Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 32/2018

Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.

Normativa regionaleL.R. Marche 32/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nelle Marche un sistema di prevenzione educativa e contrasto di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, con piano regionale, contributi a scuole, enti locali, ATS, ASL, Terzo settore e associazioni sportive, un Comitato di monitoraggio, una giornata annuale di sensibilizzazione e relazioni periodiche alla Assemblea. I finanziamenti iniziali sono previsti solo per il triennio 2018-2020.

Interventi regionali contro bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia

Disciplina regionale per la prevenzione e il contrasto di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia

La legge regionale disciplina, per il territorio delle Marche, un insieme di interventi educativi, informativi e di coordinamento istituzionale finalizzati a prevenire e contrastare bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia. Il provvedimento valorizza il contesto scolastico, i luoghi di aggregazione giovanile e l’educazione ai nuovi media, con una programmazione regionale e strumenti di monitoraggio e valutazione.

Finalità e ambito di intervento

La Regione promuove una cultura del rispetto della dignità della persona e della non discriminazione, oltre alla diffusione dei valori di civiltà e legalità. L’azione regionale è rivolta in particolare a:

  • prevenzione e contrasto del bullismo in tutte le sue manifestazioni;
  • prevenzione e contrasto del cyberbullismo;
  • prevenzione e contrasto del sexting;
  • prevenzione e contrasto della cyberpedofilia;
  • educazione all’uso consapevole e responsabile dei nuovi media.

La legge insiste anche sullo sviluppo del senso critico e sulla capacità di comprendere le strategie comunicative impiegate nei media digitali.

Piano regionale integrato

Per perseguire le finalità della legge la Regione approva un piano delle politiche regionali integrate di informazione ed educazione. Il piano ha una durata di medio periodo, comunque non inferiore a tre anni, e resta valido fino all’approvazione del successivo; può essere aggiornato anche prima della scadenza.

Il piano contiene in particolare:

  • lo studio del contesto regionale e la ricognizione degli interventi già in atto o programmati;
  • l’individuazione degli interventi da finanziare nel periodo considerato;
  • strumenti di coordinamento con gli altri interventi regionali competenti per materia;
  • criteri e modalità di concessione dei finanziamenti;
  • indirizzi attuativi per il CORECOM e per la Giornata di educazione ai nuovi media;
  • indicatori di risultato e metodologie di valutazione degli effetti.

La Giunta regionale presenta il piano all’Assemblea legislativa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario, sentiti gli Organismi regionali di garanzia per gli aspetti di loro competenza. Il piano è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di istruzione, in coerenza con le analisi e le proposte del Comitato e con il piano di azione integrato previsto dalla legge statale sul cyberbullismo.

Interventi finanziabili

La Regione concede contributi, nei limiti delle risorse disponibili, per finanziare interventi educativi e di supporto, tra cui:

  • iniziative educative sulla gestione dei conflitti, il rispetto reciproco, la diversità e il genere;
  • campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione nelle scuole sui fenomeni di bullismo;
  • campagne nelle scuole sulle conseguenze della condivisione virtuale di foto e video e sulle modalità di adescamento del minore da parte del cyberpedofilo;
  • formazione di docenti, personale scolastico, educatori e figure genitoriali;
  • progetti di mediazione scolastica con studenti formati e supporto docente;
  • servizi di ascolto, anche telefonici e telematici, incluso il numero verde regionale;
  • progetti di sostegno alle vittime e di recupero di autori e spettatori degli atti, nonché dei minori vittime di cyberpedofilia.

Sono inoltre favoriti accordi o protocolli d’intesa con università marchigiane, Ufficio scolastico regionale e ordini professionali.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai finanziamenti:

  • istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche associate;
  • Comuni singoli e associati;
  • Ambiti territoriali sociali, anche associati;
  • Aziende del servizio sanitario regionale;
  • soggetti del Terzo settore attivi nelle Marche da almeno due anni nei campi educativo, del disagio minorile e del contrasto ai fenomeni oggetto della legge;
  • associazioni sportive operanti nelle Marche con settore giovanile e attività prevalentemente rivolta all’avviamento e alla formazione sportiva dei minori.

Comitato regionale di raccordo e osservatorio

È istituito il Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, quale organismo di raccordo tra soggetti pubblici e privati e anche con funzioni di osservatorio.

Il Comitato:

  • raccoglie e conserva i dati sui fenomeni considerati;
  • analizza la realtà regionale;
  • monitora le attività educative sul territorio e trasmette una relazione annuale alla Giunta;
  • mantiene consultazione costante con i soggetti operanti nel settore;
  • promuove una rete regionale di istituzioni, ordini professionali e associazioni;
  • formula proposte sul piano regionale;
  • collabora alla relazione valutativa della legge.

Il Comitato è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato e include rappresentanti di Assemblea legislativa, Garante regionale, CORECOM, Consulta giovani, Consulta immigrazione, Consulta famiglia, ATS, Terzo settore e dirigenti regionali. Possono essere invitati esperti universitari e professionali, operatori internet, magistratura minorile, Polizia postale e Ufficio scolastico regionale. Resta in carica per tutta la legislatura, è costituito con deliberazione della Giunta e la partecipazione è gratuita.

Funzioni del CORECOM

Il CORECOM svolge attività di supporto alla finalità della legge, tenendo conto degli indirizzi del piano regionale. In particolare:

  • conduce indagini, studi e analisi sull’uso dei media tradizionali e nuovi media nelle Marche;
  • realizza iniziative educative rivolte ai giovani;
  • promuove campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia;
  • promuove campagne contro hate speech e fake news.

La relazione annuale del CORECOM deve dare conto delle attività svolte e dei risultati ottenuti, soprattutto in materia di educazione all’uso dei media, riconoscimento delle notizie false e d’odio e prevenzione della loro diffusione.

Giornata regionale di educazione ai nuovi media

È istituita nel mese di novembre la Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni oggetto della legge. In tale occasione la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa organizzano iniziative di informazione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con Ufficio scolastico regionale, docenti referenti, Organismi regionali di garanzia e Consulta regionale degli studenti.

Valutazione, monitoraggio e rendicontazione

A partire dal terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale trasmette annualmente all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge. La relazione deve indicare interventi realizzati, risultati, distribuzione territoriale, finanziamenti, servizi attivi, rete regionale, criticità e proposte correttive, oltre al coordinamento tra piano regionale e altri interventi.

L’Assemblea legislativa, acquisita la relazione della Giunta e quelle degli Organismi regionali di garanzia, valuta l’attuazione della legge e rende pubblici i dati e i risultati della valutazione.

Disposizioni transitorie e prima applicazione

Per il 2018, in prima applicazione, i finanziamenti relativi agli interventi di prevenzione sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Il primo piano regionale è adottato per gli anni 2019/2020 e ha carattere sperimentale.

Per la prima costituzione del Comitato, le designazioni devono essere richieste entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge e pervenire entro i trenta giorni successivi; decorso il termine, la Giunta costituisce comunque il Comitato con la maggioranza dei componenti, salvo integrazioni successive.

Aspetti finanziari

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di:

  • 60.000 euro per il 2018;
  • 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

La copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo di stanziamenti già iscritti nel bilancio 2018/2020. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata annualmente con le rispettive leggi di bilancio. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni tecniche necessarie alla gestione del bilancio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.