Sentenza n. 755/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 724/2024, emessa dal Tribunale di Brindisi, nel procedimento R.G. n. 4014/2022, nella persona del Giudice dott.ssa G. Puzzovio, pubblicata in data 8. 5.2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di 500 euro annui per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato l'amministrazione scolastica al pagamento di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, oltre rivalutazione e interessi. Il TAR ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità. In primo luogo, il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza fosse passata in giudicato, ma non aveva depositato un'idonea attestazione della Cancelleria comprovante il passaggio in giudicato. In secondo luogo, non aveva dedotto né comprovato la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e, quindi, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo profilo, ha ritenuto che, ai fini dell'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, la prova del passaggio in giudicato debba essere fornita mediante idonea attestazione della Cancelleria; la mera dichiarazione del difensore non costituisce prova sufficiente e non può sostituire l'adempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte. Quanto al secondo profilo, il TAR ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza l'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, secondo cui le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento e, prima della scadenza, il creditore non può avviare l'esecuzione. La mancata allegazione e prova della notificazione del titolo e del decorso del termine integra il difetto di una condizione dell'azione esecutiva, rilevabile d'ufficio. Le spese sono state integralmente compensate per la mera costituzione di rito dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Il ricorrente in ottemperanza deve depositare il provvedimento esecutivo e, quando si tratta di sentenza del giudice ordinario, deve fornire idonea prova documentale del suo passaggio in giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'ottemperanza può riguardare le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il passaggio in giudicato costituisce il presupposto dell'azione quando richiesto dal titolo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso costituisce una condizione dell'azione esecutiva e la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
La parte che agisce in ottemperanza deve provare i fatti costitutivi dell'azione; la dichiarazione del difensore circa la definitività della sentenza non è sufficiente a dimostrare il passaggio in giudicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può segnalare alle parti, prima della decisione, profili di inammissibilità rilevabili ai fini del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare idonea attestazione della Cancelleria comprovante il passaggio in giudicato quando tale requisito costituisce presupposto dell'azione; la mera dichiarazione della parte o del difensore non è sufficiente.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme da parte di un'amministrazione statale.
- La notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni costituiscono una condizione dell'azione esecutiva, la cui mancanza rende inammissibile il ricorso per ottemperanza ed è rilevabile d'ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1110/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1111/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1113/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1114/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1115/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →