R.R. Marche 5/2018
Disciplina delle sagre di qualità, in attuazione dellarticolo 6 della Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 30 (Sagre di qualità)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la l.r. Marche 30/2017 sulle sagre di qualità, fissando criteri per i progetti, modalità di domanda PEC, rilascio dell’attestazione, uso del logo, iscrizione nel calendario regionale e controlli. La domanda si presenta dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno precedente la sagra; in prima applicazione c’era un termine speciale di 30 giorni dall’entrata in vigore.
Disciplina delle sagre di qualità e del relativo iter di attestazione, calendario e controlli
Disciplina delle sagre di qualità
Il regolamento attua la legge regionale Marche 20 ottobre 2017, n. 30, e disciplina i criteri per ottenere l’attestazione di “sagra di qualità”, la formazione del calendario regionale, l’uso del logo e le verifiche sul mantenimento dei requisiti. La disciplina opera nel territorio della Regione Marche.
Ambito soggettivo e criteri generali dei progetti
Possono organizzare sagre di qualità, in forma singola o associata, Comuni, pro-loco, cooperative, associazioni e fondazioni. I progetti devono rispettare una serie di criteri sostanziali, tra cui:
- il limite di ripetizione della stessa sagra per non più di due volte l’anno nel territorio dello stesso Comune;
- l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti tramite cartelli presso casse o punti di ordinazione, oppure nel menù, con indicazione del luogo di provenienza;
- la prova dell’assenza di OGM tramite disciplinari di produzione controllati da organismi indipendenti;
- l’accessibilità per le persone con disabilità, intesa come possibilità di usare in modo adeguato spazi e servizi;
- la presenza di servizi igienici puliti e in numero adeguato, con possibilità di convenzione con esercizi o strutture vicine per i servizi destinati ai disabili, purché il percorso sia breve e agevole, vi sia adeguata cartellonistica e non vi siano costi per gli utenti;
- la previsione di aree parcheggio, anche provvisorie, comprensive dei parcheggi pubblici esistenti nell’area;
- il rispetto della normativa su somministrazione di alimenti e bevande, norme igienico-sanitarie e sicurezza.
Contenuto del progetto e documentazione da allegare
La domanda per l’attestazione deve essere accompagnata da un progetto dettagliato. La relazione descrittiva deve indicare obiettivi e finalità dell’evento, i cenni storici della sagra con evidenza del suo svolgimento da almeno dieci anni, i prodotti di qualità da valorizzare, la quota di prodotti somministrati rilevante ai fini della legge regionale, il collegamento con il territorio, le iniziative promozionali, l’elenco dei soggetti coinvolti, il numero di partecipanti attesi, le misure per l’accessibilità, parcheggi e servizi igienici, raccolta differenziata, uso di materiali biodegradabili e compostabili per stoviglie e accessori, nonché l’ente di certificazione incaricato dei controlli in fase attuativa.
Alla domanda vanno allegati, tra l’altro:
- documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento della sagra da almeno dieci anni;
- una descrizione sommaria dei menù proposti;
- un rilievo aereo per localizzare parcheggi, raccolta differenziata e servizi igienici;
- una bozza di convenzione per i servizi igienici destinati ai disabili.
La domanda e gli allegati devono essere presentati solo con la modulistica approvata dalla struttura regionale competente, a pena di esclusione.
Presentazione della domanda e regole procedurali
La domanda per conseguire l’attestazione deve essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di commercio dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione, esclusivamente via PEC, in formato PDF/A, con la dicitura prevista dal regolamento. La sottoscrizione deve avvenire secondo le regole del d.P.R. 445/2000 e del Codice dell’amministrazione digitale.
Il richiedente deve impegnarsi ad aggiornare tempestivamente le dichiarazioni rese se, dopo la presentazione, sopravvengono eventi rilevanti. La presentazione della domanda comporta accettazione delle prescrizioni del regolamento. Le domande presentate fuori termine o con modalità diverse sono improcedibili. Il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni, da produrre nelle stesse forme e nel termine assegnato, pena esclusione. Per data e ora di invio tramite PEC rileva quanto attestato dal messaggio di avvenuta consegna.
Attestazione di sagra di qualità e utilizzo del logo
L’attestazione è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio entro il 30 novembre di ogni anno, per i progetti che rispettano i requisiti della legge regionale e del regolamento. L’esame delle domande e il rilascio dell’autorizzazione all’uso del logo sono affidati a un comitato interno presieduto dal dirigente competente e composto anche dai dirigenti regionali competenti in agricoltura e turismo, o loro delegati, con segreteria affidata a un dipendente della struttura competente in materia di commercio.
Una volta ottenuta l’attestazione, gli organizzatori possono usare il logo previsto dalla legge regionale, anche su materiali promozionali cartacei e multimediali. L’attestazione e il diritto all’uso del logo durano finché permangono i requisiti dichiarati; ogni modifica deve essere comunicata alla struttura regionale competente. È inoltre previsto l’obbligo annuale, nel periodo fissato per la domanda, di presentare una dichiarazione sostitutiva sul mantenimento dei requisiti.
Calendario regionale delle sagre di qualità
Le sagre che ottengono l’attestazione sono iscritte nel calendario regionale delle sagre di qualità. Il calendario è curato dalla struttura regionale competente in materia di commercio, aggiornato ogni anno sulla base della dichiarazione di mantenimento dei requisiti e contiene denominazione, località, data di svolgimento, referente e una breve relazione descrittiva. La pubblicazione sul sito istituzionale regionale avviene entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le sagre che non risultano più conformi ai requisiti, o che abbiano ricevuto esito negativo nei controlli, non possono essere iscritte nel calendario dell’anno successivo.
Controlli e verifiche
Il controllo sul rispetto dei requisiti nella fase attuativa è svolto dall’Agenzia Marche Agricoltura e Pesca. In alternativa può intervenire un ente di certificazione accreditato secondo ISO 17065/2012, con oneri a carico degli organizzatori. L’esito dei controlli deve essere trasmesso alla struttura regionale competente mediante verbale via PEC entro 90 giorni dallo svolgimento della manifestazione.
Se emergono difformità sanabili, gli interessati devono essere invitati a integrare le dichiarazioni entro un termine congruo fissato dal responsabile del procedimento. Le comunicazioni di controllo devono contenere solo le informazioni pertinenti, a tutela della riservatezza.
Regime transitorio
In prima attuazione, la domanda per l’attestazione doveva essere presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Tale previsione riguarda esclusivamente la fase iniziale di applicazione.
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