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Legge

L.R. Marche 31/2018

Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.

Normativa regionaleL.R. Marche 31/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge introduce modifiche urgenti alle leggi regionali umbre n. 26/1996 e n. 13/2003 in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale, con decorrenza immediata dal giorno successivo alla pubblicazione. Prevede inoltre coperture finanziarie per il 2019 e 2020 e oneri permanenti per gli anni successivi, ma l’atto è in larga parte superato per successive modifiche e per l’abrogazione dell’articolo 2.

Modifiche urgenti alla disciplina del servizio sanitario regionale

Modifiche urgenti al servizio sanitario regionale

La legge regionale disciplina, per la Regione Umbria, un intervento urgente di modifica di due precedenti leggi sul riordino e sulla riorganizzazione del servizio sanitario regionale. Il provvedimento opera in un quadro di aggiornamento della normativa sanitaria regionale e contiene anche le relative disposizioni finanziarie.

Ambito e contenuto delle modifiche normative

La legge interviene sulla l.r. 17 luglio 1996, n. 26, con una modifica puntuale che, secondo la nota, aggiunge il comma 1.1 all’articolo 4 della legge originaria.

È inoltre previsto un secondo articolo, oggi abrogato, che risulta quindi privo di efficacia applicativa nel testo consolidato.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione delle modifiche introdotte dall’articolo 1 è autorizzata la spesa di:

  • euro 1.387.500,00 per l’anno 2019;
  • euro 1.850.000,00 per l’anno 2020.

Per gli anni successivi al 2020:

  • le spese non obbligatorie sono coperte nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di bilancio;
  • gli oneri annuali obbligatori, quantificati in euro 1.700.000,00, gravano sulle risorse del Fondo sanitario iscritte nella Missione 13, Programma 1.

La copertura per il 2019 e il 2020 è ripartita tra stanziamenti già iscritti nella Missione 13, Programma 01, e risorse del Titolo 2 del bilancio 2018/2020, successivamente iscritte in aumento della Missione 13, Programma 02.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie per la gestione delle nuove autorizzazioni di spesa.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le disposizioni finanziarie indicate sono riferite specificamente agli anni 2019 e 2020; per gli esercizi successivi operano i meccanismi di copertura previsti dalla stessa legge.

Testo integrale

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