Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 28/2018

Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE).

Normativa regionaleL.R. Marche 28/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nelle Marche l’URAE per favorire acquisti collettivi di energia elettrica e gas naturale, con procedure pubbliche coordinate dalla SUAM, criteri trasparenti e attenzione all’energia verde. La Giunta deve disciplinare attuazione, tavolo tecnico e sito informativo entro 60 giorni; prevista relazione annuale al 31 gennaio. Nessun nuovo onere finanziario.

Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE)

Istituzione dell’URAE per acquisti collettivi di energia

La legge regionale delle Marche istituisce l’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE), con l’obiettivo di favorire un mercato più concorrenziale, trasparente e orientato al consumo consapevole. L’iniziativa si colloca nell’ambito della tutela del consumatore e della promozione dell’energia elettrica verde.

Finalità e ambito dell’intervento

L’URAE opera per:

  • promuovere la costituzione di gruppi di clienti finali interessati all’acquisto collettivo di energia elettrica o gas naturale;
  • coordinare procedure ad evidenza pubblica per individuare il venditore con la migliore offerta;
  • valorizzare l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati per oltre il 50% da fonti rinnovabili.

La disciplina riguarda i clienti finali con utenze attivate sul territorio regionale.

Soggetti e definizioni rilevanti

Ai fini della legge, sono considerati clienti finali le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica o gas naturale esclusivamente per uso proprio, compresi enti pubblici e soggetti privati, purché riferiti a utenze regionali. Il venditore è il soggetto controparte del contratto che produce, trasporta o distribuisce energia elettrica o gas naturale.

Funzionamento operativo dell’URAE

L’URAE svolge un’attività di acquisizione delle adesioni dei potenziali partecipanti ai bandi pubblici, mediante informazione rivolta a:

  • enti pubblici presenti sul territorio regionale;
  • soggetti privati;
  • associazioni di categoria;
  • cittadini.

Una volta raccolte le adesioni, l’URAE si avvale della Stazione unica appaltante Marche (SUAM) per l’attivazione delle procedure di gara. Il bando deve rispettare criteri di acquisto trasparenti e non discriminatori e può prevedere ulteriori requisiti concordati preventivamente con i clienti finali. Sono inoltre previsti meccanismi premiali per favorire i consumatori meno energivori.

Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo

Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico con funzioni di indirizzo e supporto alla definizione delle strategie di realizzazione e gestione delle attività dell’URAE. Ne fanno parte rappresentanti di enti pubblici, soggetti privati, associazioni di categoria, consumatori e associazioni ambientaliste che possono avvalersi delle attività dell’URAE. La partecipazione è gratuita.

Compiti della Giunta regionale e tempi di attuazione

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione assembleare competente, la Giunta regionale deve:

  • adottare le determinazioni necessarie per istituire e far funzionare l’URAE;
  • disciplinare composizione e funzionamento del tavolo tecnico;
  • stabilire le modalità delle procedure di evidenza pubblica;
  • creare e aggiornare sul sito istituzionale uno spazio dedicato all’URAE per garantirne la massima اطلاعazione.

Monitoraggio e relazione annuale

La Giunta regionale deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione ed efficacia della legge. La relazione deve riguardare, tra l’altro:

  • le iniziative per lo sviluppo e il consolidamento dell’URAE;
  • l’attività del tavolo tecnico;
  • la diffusione delle iniziative per la formazione dei gruppi di clienti finali;
  • il numero, l’incremento e la copertura territoriale dei gruppi aderenti ai bandi;
  • l’aumento dell’uso finale di energia elettrica da fonti rinnovabili;
  • le azioni regionali di diffusione e conoscenza dell’URAE;
  • i risparmi conseguiti dagli aderenti alle iniziative di acquisto collettivo.

Invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, nel rispetto dell’invarianza della spesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.