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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato in primo grado quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, con i quali l’Ufficio contestava, ai fini IRES e IRAP, l’indebita deduzione del rendimento nozionale ACE del nuovo capitale proprio, ritenendo non spettante la deduzione derivante da versamenti in conto futuro aumento di capitale. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia e la società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 201/2011 in tema di ACE e della disciplina sugli interessi passivi ex art. 96 TUIR. In pendenza del giudizio di legittimità la ricorrente ha chiesto l’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione quater), producendo documentazione relativa ad alcune cartelle di pagamento e al pagamento delle rate scadute. La Corte ha però rilevato che tale documentazione non era riferibile con certezza agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio, sicché non risultavano integrati i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l’istanza di estinzione per definizione agevolata e ha ritenuto che mancassero i requisiti richiesti dalla normativa, poiché la documentazione prodotta riguardava diverse cartelle di pagamento e non consentiva di verificare il collegamento con gli avvisi di accertamento impugnati. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia. Ha disposto la compensazione delle spese di lite e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, perché la declaratoria di inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1 d.l. n. 201 del 2011

    È la disposizione invocata dalla ricorrente sulla disciplina ACE, rispetto alla quale era contestata la ritenuta illegittimità della deduzione del rendimento nozionale derivante da versamenti in conto futuro aumento di capitale.

  • art. 96 TUIR

    È richiamato dalla ricorrente in tema di deduzione degli interessi passivi.

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022

    È richiamata quale base della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (rottamazione quater).

  • art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022

    È applicato, come interpretato autenticamente, per individuare i presupposti e il momento perfezionativo dell’estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata.

  • art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025

    È richiamato come norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 236, L. n. 197/2022, chiarendo che la definizione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata e che l’estinzione del giudizio va dichiarata previa produzione della documentazione prevista.

  • art. 1, comma 235, L. n. 197 del 2022

    È indicato tra i documenti/adempimenti richiesti per la dichiarazione di estinzione del giudizio, ossia la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

  • art. 1, comma 241, L. n. 197 del 2022

    È richiamato per la comunicazione dell’ammontare complessivo dovuto ai fini della definizione, necessaria per l’estinzione del giudizio.

  • art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 202 del 2024

    È richiamato in relazione alla definizione agevolata dei debiti e ai giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella relativa dichiarazione di adesione.

  • art. 3-bis, comma 2, lettera c), d.l. n. 202 del 2024

    È richiamato come fonte della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata, necessaria per l’estinzione del giudizio.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022

    «l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute»

    La Corte applica la norma nel senso che l’estinzione del giudizio presuppone la prova dell’adesione, della quantificazione del debito e del pagamento della prima o unica rata, non essendo sufficiente una documentazione generica riferita ad altre cartelle.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022

    «L'estinzione del giudizio ... comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato»

    L’estinzione da definizione agevolata determina la caducazione delle decisioni di merito non passate in giudicato.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022

    «Le somme versate a qualsiasi titolo ... restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili»

    Le somme versate nell’ambito della procedura di definizione non sono ripetibili.

Massime di principio

  • Ai fini dell’estinzione del giudizio per adesione a una definizione agevolata dei carichi tributari, il giudice deve poter verificare che la definizione riguardi proprio i debiti oggetto della controversia, mediante produzione della dichiarazione di adesione, della comunicazione con l’ammontare dovuto e della prova del versamento della prima o unica rata.
  • La produzione di documentazione relativa a cartelle di pagamento diverse da quelle oggetto del giudizio non consente di dichiarare l’estinzione del processo, se non è possibile ricondurla con certezza agli atti impugnati.
  • Se l’istanza di definizione agevolata manifesta comunque il venir meno dell’interesse alla decisione sul ricorso, il gravame diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non ricorrano i presupposti per una formale declaratoria di estinzione.
  • L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l’inammissibilità del ricorso è sopravvenuta e non originaria, poiché la funzione sanzionatoria della norma riguarda le impugnazioni dilatorie o pretestuose.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’esito del giudizio dipende da ragioni processuali sopravvenute connesse alla definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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