L.R. Lazio 25/2020
Legge di stabilità regionale 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva misure di stabilità per il 2021 nel Lazio: rifinanzia interventi regionali, modifica tributi e assetto amministrativo, istituisce fondi e contributi per imprese, scuola, sociale e digitale, disciplina il NUE 112 e il riordino di alcuni enti e consorzi. Molte misure hanno efficacia limitata a specifici anni 2021-2023, con alcune disposizioni transitorie e una decorrenza generale dal 1° gennaio 2021.
Legge di stabilità regionale Lazio 2021
Legge di stabilità regionale 2021 della Regione Lazio
La legge reca la manovra di stabilità per il 2021 della Regione Lazio, con interventi su entrate, spese, organizzazione amministrativa, patrimonio, agricoltura, lavoro, scuola, welfare e innovazione digitale. Molte disposizioni hanno effetti limitati a specifiche annualità, soprattutto 2021-2023, mentre alcune modifiche ordinamentali operano dal 1° gennaio 2021 o dopo l’adeguamento del regolamento di organizzazione.
Programmazione e leggi regionali di spesa
La legge allega l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti e di quelle approvate dalla X legislatura, con l’indicazione degli stanziamenti autorizzati sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Lazio. Si tratta di una ricognizione funzionale al coordinamento della spesa regionale.
Tributi regionali, agevolazioni e minori entrate
Sul versante tributario la legge interviene sull’IRAP, prorogando e ampliando alcune agevolazioni già previste dalla legge regionale n. 28/2019 per i periodi d’imposta 2020 e 2021. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la maggiorazione dell’aliquota IRAP non si applica anche a determinati soggetti operanti in specifici settori ATECO e nei comuni del cratere sismico individuati dai decreti del 2016; la stessa esclusione vale per le cooperative sociali iscritte all’albo regionale, salvo che il valore della produzione netta nel territorio regionale superi 1.000.000 euro.
Viene inoltre soppressa, dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, con salvezza degli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte. Sono poi previste modifiche alla disciplina della tassa automobilistica, estendendo talune riduzioni anche agli utilizzatori in leasing o locazione a lungo termine residenti nel Lazio e coordinando le regole sui pagamenti e sulle agevolazioni per veicoli nuovi di prima immatricolazione di competenza regionale.
Per il demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali non è dovuta per il triennio 2021-2023. Sono infine presenti disposizioni finanziarie di copertura, con utilizzo di fondi regionali e riprogrammazioni FSC, e un intervento su disposizioni in materia sanitaria già contenute nella legge regionale n. 28/2019.
Patimonio regionale, trasferimenti agli enti locali e contributi per immobili
La legge modifica la disciplina del trasferimento ai comuni dei complessi immobiliari ex ONPI, ex ENAOLI ed ex ENLRP, precisando che i comuni subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi e che i beni vanno destinati anche a finalità educative, formative e documentate. È introdotto un articolo che consente di individuare, entro un anno, ulteriori complessi ancora da trasferire ai comuni, con decreto del Presidente della Regione dopo determinazione del direttore regionale competente.
È previsto anche il trasferimento, con vincolo di destinazione, dei beni immobiliari già regionali e utilizzati dai comuni per finalità scolastiche, secondo modalità analoghe. La Regione può concedere contributi agli enti locali per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili trasferiti o già nella disponibilità degli enti locali, con criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Per tali interventi sono stanziate risorse nel 2021-2023 e, per una specifica voce aggiunta successivamente, anche nel 2025.
Organizzazione regionale e assetto dirigenziale
La legge riforma in modo significativo il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale. Viene introdotta la direzione generale, con il Direttore generale preposto al coordinamento complessivo delle attività delle direzioni regionali e al corretto svolgimento dell’azione amministrativa. Il Direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta su proposta del Presidente, anche a tempo determinato per massimo cinque anni, comunque non oltre la legislatura, e con conferma o rinnovo entro novanta giorni dall’insediamento del Presidente; fino ad allora l’incarico precedente resta prorogato.
