L.R. Liguria 1/2025
MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 3 MAGGIO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE LIGURIA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge statutaria modifica lo Statuto ligure adeguandolo ai limiti statali sul numero massimo di consiglieri e assessori, disciplina alcune deleghe del Presidente della Giunta e introduce la proroga dei poteri di Presidente, Vice Presidente e Giunta fino alla proclamazione del nuovo Presidente nei casi previsti. Prevede applicazioni differite per talune modifiche e la neutralità finanziaria.
Modifiche allo Statuto della Regione Liguria su numero di consiglieri e assessori, deleghe del Presidente e proroga dei poteri degli organi regionali
Modifiche allo Statuto della Regione Liguria
La legge statutaria interviene sulla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), aggiornando la disciplina degli organi regionali in relazione ai limiti statali sul numero di consiglieri e assessori, alle deleghe del Presidente della Giunta e alla proroga dei poteri in caso di rinnovo o cessazione anticipata degli organi.
Adeguamento del numero dei consiglieri regionali
Viene modificato l’articolo 15 dello Statuto per precisare che il numero dei consiglieri regionali è determinato anche in funzione del numero massimo consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica. La modifica è destinata ad operare soltanto dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge statale che modifichi il numero massimo dei consiglieri regionali, e solo dopo l’adeguamento della legge regionale 21 luglio 2020, n. 18, in materia di elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
Deleghe del Presidente della Giunta regionale
La disciplina statutaria viene integrata per ampliare le possibilità di delega del Presidente della Giunta. In materia di affari legali, il Presidente può delegare l’esercizio delle funzioni al Vice Presidente; in sua assenza, al Segretario generale della Giunta regionale; in ulteriore assenza, al Direttore generale competente in materia di affari legali.
Inoltre, è espressamente previsto che il Presidente possa delegare ai componenti della Giunta funzioni relative ad affari determinati e compiti circoscritti, anche per periodi limitati nel tempo.
Composizione della Giunta regionale
È modificata anche la norma sul numero degli assessori, richiamando il possibile assetto fissato dal numero massimo consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica. La modifica si applica già dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge. Se successivamente interviene una legge statale che modifica il numero massimo di assessori, il Presidente della Giunta dispone con proprio decreto la variazione del numero dei componenti della Giunta e la conseguente nomina di eventuali assessori aggiunti, dando comunicazione del decreto nella prima seduta utile del Consiglio regionale.
Vice Presidente della Giunta regionale
La legge riformula la disciplina del Vice Presidente, che svolge le funzioni espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. È quindi rafforzata la funzione vicaria del Vice Presidente nell’assetto statutario ligure.
Proroga dei poteri del Presidente, della Giunta e del Vice Presidente
È inserita una nuova disciplina sulla continuità degli organi regionali. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta continuano ad esercitare le funzioni fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
Nei casi di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente:
- si producono le dimissioni della Giunta regionale;
- si determina lo scioglimento del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
- le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente;
- il Vice Presidente e la Giunta restano in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
Neutralità finanziaria
La legge dichiara espressamente di non comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto è considerata finanziariamente neutrale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 dic 2025L.R. Liguria 21/2025
- Legge · 24 dic 2025L.R. Liguria 20/2025
- Legge · 24 dic 2025L.R. Liguria 19/2025
- Legge · 12 dic 2025L.R. Liguria 18/2025
- Legge · 31 ott 2025L.R. Liguria 17/2025
- Legge · 20 ott 2025L.R. Liguria 15/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →