L.R. Liguria 15/2025
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2022, N. 4 (DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA DIRIGENZA DELLA REGIONE LIGURIA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Liguria 4/2022 introducendo un regolamento di organizzazione e ridefinendo assetto, ruoli apicali, incarichi dirigenziali, valutazione e organizzazione interna. Prevede nuove figure di staff e di coordinamento, disciplina transitoria per gli incarichi già in essere, abroga varie disposizioni e fissa gli oneri per il 2025-2027. È efficace dal giorno della pubblicazione.
Riorganizzazione amministrativa e dirigenza della Regione Liguria
Modifiche all’organizzazione amministrativa e alla dirigenza della Regione Liguria
La legge interviene in modo esteso sulla l.r. 6 aprile 2022, n. 4, ridisegnando il modello organizzativo della Giunta regionale e la disciplina degli incarichi apicali e dirigenziali. L’intervento riguarda esclusivamente la Regione Liguria e si coordina con un futuro regolamento di organizzazione.
Regolamento di organizzazione e fonti interne
La disciplina dell’organizzazione degli uffici, della ripartizione delle competenze e del funzionamento dell’amministrazione può essere integrata da un regolamento di organizzazione adottato ai sensi dello Statuto regionale, nel rispetto della legge e dell’articolo 69 dello Statuto, sentita la Commissione consiliare competente. Il regolamento è richiamato come fonte per definire tipologie e articolazioni interne di varie strutture amministrative.
Nuova architettura organizzativa della Giunta regionale
Il modello organizzativo della Giunta regionale è articolato in:
- segreteria generale;
- Capo di gabinetto del Presidente;
- direzione generale di coordinamento;
- direzioni generali;
- strutture dirigenziali.
La segreteria generale, la direzione generale di coordinamento e le direzioni generali sono qualificate come strutture organizzative complesse. Il regolamento di organizzazione definisce le tipologie delle strutture dirigenziali e le articolazioni interne delle strutture apicali.
Segreteria generale: funzioni e compiti
La segreteria generale svolge funzioni di coordinamento giuridico-amministrativo, assicurando supporto sulla conformità dell’azione amministrativa regionale a leggi, Statuto e regolamenti, nonché verifica giuridica dei provvedimenti sottoposti al Presidente e alla Giunta.
Svolge inoltre coordinamento legislativo a supporto dell’iniziativa legislativa e regolamentare del Presidente e della Giunta, e provvede a:
- sovrintendere e coordinare attività delle direzioni generali e delle strutture dirigenziali ad essa afferenti;
- promuovere regole e linee di condotta uniformi e dirimere conflitti di competenza;
- coordinare il funzionamento della Giunta e il raccordo con il Consiglio regionale;
- proporre alla Giunta la nomina dei direttori generali afferenti;
- partecipare alle sedute della Giunta con diritto di parola;
- convocare e presiedere il comitato di direzione;
- assumere, su incarico del Presidente, funzioni o progetti specifici;
- intervenire nei casi di inerzia previsti dalla legge.
Ulteriori funzioni possono essere individuate dal regolamento di organizzazione.
Incarico di Segretario generale
L’incarico può essere conferito anche a soggetto esterno con laurea magistrale o laurea del previgente ordinamento e adeguata professionalità, desumibile da almeno cinque anni di esperienza dirigenziale nel pubblico o nel privato, oppure da specializzazione scientifica/professionale in ambito ricerca, università o professioni.
Caratteri principali:
- rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato regolato da contratto di diritto privato;
- applicazione della stessa disciplina anche se l’incarico è affidato a un dirigente regionale di ruolo, che viene collocato in aspettativa senza assegni;
- collocazione fuori dotazione organica;
- dipendenza diretta dal Presidente e dalla Giunta;
- trattamento economico annuo omnicomprensivo parametrato a quello vigente al 1° marzo 2025, in 12 mensilità, con possibile integrazione fino al 30% subordinata a valutazione positiva della performance;
- durata quinquennale, con cessazione comunque entro il centoventesimo giorno successivo alla fine della legislatura in cui è stato attribuito, salvo rinnovo.
Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale
Il Capo di gabinetto supporta il Presidente nell’indirizzo politico-istituzionale, garantendo raccordo con strutture e organi regionali per l’interazione tra politica e amministrazione. Assiste il Presidente nella rappresentanza istituzionale, coordina cerimoniale ed eventi di rilievo, cura i rapporti con il Consiglio regionale e con le istituzioni statali, locali e internazionali.
L’incarico:
- può essere conferito anche a esterni con i medesimi requisiti di studio e professionalità previsti per il Segretario generale;
- è regolato da contratto di lavoro subordinato privato a tempo determinato;
- vale anche per i dirigenti regionali di ruolo, collocati in aspettativa senza assegni;
- è fuori dotazione organica;
- prevede un trattamento economico annuo non superiore a quello del Segretario generale, con possibile integrazione fino al 30% a seguito di valutazione del Presidente;
- dura quanto il mandato del Presidente, salvo rinnovo;
- coordina la segreteria e il personale di diretta collaborazione del Presidente.
Direzione generale di coordinamento
La direzione generale di coordinamento:
- sovraintende e coordina le direzioni generali non direttamente afferenti alla segreteria generale;
- coordina le funzioni di controllo strategico, gestionale e finanziario e la programmazione generale dell’ente;
- interviene nei casi di inerzia previsti dalla legge;
- propone la nomina dei direttori generali non afferenti alla segreteria generale;
- convoca e presiede, d’intesa con il Segretario generale, il comitato di direzione;
- può assumere la responsabilità di funzioni di interesse generale non riconducibili a specifici ambiti settoriali.
Incarico di Direttore generale di coordinamento
L’incarico può essere attribuito a soggetto esterno con laurea magistrale o laurea del previgente ordinamento e adeguata professionalità, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Può essere conferito anche a dirigente regionale a tempo indeterminato.
La disciplina economica e organizzativa prevede:
- collocazione fuori dotazione organica e dipendenza diretta dal Presidente;
- retribuzione omnicomprensiva annua pari a quella del Segretario generale;
- eventuale integrazione fino al 30% per performance positiva;
- per i dirigenti regionali di ruolo, trattamento composto da stipendio tabellare e accessorio di posizione fino al limite dell’onnicomprensivo meno il tabellare, più la quota di risultato legata alla performance;
- esclusione del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per le risorse destinate ai trattamenti accessori previsti;
- durata quinquennale, con cessazione comunque entro il centoventesimo giorno successivo alla fine della legislatura, salvo rinnovo.
Direzioni generali e incarichi di direzione generale
La direzione generale assicura supporto tecnico-specialistico agli organi di governo, alla segreteria generale, alla direzione generale di coordinamento e alle altre direzioni, presidia un’area di intervento collegata alle politiche dell’ente e risponde dell’attuazione degli indirizzi nelle materie di competenza.
L’incarico di direttore generale è attribuito:
- ai dirigenti regionali o del settore regionale allargato con rapporto a tempo indeterminato e almeno cinque anni di qualifica dirigenziale, mediante avviso pubblico;
- in alternativa, a personale esterno tramite procedura selettiva adeguatamente pubblicizzata, con contratto a tempo determinato.
La durata è di norma compresa tra tre e cinque anni, salvo rinnovo, ed è comunque soggetta a cessazione entro il centottantesimo giorno dal rinnovo del Consiglio regionale. L’incarico può essere variato durante il suo svolgimento con riferimento agli ambiti organizzativi di competenza.
Strutture dirigenziali e graduazione degli incarichi
Le strutture dirigenziali sono definite dal regolamento di organizzazione quanto ad ambiti di intervento e sfere di competenza.
La graduazione delle strutture dirigenziali, anche ai fini della retribuzione di posizione, è disposta dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale competente in materia di organizzazione, nel rispetto delle relazioni sindacali. Se la Giunta istituisce nuove strutture, la graduazione è fissata contestualmente all’istituzione. La graduazione va aggiornata in caso di modifiche rilevanti su compiti, complessità, autonomia, risorse e responsabilità.
Incarichi dirigenziali: conferimento, sostituzione e dotazione organica
Il conferimento degli incarichi dirigenziali viene ricondotto, per gli incarichi apicali previsti dalla legge, alla Giunta regionale o al direttore generale competente in materia di organizzazione, secondo i casi.
