L.R. Marche 28/2018
Istituzione dellUnità regionale per lacquisto di energia elettrica e gas (URAE).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nelle Marche l’URAE per favorire acquisti collettivi di energia elettrica e gas naturale, con procedure pubbliche coordinate dalla SUAM, criteri trasparenti e attenzione all’energia verde. La Giunta deve disciplinare attuazione, tavolo tecnico e sito informativo entro 60 giorni; prevista relazione annuale al 31 gennaio. Nessun nuovo onere finanziario.
Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE)
Istituzione dell’URAE per acquisti collettivi di energia
La legge regionale delle Marche istituisce l’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE), con l’obiettivo di favorire un mercato più concorrenziale, trasparente e orientato al consumo consapevole. L’iniziativa si colloca nell’ambito della tutela del consumatore e della promozione dell’energia elettrica verde.
Finalità e ambito dell’intervento
L’URAE opera per:
- promuovere la costituzione di gruppi di clienti finali interessati all’acquisto collettivo di energia elettrica o gas naturale;
- coordinare procedure ad evidenza pubblica per individuare il venditore con la migliore offerta;
- valorizzare l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati per oltre il 50% da fonti rinnovabili.
La disciplina riguarda i clienti finali con utenze attivate sul territorio regionale.
Soggetti e definizioni rilevanti
Ai fini della legge, sono considerati clienti finali le persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica o gas naturale esclusivamente per uso proprio, compresi enti pubblici e soggetti privati, purché riferiti a utenze regionali. Il venditore è il soggetto controparte del contratto che produce, trasporta o distribuisce energia elettrica o gas naturale.
Funzionamento operativo dell’URAE
L’URAE svolge un’attività di acquisizione delle adesioni dei potenziali partecipanti ai bandi pubblici, mediante informazione rivolta a:
- enti pubblici presenti sul territorio regionale;
- soggetti privati;
- associazioni di categoria;
- cittadini.
Una volta raccolte le adesioni, l’URAE si avvale della Stazione unica appaltante Marche (SUAM) per l’attivazione delle procedure di gara. Il bando deve rispettare criteri di acquisto trasparenti e non discriminatori e può prevedere ulteriori requisiti concordati preventivamente con i clienti finali. Sono inoltre previsti meccanismi premiali per favorire i consumatori meno energivori.
Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo
Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico con funzioni di indirizzo e supporto alla definizione delle strategie di realizzazione e gestione delle attività dell’URAE. Ne fanno parte rappresentanti di enti pubblici, soggetti privati, associazioni di categoria, consumatori e associazioni ambientaliste che possono avvalersi delle attività dell’URAE. La partecipazione è gratuita.
Compiti della Giunta regionale e tempi di attuazione
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo parere della Commissione assembleare competente, la Giunta regionale deve:
- adottare le determinazioni necessarie per istituire e far funzionare l’URAE;
- disciplinare composizione e funzionamento del tavolo tecnico;
- stabilire le modalità delle procedure di evidenza pubblica;
- creare e aggiornare sul sito istituzionale uno spazio dedicato all’URAE per garantirne la massima اطلاعazione.
Monitoraggio e relazione annuale
La Giunta regionale deve trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione ed efficacia della legge. La relazione deve riguardare, tra l’altro:
- le iniziative per lo sviluppo e il consolidamento dell’URAE;
- l’attività del tavolo tecnico;
- la diffusione delle iniziative per la formazione dei gruppi di clienti finali;
- il numero, l’incremento e la copertura territoriale dei gruppi aderenti ai bandi;
- l’aumento dell’uso finale di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- le azioni regionali di diffusione e conoscenza dell’URAE;
- i risparmi conseguiti dagli aderenti alle iniziative di acquisto collettivo.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, nel rispetto dell’invarianza della spesa.
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