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Legge

L.R. Campania 27/2012

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 27/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sul bilancio regionale 2012 della Campania: ridefinisce alcune spese e coperture, rifinalizza risorse verso mutui degli enti locali e politiche sociali, introduce misure contabili e modifica norme settoriali. Contiene anche disposizioni transitorie su ARSAN e SMA Campania. Alcuni commi sono poi stati dichiarati illegittimi o abrogati.

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale della Regione Campania

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

La legge regionale disciplina, per la Regione Campania, una serie di interventi urgenti sul bilancio 2012, sulla destinazione di risorse finanziarie e su alcune norme organizzative e settoriali. Il testo consolidato recepisce inoltre una dichiarazione di illegittimità costituzionale e un successivo intervento abrogativo su singole disposizioni.

Interventi sul bilancio regionale 2012 e sulle coperture finanziarie

La legge sostituisce alcuni allegati e note informativa della legge di bilancio regionale 2012, aggiornando l’elenco delle spese finanziate mediante ricorso al mercato e la nota sugli oneri connessi a strumenti finanziari derivati e contratti di finanziamento con componente derivata.

Sul piano sostanziale, dispone il definanziamento di alcune poste del bilancio 2012 e la riallocazione di risorse verso finalità diverse:

  • vengono definanziate spese per complessivi 280 milioni di euro destinate al pagamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 per opere pubbliche, originariamente coperte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013;
  • vengono definanziate spese per 60 milioni di euro destinate alla manutenzione straordinaria degli impianti acquedottistici e di depurazione regionali, anch’esse coperte dal medesimo Fondo;
  • economie di spesa pari a 81.573.798,93 euro vengono reiscritte nel bilancio 2012 e riassegnate, sempre in termini di competenza, al finanziamento dei mutui degli enti locali per opere pubbliche;
  • ulteriori risorse pari a 8.846.224,51 euro, riferite a funzioni statali conferite alle regioni, sono destinate anch’esse al finanziamento dei mutui degli enti locali per opere pubbliche.

La legge interviene anche sull’entrata finalizzata di 38 milioni di euro destinata alla copertura dell’ammortamento del debito sanitario pregresso non cartolarizzato: per gli anni dal 2013 al 2037 tale entrata può essere incrementata fino a 55,5 milioni di euro annui per le medesime finalità, mentre per il solo 2012 una quota di 15,7 milioni di euro viene rifinalizzata al finanziamento dei mutui degli enti locali per opere pubbliche.

Destinazione delle maggiori entrate e politiche sociali

Per il 2012 le maggiori entrate derivanti dalla disciplina richiamata sono destinate al finanziamento dei mutui degli enti locali per opere pubbliche e del fondo di cui all’articolo 37 della legge finanziaria regionale 2012. Nello stesso esercizio, il finanziamento delle politiche sociali è assicurato dalle disponibilità residue dell’apposito Fondo nazionale da reiscrivere nel bilancio 2012, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Dal 2013, invece, le maggiori entrate sono destinate alle politiche sociali regionali e al fondo di cui all’articolo 37.

Sperimentazione contabile e armonizzazione dei bilanci

La Regione Campania aderisce alla sperimentazione prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, applicando il titolo I del medesimo decreto, i relativi provvedimenti attuativi e, per quanto compatibili, le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, con particolare riferimento alla legge regionale di contabilità n. 7/2002. La norma consolida quindi un regime di transizione verso l’armonizzazione contabile, limitato alla compatibilità con la disciplina previgente.

Modifiche normative in materia sanitaria, organizzativa ed elettorale

La legge modifica o integra varie disposizioni di leggi regionali precedenti.

In ambito sanitario:

  • è previsto che l’ARSAN continui a operare fino alla chiusura del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei programmi operativi connessi, e comunque non oltre l’insediamento della nuova struttura tecnica che ne assume le funzioni;
  • la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento la trasformazione dell’ARSAN in struttura tecnica di supporto alla programmazione sanitaria regionale;
  • dalla data di immissione in servizio della nuova struttura tecnica è abrogata la legge regionale istitutiva dell’ARSAN;
  • le risorse della spesa sanitaria corrente introitate dalla Regione sono iscritte nella sezione spesa in modo indistinto, senza frazionamenti.

In materia organizzativa e istituzionale:

  • viene soppressa la previsione del Consiglio di amministrazione della società SMA Campania e introdotta la figura dell’amministratore unico, con adozione del nuovo statuto entro sessanta giorni dalla nomina; tale disposizione è poi stata abrogata;
  • per le norme elettorali regionali viene esclusa l’applicazione di una previsione del TUEL ai consiglieri regionali indicati dalla legge elettorale regionale; tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo;
  • alla disciplina sugli impianti balneari viene aggiunta la previsione che i minori di dodici anni devono essere accompagnati da un maggiorenne;
  • è modificata la disciplina regionale sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere, sopprimendo un riferimento alle denunce presentate;
  • viene abrogata una disposizione della legge finanziaria regionale 2012 e ripristinata, dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la corrispondente lettera di una precedente norma regionale.

Disposizioni abrogate, illegittime e regime attuale

Nel testo consolidato risultano rilevanti alcuni effetti successivi:

  • il comma relativo alla presenza di un sub commissario per ciascun IACP è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale;
  • la disposizione sulla soppressione del Consiglio di amministrazione di SMA Campania e sulla nomina dell’amministratore unico è stata successivamente abrogata;
  • la disciplina sui posti letto del Policlinico universitario, contenuta in un comma poi riportato come nota, è stata dichiarata illegittima costituzionalmente;
  • il testo stesso specifica l’abrogazione di una norma della finanziaria 2012 con effetto di riviviscenza di una precedente disposizione regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

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