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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 3583 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza di giudizio - Sanzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione del contribuente è stata accolta: in pendenza del giudizio non possono essere provvisoriamente iscritte a ruolo le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento impugnato. L'iscrizione provvisoria delle sanzioni deve quindi essere annullata o comunque non può essere mantenuta sulla base della disciplina richiamata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di iscrivere provvisoriamente a ruolo, mentre è ancora pendente il giudizio sull'avviso di accertamento impugnato, anche le sanzioni amministrative tributarie irrogate con il medesimo atto. Il principio affermato è che l'art. 68 del D.lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 29 del D.lgs. n. 472/1997, non consente tale iscrizione provvisoria per le sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 68 del D.lgs. n. 546/1992

    Disposizioni sul pagamento dei tributi in pendenza del processo

    La norma disciplina la riscossione frazionata dei tributi durante il giudizio, ma, alla luce della modifica normativa richiamata, non consente l'iscrizione provvisoria a ruolo delle sanzioni irrogate con l'atto impositivo impugnato.

  • Art. 29 del D.lgs. n. 472/1997

    La disposizione ha modificato il quadro normativo in materia di riscossione delle sanzioni, escludendo la possibilità di procedere alla loro iscrizione provvisoria a ruolo durante la pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento è impugnato, la riscossione provvisoria può riguardare i tributi nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, ma non le sanzioni amministrative irrogate con il medesimo atto.
  • La pendenza del giudizio impedisce all'Amministrazione di riscuotere in via provvisoria le sanzioni, senza che sia necessario attendere l'esito definitivo per contestare l'illegittimità della relativa iscrizione a ruolo.
  • In una situazione analoga occorre distinguere sempre tra imposta, interessi e sanzioni, verificando per ciascuna voce la specifica disciplina della riscossione in pendenza di giudizio.
  • L'iscrizione provvisoria a ruolo delle sanzioni, se effettuata durante il processo senza una base normativa diversa e specifica, può essere impugnata per violazione degli artt. 68 del D.lgs. n. 546/1992 e 29 del D.lgs. n. 472/1997.

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