Sono ridefiniti i rapporti di sostituzione, controllo e definitività degli atti, attribuendo al Direttore generale un ruolo centrale anche nei confronti dei direttori delle direzioni regionali. La legge prevede inoltre:
- riserva del 50% dei posti nei concorsi della Giunta e del Consiglio al personale dipendente dell’ente che bandisce;
- esonero dalla prova preselettiva per alcuni dipendenti regionali e dirigenti a tempo determinato con anzianità richiesta;
- adeguamento del regolamento di organizzazione entro il 31 gennaio 2021;
- efficacia differita di alcune modifiche dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Protezione civile e servizio NUE 112
Il Servizio NUE 112 viene incardinato presso la direzione regionale soccorso pubblico e 112 NUE. La legge definisce un contingente massimo di 270 unità, di cui non oltre 100 in comando da aziende sanitarie pubbliche del SSR; il contingente è rivalutato annualmente secondo il volume delle chiamate e gli standard tecnici europei.
Il personale destinato al servizio deve seguire un percorso formativo specifico, con componenti teoriche, pratiche, simulazioni e affiancamento. Sono fatti salvi i comandi e i rapporti di lavoro già in essere in attuazione della precedente disciplina. La copertura finanziaria è prevista per il triennio 2021-2023, con stanziamenti per personale, funzionamento e investimenti in conto capitale.
Consorzi industriali e organizzazione dei sistemi montani
La disciplina del consorzio unico per lo sviluppo industriale viene rimodulata: non è più richiesto che comprenda l’intero territorio regionale, si passa da un progetto di integrazione a un progetto di fusione dei consorzi aderenti e si introduce un meccanismo che consente a singoli consorzi di non aderire al consorzio unico in presenza di peculiarità specifiche, con eventuale nuovo progetto di fusione per i soli aderenti. Il consorzio adotta inoltre contabilità economico-patrimoniale ed equilibrio economico.
Per le unioni di comuni montani, la legge detta un’articolata disciplina transitoria e di riordino: la Giunta deve individuare entro 180 giorni gli ambiti territoriali ottimali, con criteri minimi demografici, territoriali e di contiguità, e il Presidente della Regione provvede all’estinzione delle comunità montane per trasformazione in unioni di comuni montani. In caso di inerzia, è possibile la nomina di commissari ad acta e, se i termini decorrono inutilmente, l’estinzione è dichiarata con decreto e segue la ripartizione di risorse, beni e rapporti ai comuni interessati. La comunità di arcipelago delle Isole Ponziane è espressamente estinta e trasformata in unione di comuni secondo questo procedimento.
Interventi per agricoltura, aree montane e crisi di settore
La legge rafforza le misure a favore dell’agricoltura montana, incrementando nel 2021 le risorse della Misura 13 del PSR Lazio 2014-2020, sottomisura 13.1 “Zone Montane”.
Sono previsti contributi per:
- imprese agricole produttrici di kiwi colpite dalla “moria del kiwi”, per interventi di prevenzione, contrasto o riconversione produttiva;
- imprese agricole florovivaistiche danneggiate dalla crisi COVID-19, per l’acquisto di macchine e attrezzature innovative, fino al 50% della spesa;
- il rafforzamento del sistema autorizzativo in agricoltura, con voci di spesa specifiche.
La Giunta regionale deve definire i criteri attuativi per gli aiuti, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato o del regime de minimis applicabile. Una disposizione successiva, introdotta nel consolidato, prevede anche uno stanziamento per il 2025 per il sostegno alle imprese colpite dalla moria del kiwi, collegato alla dichiarazione ministeriale di eccezionalità del fenomeno nel territorio laziale.
Lavoro, politiche attive e qualificazione professionale
La legge proroga al dicembre 2021 alcuni percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari, con relativa copertura finanziaria per il 2021.
Sono inoltre previste iniziative formative per la riqualificazione degli ausiliari sanitari in operatori socio-sanitari, finanziate con un fondo dedicato nel triennio 2021-2023.
