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Sentenza

Sentenza n. 4214/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento di cui alla nota pec del Comune di Napoli - Ufficio Z.T.L. diversamente abili, con il relativo modello allegato, trasmessa al ricorrente in data 28 gennaio 2025, con cui è stata di fatto disattesa la sua istanza d’inserimento in Banca Dati per l’accesso nelle ZTL e nelle Corsie Preferenziali comunali; b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva di esso ricorrente. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1/08/2025: a) del provvedimento o dei provvedimenti di estremi e data sconosciuti di cui al comunicato pubblicato in data 2 giugno 2025 sul sito istituzionale on line del Comune di Napoli, con il quale si annuncia che dal successivo giorno 3 giugno è disponibile la nuova piattaforma informatica dedicata per il Rilascio contrassegno per persone con disabilità; b) di ogni altro atto allo stesso o agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione giuridica soggettiva di esso ricorrente, ivi compresi, se e per quanto occorra, la detta piattaforma e i modelli riprodotti in calce a tale comunicato.

Giustizia amministrativa202501084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego o mancato inserimento nella banca dati comunale per l'accesso alle ZTL e alle corsie preferenziali senza previa indicazione di due targhe, nonché la nuova piattaforma informatica e i relativi modelli per il rilascio del contrassegno e l'associazione dei veicoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota comunale del 28 gennaio 2025 e, con motivi aggiunti, il comunicato del 2 giugno 2025 relativo alla nuova piattaforma informatica per il rilascio del contrassegno per persone con disabilità. Ha dedotto che l'obbligo di indicare preventivamente non più di due veicoli per accedere alle ZTL e alle corsie preferenziali violasse gli artt. 2, 3 e 16 della Costituzione, l'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, gli artt. 7, 47, 188, 225 e 226 del d.lgs. 285/1992, l'art. 381 del d.P.R. 495/1992, gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 503/1996 e gli artt. 9 e 20 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla l. 18/2009. Sono stati inoltre dedotti violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, vizio della motivazione, manifesta ingiustizia e straripamento. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il contrassegno, essendo personale e non vincolato a uno specifico veicolo, consentisse l'accesso con qualsiasi veicolo posto occasionalmente al suo servizio e che l'associazione preventiva di due targhe costituisse una compressione illegittima del diritto alla mobilità, non giustificabile con esigenze di controllo automatizzato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente l'infondatezza delle censure. Ha osservato preliminarmente che gli atti amministrativi sono impugnabili quando risultino prospettati come lesivi, indipendentemente dal loro nomen iuris o dalla categoria formale di appartenenza. Nel merito, ha rilevato che la piattaforma consente al titolare del contrassegno, o a un suo delegato, di modificare e sostituire senza limitazioni le targhe associate, sicché l'associazione di un massimo di due veicoli non costituisce un vincolo del contrassegno a determinati veicoli, ma una modalità di controllo degli accessi, modificabile autonomamente e ogni volta che occorra. L'onere è stato giudicato non particolarmente gravoso e proporzionato alle esigenze di effettività dei controlli elettronici nelle ZTL, necessari per garantire il rispetto delle limitazioni di accesso e la pari fruizione delle deroghe da parte degli aventi diritto. Il sistema non altera quindi il carattere personale del contrassegno, la sua validità nazionale né il principio per cui esso non è vincolato a uno specifico veicolo. Il TAR ha escluso una compressione ingiustificata del diritto alla mobilità e ha ritenuto legittimo il contemperamento tra tale diritto e le esigenze di controllo e prevenzione degli abusi. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 188 d.lgs. 285/1992

    La disposizione tutela la mobilità delle persone con disabilità e costituisce la base della disciplina delle agevolazioni di circolazione.

  • art. 381 d.P.R. 495/1992

    Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

    La norma non consente di vincolare il contrassegno a uno specifico veicolo, ma non impedisce l'associazione modificabile di targhe per finalità di controllo degli accessi.

  • art. 1, comma 489, l. 145/2018

    La disposizione prevede l'associazione dei contrassegni alle targhe dei veicoli utilizzati dai titolari e costituisce la base legislativa della piattaforma e delle modalità operative di associazione.

  • art. 26 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

    Il diritto alla mobilità deve essere garantito, ma va coordinato con le esigenze di controllo effettivo delle ZTL.

  • art. 20 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

    Impone agli Stati di adottare misure efficaci per garantire la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile; non esclude modalità amministrative proporzionate di controllo.

  • artt. 2, 3 e 16 Costituzione

    I principi di tutela della persona, uguaglianza e libertà di circolazione non impediscono un onere proporzionato volto a rendere effettivi i controlli sugli accessi alle ZTL.

Massime di principio

  • Il carattere personale del contrassegno di parcheggio per disabili e la sua non vincolatività a uno specifico veicolo non impediscono all'amministrazione di richiedere l'associazione preventiva di targhe per finalità di controllo degli accessi alle ZTL, purché tale associazione sia meramente funzionale al controllo e possa essere modificata autonomamente e senza limitazioni dal titolare o dal suo delegato.
  • L'associazione di un numero massimo di veicoli al contrassegno non costituisce un vincolo del beneficio a quei veicoli quando le targhe possano essere sostituite liberamente; essa rappresenta una modalità tecnica di verifica compatibile con l'art. 381, comma 2, del d.P.R. 495/1992.
  • Il diritto alla mobilità delle persone con disabilità deve essere contemperato con l'esigenza di assicurare controlli effettivi sugli accessi alle ZTL e di prevenire gli abusi, senza che un diritto fondamentale possa essere esercitato in modo da rendere inutilizzabili i sistemi di controllo e pregiudicare la pari fruizione delle deroghe.
  • Un onere amministrativo non particolarmente gravoso, imposto per consentire il controllo automatizzato degli accessi e non per limitare sostanzialmente la circolazione, è legittimo quando risulti proporzionato e non alteri il carattere personale e nazionale del contrassegno.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàAmministrazione digitale
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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