La sostituzione dei dirigenti è affidata al Segretario generale, al Direttore generale di coordinamento e ai direttori generali, che stabiliscono l’ordine di sostituzione e le modalità di supplenza in vacanza, assenza o impedimento, secondo criteri definiti dal regolamento.
La dotazione organica del personale dirigenziale è fissata in 105 unità e può essere ridefinita periodicamente, comunque ogni tre anni e anche in caso di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni, con deliberazione della Giunta nel rispetto della normativa nazionale.
Per il personale che accede alla dirigenza a tempo indeterminato:
- la preposizione iniziale è per almeno due anni a una struttura con graduazione di livello iniziale;
- dopo tale periodo può essere assegnato alla struttura di livello superiore immediatamente successivo;
- le strutture immediatamente inferiori alla direzione generale sono assegnate a dirigenti con almeno tre anni di anzianità.
Comitato di direzione
Il comitato di direzione è un organismo collegiale consultivo deputato a trattare temi trasversali e generali e a favorire l’integrazione tra le diverse strutture regionali e l’uniformità dei comportamenti organizzativi.
È composto da:
- Segretario generale;
- Direttore generale di coordinamento;
- direttori generali.
Vi partecipa anche il Capo di gabinetto del Presidente.
Il comitato è convocato e presieduto dal Segretario generale o dal Direttore generale di coordinamento in base alle materie di rispettiva competenza. Può formulare proposte e pareri alla Giunta regionale su questioni di interesse generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate da una struttura individuata dal Segretario generale d’intesa con il Direttore generale di coordinamento.
Programmazione, performance e valutazione
La programmazione dell’ente deve individuare gli obiettivi della Regione, della segreteria generale, del Direttore generale di coordinamento e di ciascuna direzione generale, nonché gli indicatori di misurazione e valutazione della performance e gli obiettivi assegnati al Segretario generale, al Direttore generale di coordinamento e ai direttori generali con i relativi indicatori.
Entro il 31 luglio è previsto il documento di consuntivazione annuale del piano integrato di attività e organizzazione, denominato “relazione integrata”, contenente la relazione sulla performance sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.
Il nucleo di valutazione propone alla Giunta la valutazione annuale del Segretario generale, del Direttore generale di coordinamento e dei direttori generali, nonché l’attribuzione della retribuzione di risultato. La disciplina è riferita, oltre che alla Giunta regionale, agli enti parco, agli enti regionali, alle agenzie regionali e agli enti sanitari individuati dalla deliberazione di Giunta sul settore regionale allargato.
Nucleo di valutazione e compensi
Il nucleo di valutazione opera con riguardo agli enti del settore regionale allargato come individuati dalla Giunta regionale. La Giunta, previa convenzione con gli enti interessati, definisce il compenso aggiuntivo dei componenti a carico degli stessi enti, entro il limite della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2021 decurtata del 30%.
In prima applicazione, gli incarichi in essere nei nuclei di valutazione o organismi assimilati degli enti interessati proseguono fino a scadenza naturale.
Disposizioni transitorie e mantenimento degli incarichi in corso
Alla data di entrata in vigore della legge:
- gli incarichi di Segretario generale, Capo di gabinetto e Direttore generale di coordinamento già attribuiti sono confermati e continuano con le relative retribuzioni di posizione fino alla naturale scadenza;
- gli altri incarichi dirigenziali e di direzione generale già conferiti, anche a tempo determinato, insieme alle relative denominazioni, articolazioni e retribuzioni di posizione, proseguono fino alla naturale scadenza;
- il regolamento di organizzazione deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore, sentita la Commissione consiliare competente.
Abrogazioni
Sono abrogati con effetto immediato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 10, 11, 19, 20, 21 e 22 della l.r. 4/2022.
Sono invece abrogati solo quando entrerà in vigore il regolamento di organizzazione:
- articoli 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26 e 27 della l.r. 4/2022.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri sono quantificati in:
- euro 307.816,48 per il 2025;
- euro 1.846.898,88 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
La copertura è assicurata con stanziamenti della Missione 1, Programma 1 “Organi istituzionali” e Programma 10 “Risorse umane” del bilancio di previsione 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 la copertura avviene nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte con la legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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