Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 2/2021

Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing

Normativa regionaleL.R. Lazio 2/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio regola tatuaggio e piercing imponendo percorsi formativi, SCIA, requisiti igienico-sanitari, divieti, controlli e sanzioni. Prevede campagne informative e contributi per tatuaggi correttivi. L’efficacia è in gran parte attuata dalla DGR 3 maggio 2022 n. 270; le norme economiche risultano riferite al triennio 2021-2023.

Disciplina regionale delle attività di tatuaggio e piercing

Disciplina regionale delle attività di tatuaggio e piercing

La legge della Regione Lazio regola l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing con finalità di tutela della salute, fissando requisiti professionali, igienico-sanitari e procedurali. La disciplina si applica nel territorio regionale e rinvia a una deliberazione della Giunta per gli aspetti tecnici di dettaglio.

Ambito di applicazione e definizioni

La legge disciplina:

  • il tatuaggio artistico, la dermopigmentazione o trucco permanente e il tatuaggio con finalità medica;
  • il piercing, inteso come perforazione di parti del corpo per inserire monili.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalla normativa vigente.

Requisiti professionali e percorsi formativi

L’esercizio di tatuaggio e piercing richiede il previo svolgimento di specifici percorsi formativi. Per accedervi occorre:

  • avere compiuto 18 anni, salvo possesso di qualifica professionale nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale;
  • possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado.

I percorsi previsti sono:

  • almeno 800 ore per il tatuaggio, con 200 ore di esercitazioni pratiche e/o tirocinio, con attestato regionale previo esame finale;
  • almeno 300 ore per il piercing, con 100 ore di esercitazioni pratiche e/o tirocinio, con attestato regionale previo esame finale.

I corsi sono tenuti da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione. I contenuti devono garantire adeguate conoscenze tecnico-professionali, soprattutto in materia igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi per salute e apparato cutaneo.

Sono esonerati dai corsi di base:

  • chi abbia frequentato e superato un corso regionale di almeno 90 ore già previsto dalla normativa vigente;
  • chi, alla data di entrata in vigore della legge, certifichi almeno 5 anni di esercizio continuativo dell’attività;
  • i soggetti operanti in presenza di specifiche condizioni previste per il piercing al lobo dell’orecchio.

Gli operatori devono inoltre frequentare periodicamente corsi di aggiornamento, a loro carico economico, senza oneri per il bilancio regionale.

Divieti e tutele dei minori

La legge vieta:

  • l’esercizio dell’attività senza percorsi formativi e senza requisiti igienico-sanitari;
  • l’attività in forma ambulante o di posteggio, salvo le manifestazioni pubbliche;
  • tatuaggi e piercing ai minori di 14 anni, salvo il piercing al lobo dell’orecchio con consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale;
  • tatuaggi e piercing ai minori di 18 anni, salvo il piercing al lobo dell’orecchio con consenso informato;
  • l’impiego di anestetici, anche locali, per tatuaggio artistico, dermopigmentazione e piercing;
  • l’esecuzione in sedi anatomiche con rischio di conseguenze invalidanti permanenti o con cicatrizzazione difficoltosa;
  • l’eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;
  • tatuaggi e piercing sugli animali;
  • l’uso di pigmenti e monili non conformi alla normativa vigente;
  • il consumo di alimenti o la presenza di animali da compagnia nei locali di attività.

I clienti devono ricevere informazione scritta ed esaustiva su modalità di esecuzione, prodotti utilizzati, rischi per la salute e precauzioni successive. La Giunta regionale disciplina anche le modalità del consenso informato e può introdurre ulteriori divieti.

Avvio dell’attività e SCIA

L’esercizio dell’attività, anche se gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al SUAP del comune in cui ha sede l’attività.

La SCIA deve essere corredata dalla documentazione che attesta:

  • il rispetto della legge e della deliberazione attuativa della Giunta;
  • la presenza di un responsabile tecnico in possesso del percorso formativo richiesto.

Il comune trasmette immediatamente la SCIA all’ASL competente. In caso di carenze dei requisiti, il comune può vietare la prosecuzione dell’attività, ordinare la rimozione degli effetti dannosi, oppure assegnare un termine non inferiore a 30 giorni per l’adeguamento; in difetto, l’attività è vietata. Nei casi previsti dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990, il comune dispone la sospensione.

