L.R. Lazio 1/2021
Disposizioni in materia di cooperative di comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina il riconoscimento delle cooperative di comunità, ne definisce requisiti e ambito operativo, istituisce l’albo regionale e prevede contributi, incentivi e possibili utilizzi di beni inutilizzati pubblici. Prevede anche raccordi con enti pubblici e una disciplina finanziaria per il triennio 2021-2023.
Cooperative di comunità: riconoscimento, albo e sostegni regionali
Cooperative di comunità: riconoscimento e sostegno regionale
La legge della Regione disciplina il riconoscimento, la promozione e il sostegno delle cooperative di comunità nel territorio regionale. L’obiettivo è favorire sviluppo economico, coesione sociale, valorizzazione delle risorse territoriali e risposta a fenomeni di spopolamento, degrado e marginalità.
Finalità e perimetro applicativo
La normativa riconosce il ruolo delle cooperative di comunità come strumenti di produzione di vantaggi per una comunità territoriale definita, di cui i soci fanno parte o che scelgono come riferimento. La Regione interviene per definire criteri e requisiti di riconoscimento, istituire l’albo regionale e prevedere forme di sostegno economico e organizzativo.
Definizione di cooperativa di comunità e ambito territoriale
Sono considerate cooperative di comunità le società cooperative costituite secondo il codice civile e iscritte ai pertinenti albi cooperativi, che perseguano finalità di contrasto allo spopolamento, al declino economico, al degrado sociale e urbanistico e alle criticità ambientali. Devono promuovere la partecipazione della popolazione residente alla gestione di beni o servizi collettivi, valorizzare competenze, tradizioni e risorse locali e sviluppare attività economiche sostenibili.
Operano prevalentemente:
- in aree montane, interne o a rischio di spopolamento, o in zone con disagio socio-economico e criticità ambientale;
- in contesti metropolitani, periferici, urbani o periurbani con minore accessibilità sociale, economica e di mercato, rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e marginalità sociali.
La disciplina si applica anche ai consorzi costituiti come società cooperative con base sociale composta al 100% da cooperative di comunità, anche se operano in aree diverse della Regione.
Scambio mutualistico, soci e contenuto dell’atto costitutivo
Le cooperative di comunità e i loro consorzi possono realizzare uno o più scambi mutualistici; per quanto non diversamente previsto, si applicano le norme del settore in cui operano.
Possono essere soci:
- persone fisiche residenti o che operano con continuità nel territorio della comunità di riferimento;
- persone giuridiche, soggetti e organizzazioni aventi sede nello stesso territorio o che vi operano con continuità.
L’atto costitutivo deve indicare:
- la qualifica di cooperativa di comunità;
- l’ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza o collegamento dei soci alla comunità;
- le clausole mutualistiche previste dal codice civile.
In sede di approvazione del bilancio, amministratori e sindaci devono indicare nelle relazioni di legge i criteri seguiti per conseguire benefici o altre utilità per il territorio o la comunità di riferimento.
Contributi, incentivi e sostegno economico
Per sostenere costituzione, sviluppo e interventi delle cooperative di comunità, la Regione può concedere, previa procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato:
- contributi di parte corrente;
- contributi in conto capitale;
- incentivi per la creazione di nuova occupazione.
Le modalità e i criteri di ammissibilità sono demandati alla deliberazione attuativa della Giunta regionale.
Uso di aree e beni immobili inutilizzati
La Regione e gli enti dipendenti possono concedere alle cooperative di comunità l’utilizzo di aree o beni immobili inutilizzati, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta della cooperativa. La concessione è finalizzata a interessi generali e alla valorizzazione di porzioni limitate del territorio urbano o extraurbano.
La stessa possibilità è estesa anche agli enti locali e, secondo i rispettivi ordinamenti, alle aziende e agli enti del servizio sanitario.
Albo regionale e riconoscimento
Presso la direzione regionale competente è istituito, senza oneri per il bilancio regionale, l’albo regionale delle cooperative di comunità. L’iscrizione è necessaria per ottenere il riconoscimento e per accedere agli interventi previsti dalla legge.
Attuazione, raccordo con pubbliche amministrazioni e politiche territoriali
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve definire con propria deliberazione i requisiti, criteri e modalità per:
- concessione di contributi e incentivi;
- iscrizione e gestione dell’albo.
La Regione promuove inoltre strumenti di raccordo tra cooperative di comunità e amministrazioni pubbliche, anche tramite convenzioni tipo o forme di coinvolgimento attivo previste dal Codice del terzo settore, ove applicabili. Favorisce la partecipazione alla gestione dei beni comuni, sostiene il ruolo delle cooperative nei servizi e nella produzione di beni, promuove il loro impiego nelle politiche attive del lavoro tramite convenzioni con soggetti accreditati e individua criteri e modalità per affidamenti, convenzionamenti e conferimenti di lavori o servizi.
Può inoltre mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate, nei limiti della normativa vigente, e promuovere presso altre amministrazioni l’impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità. Sono previste anche azioni di diffusione delle buone pratiche, valorizzazione del carattere multifunzionale e multimprenditoriale delle cooperative e sostegno al ruolo dell’agricoltore nei comuni sotto i 5.000 abitanti come “custode del paesaggio”.
Monitoraggio e valutazione
La Giunta regionale presenta una relazione sull’attuazione degli interventi:
- entro un anno dall’entrata in vigore della legge;
- successivamente, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente in materia di lavoro e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi.
Inoltre, con cadenza annuale, è prevista una relazione alla commissione bilancio che illustri obiettivi programmati, risorse impiegate o disponibili e numero/tipologia dei beneficiari dei contributi e incentivi.
Copertura finanziaria
Per il triennio 2021-2023 sono istituiti due fondi regionali:
- fondo per il sostegno delle cooperative di comunità – parte corrente: 100.000 euro per ciascuna annualità;
- fondo per il sostegno delle cooperative di comunità – parte in conto capitale: 200.000 euro per ciascuna annualità.
La copertura deriva dalla riduzione di corrispondenti risorse dei fondi speciali del bilancio regionale 2021-2023. Possono concorrere anche altre risorse previste da leggi regionali in materia di cooperative sociali, beni comuni e piccoli comuni, nei limiti delle autorizzazioni di spesa della legge annuale di stabilità regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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