione di un giudizio connesso, dal quale dipende il provvedimento presupposto della decadenza impugnata.

  • art. 295 c.p.c.

    ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., occorre pertanto sospendere il presente giudizio, in attesa della definizione del menzionato giudizio di appello pendente innanzi al C.G.A.R.S. con il n. r.g. 511/2026;

    La norma è richiamata, insieme all'art. 79 c.p.a., a fondamento della sospensione necessaria del giudizio in ragione della pregiudizialità del giudizio d'appello sull'interdittiva antimafia.

Massime di principio

  • Quando la decadenza da titoli abilitativi è fondata su un'interdittiva antimafia e l'efficacia di quest'ultima è oggetto di un giudizio d'appello nel quale è stata sospesa, il giudizio sulla decadenza può essere sospeso in attesa della definizione dell'appello, in ragione del nesso di presupposizione tra i provvedimenti.

Come è indicizzato

MaterieSCIA e liberalizzazioniInterdittiva e informazione antimafia
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblico

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