Per il solo piercing al lobo dell’orecchio è richiesta una comunicazione preventiva al comune e all’ASL; l’attività deve avvenire in locali o spazi idonei, con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento.

I rifiuti prodotti vanno smaltiti secondo la normativa ambientale vigente.

Attività nella stessa sede e operatori di altri Stati

La Giunta disciplina requisiti e modalità per l’esercizio nella stessa sede:

  • da parte di operatori diversi, inclusi estetisti e operatori dei servizi alla persona, anche tramite coworking o affitto di poltrona/cabina;
  • in connessione con attività sanitaria libero-professionale di medicina estetica, con separazione strutturale e funzionale dei locali, autonomia dei processi di sterilizzazione, gestione separata dei rifiuti, destinazione esclusiva dei locali e distinta titolarità delle responsabilità igienico-sanitarie.

Per gli operatori provenienti da altri Stati membri dell’UE o da Paesi terzi si applicano le rispettive discipline statali e europee sul riconoscimento delle qualifiche e sulla condizione dello straniero.

Manifestazioni pubbliche

Nell’ambito di fiere, raduni, convegni e altre manifestazioni pubbliche, la SCIA va presentata al comune del luogo in cui si svolge l’evento, con la documentazione attestante il rispetto della legge e della disciplina attuativa.

Vigilanza, controlli e provvedimenti amministrativi

Il comune esercita vigilanza e controllo sulle attività, mentre l’ASL verifica il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Se l’ASL riscontra carenze igienico-sanitarie, indica gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo; se il privato non si adegua, il comune dispone la chiusura dell’attività.

In caso di gravi carenze igienico-sanitarie, l’ASL propone la sospensione dell’attività. Il comune sospende l’attività anche quando vengano meno altri requisiti previsti dalla legge o dalla disciplina attuativa. In caso di inottemperanza alla chiusura, il comune può procedere coattivamente con apposizione dei sigilli.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per:

  • esercizio senza SCIA o senza formazione: da 3.000 a 15.000 euro, con sequestro delle attrezzature e dei materiali;
  • esercizio senza aggiornamento professionale: da 2.000 a 10.000 euro;
  • esercizio senza i requisiti strutturali, gestionali e igienico-sanitari: da 3.000 a 15.000 euro;
  • violazione dei divieti relativi a minori, ambulantato, anestetici, sedi a rischio, rimozione tatuaggi, animali, pigmenti/monili, alimenti e animali da compagnia: da 2.000 a 10.000 euro.

Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di rifiuti.

Campagne informative e contributi per tatuaggi correttivi

La Regione promuove campagne informative rivolte soprattutto a giovani, scuole secondarie di primo e secondo grado e istituzioni formative, per sensibilizzare sui rischi degli operatori abusivi, sulle pratiche scorrette e sulle precauzioni successive al trattamento.

La Giunta disciplina inoltre contributi per tatuaggi a fini correttivi destinati a:

  • donne sottoposte ad asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria;
  • donne e uomini affetti da alopecia areata cronica.

Attuazione e regime transitorio

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta deve adottare le deliberazioni attuative e integrative su requisiti strutturali, igienico-sanitari, documentazione per la SCIA, formazione, aggiornamento, controlli, consenso informato, attività di operatori esterni e requisiti per l’esercizio nella stessa sede.

Fino all’adozione di tali deliberazioni continua ad applicarsi la disciplina precedente sia per l’esercizio dell’attività sia per i percorsi formativi. Nello stesso periodo, per il solo piercing al lobo dell’orecchio è consentito l’avvio o la prosecuzione soltanto con dispositivi monouso a cartuccia con pre-orecchino incapsulato o a cartuccia protettiva, previa comunicazione a comune e ASL e nel rispetto dei divieti generali.

Chi già esercitava alla data di entrata in vigore deve adeguarsi alla nuova disciplina e all’aggiornamento professionale, salvo le esenzioni sui percorsi formativi.

I comuni devono adeguare i propri regolamenti entro 12 mesi dalla pubblicazione della deliberazione attuativa.

Disposizioni finanziarie e durata degli stanziamenti

La legge prevede stanziamenti per il triennio 2021-2023:

  • 50.000 euro annui per le campagne informative;
  • 180.000 euro annui per i tatuaggi correttivi.

La copertura è assicurata mediante riduzione del fondo speciale del bilancio regionale 2021-2023. È prevista una relazione annuale della Giunta sugli effetti finanziari, sulle risorse impiegate e sui beneficiari degli interventi.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.