Scuola, didattica a distanza e assistenza sanitaria scolastica
La legge introduce misure legate alla scuola e all’emergenza COVID-19:
- bonus per i docenti con contratto a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche regionali, finalizzati all’acquisto di dispositivi hardware e software per aggiornamento professionale e didattica a distanza;
- promozione di accordi tra comuni e fornitori Internet per offerte gratuite o a tariffa ridotta a favore di studenti di famiglie a basso reddito;
- implementazione delle procedure per reperire professionalità mediche, infermieristiche e sanitarie da destinare alla prevenzione e al controllo del SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio.
Sono previste deliberazioni della Giunta per criteri, importi, modalità di assegnazione e requisiti dei beneficiari. Alcune misure non sono cumulabili con analoghi contributi pubblici già ricevuti nel biennio precedente.
Europrogettazione, innovazione e democrazia digitale
La Regione istituisce un sistema di voucher per prestazioni consulenziali in europrogettazione, destinati a enti locali, Terzo settore, fondazioni, associazioni, cooperative, imprese sociali e micro, piccole e medie imprese del territorio regionale, anche in forma aggregata. Il contributo copre l’80% dei costi fino a 35.000 euro ed è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di consulenza; per taluni beneficiari può estendersi anche all’assunzione di europrogettisti. La Giunta deve definire criteri e adempimenti entro 60 giorni.
La legge promuove inoltre progetti di studio e ricerca sull’uso di strumenti digitali e nuove tecnologie per aumentare la partecipazione dei cittadini alle attività della pubblica amministrazione, finanziando spese per lo sviluppo della democrazia digitale.
Misure sociali e socio-sanitarie
Sul piano sociale la legge:
- istituisce il “Fondo per la lotta agli sprechi alimentari e farmaceutici”, per finanziare progetti di limitazione degli sprechi e impiego delle eccedenze;
- istituisce il “Fondo per il sostegno e lo sviluppo di imprese per la produzione e la diffusione di ausili protesici e ortesici innovativi”;
- modifica la disciplina delle ASP, prevedendo contributi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e chiarendo il regime dei dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato;
- istituisce il “Buono socio-sanitario” per persone non autosufficienti o fragili nel periodo emergenziale COVID-19, per sopperire alla carenza di personale nell’assistenza domiciliare.
Il Buono socio-sanitario ha durata di dodici mesi, è rilasciato dalla ASL competente tramite rimodulazione del PAI da parte del CAD, è destinato a pazienti gravi o gravissimi dell’area dell’alta complessità e non può integrare l’assistenza diretta o accreditata. La Giunta regionale deve definirne valore economico, accesso e misure di tutela entro 60 giorni. Le disposizioni sono dichiarate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Strutture socio-assistenziali e requisiti organizzativi
Per le strutture socio-assistenziali viene rivista la lettera relativa alla presenza di figure professionali qualificate e al rapporto operatori/utenti. Per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità sono fissati rapporti minimi specifici:
- un operatore ogni 4 utenti in caso di disabilità moderata o severa;
- un operatore ogni 3 utenti in caso di disabilità completa o grave.
Rigenerazione urbana e patrimonio di enti locali
La Regione istituisce un “Fondo per la rigenerazione urbana” a copertura degli oneri della legge regionale sulla rigenerazione urbana e il recupero edilizio. Il fondo è finanziato per il solo esercizio 2021.
Entrata in vigore e limite temporale generale
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2021. Molte misure economiche e finanziarie sono espressamente limitate alle annualità 2021-2023 o a specifiche scadenze indicate nei singoli interventi, mentre alcune disposizioni organizzative producono effetti solo dopo l’adeguamento del regolamento regionale.
Obsolescenza pratica
Pur contenendo ancora numerose modifiche vigenti nel testo consolidato, la legge è una manovra di stabilità riferita in larga parte a esercizi finanziari ormai chiusi; per questo molte sue previsioni sono oggi di utilità pratica limitata o cessata. Tuttavia, alcune norme strutturali e modifiche ordinamentali restano astrattamente rilevanti nel testo vigente.
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