L.R. Puglia 42/2013
Disciplina dell’agriturismo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’attività agrituristica in Puglia, definendone soggetti, attività consentite, requisiti dei locali, limiti ricettivi e criteri di connessione con l’attività agricola. Regola anche somministrazione, agri-campeggio, contributi e autorizzazioni, con diversi aggiornamenti recenti, ma resta vigente e applicabile nel territorio regionale.
Disciplina dell’agriturismo in Puglia
Disciplina dell’agriturismo in Puglia
La legge regionale definisce il quadro dell’attività agrituristica nel territorio pugliese, valorizzandola come strumento di multifunzionalità dell’impresa agricola, diversificazione del reddito e tutela del patrimonio rurale.
Finalità e funzione dell’agriturismo
La Regione sostiene l’agriturismo per promuovere la multifunzionalità dell’impresa agricola e perseguire obiettivi di tutela ambientale, sviluppo delle aree rurali, recupero del patrimonio edilizio rurale, valorizzazione delle produzioni tipiche e biologiche, promozione della cultura rurale e risparmio energetico. La disciplina è orientata anche al mantenimento delle attività imprenditoriali agricole nelle aree rurali e al miglioramento della qualità della vita.
Soggetti abilitati e nozione di attività agrituristica
L’attività agrituristica consiste in attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche in forma societaria o associata, mediante l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento. Possono collaborare l’imprenditore, i familiari e i lavoratori dipendenti; il ricorso a soggetti esterni è ammesso solo per attività e servizi complementari, cioè occasionali e strettamente connessi alla valorizzazione di tradizioni locali e del patrimonio rurale, storico e artistico.
Attività agrituristiche consentite
Sono attività agrituristiche:
- l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
- la somministrazione di pasti e bevande prevalentemente con prodotti propri e di aziende agricole regionali o di territori contigui di regioni limitrofe, con preferenza per prodotti tipici, DOP, IGT, DOC, DOCG, IGP, biologici e prodotti di qualità riconosciuti dalla Regione;
- l’organizzazione di degustazioni ed eventi promozionali, anche fuori dalle strutture aziendali, inclusa la mescita di vino, birra e distillati prodotti in regione;
- attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo. È inoltre consentito mettere a disposizione aree picnic e spazi attrezzati per il lavoro a distanza.
Regime fiscale e qualificazione del reddito
Il reddito derivante dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo ai fini del riconoscimento delle qualifiche di imprenditore agricolo, della priorità nell’erogazione di contributi e, comunque, per tutti gli effetti non fiscali. Sul piano tributario e previdenziale si applicano le disposizioni specifiche richiamate dalla legge statale sul regime fiscale dell’agriturismo e la restante normativa settoriale pertinente.
Locali, strutture e interventi edilizi
Per l’attività agrituristica possono essere utilizzati edifici e porzioni di fabbricati già esistenti sul fondo, sia abitativi sia strumentali. L’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici è condizione per ottenere i titoli edilizi necessari all’esercizio dell’attività. I locali devono rispettare i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le abitazioni civili, con particolare attenzione all’accessibilità delle strutture ricettive. I Comuni possono prevedere deroghe per edifici con caratteristiche storiche, artistiche, architettoniche o rurali, purché siano garantiti gli accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità. Sono consentiti ampliamenti fino al 20% della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, se strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie, tecnologico-funzionali, di ospitalità e ricettività, nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle autorizzazioni paesaggistiche. In caso di demolizione e ricostruzione deve essere ripristinata la tipologia architettonica originaria. L’esercizio agrituristico non richiede il cambio di destinazione d’uso dei locali e delle strutture presenti sul fondo.
Ospitalità all’aperto, agri-campeggio e piscine
L’ospitalità in spazi aperti è soggetta a regole specifiche: le piazzole per agri-campeggio devono avere almeno 60 mq, essere distanti almeno 2 metri tra loro e possono essere realizzate in numero massimo di 3 per ettaro e di 15 per azienda. Possono essere offerte unità abitative mobili, purché conformi alla normativa urbanistica e prive di impianti o strutture fisse. La Giunta regionale deve definire i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli spazi all’aperto e dei servizi igienico-sanitari. Per gli edifici e manufatti destinati all’attività agrituristica, l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche possono essere assicurati anche con opere provvisionali. Le piscine agrituristiche prive di trampolino, riservate agli ospiti, beneficiano di un regime derogatorio: possono utilizzare gli spazi della struttura principale per spogliatoi e servizi igienici, devono disporre di almeno una doccia, possono sostituire la vasca lavapiedi con un dispenser disinfettante, devono avere un’area di primo soccorso accessibile e dotata di cassetta di pronto soccorso, possono utilizzare gli spogliatoi del personale della struttura principale e non richiedono necessariamente l’assistente bagnanti se gli utenti sono adeguatamente informati e la piscina è protetta da accessi incontrollati dei minori di 14 anni.
Criteri di connessione con l’attività agricola e limiti aziendali
La connessione con l’attività agricola è valutata tramite il confronto tra il tempo di lavoro annuo dedicato alle attività agrituristiche e quello dedicato alle attività agricole, che deve prevalere. Il fabbisogno di lavoro agricolo tiene conto anche di svantaggi naturali, vincoli paesaggistico-ambientali e tecniche colturali praticate, secondo criteri definiti dall’amministrazione regionale competente. I limiti ordinari dell’attività per azienda sono:
- fino a 50 posti letto;
- fino a 15 piazzole per agri-campeggio;
- una media annua non superiore a 50 pasti giornalieri per la somministrazione. Quando l’azienda cumula posti letto e piazzole, la ricettività complessiva non può superare 85 unità. L’attività di ospitalità si svolge in camere e unità abitative nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Somministrazione di pasti e bevande
La somministrazione, compresa la prima colazione, deve rispettare criteri di prevalenza dei prodotti aziendali e regionali. In particolare:
- i prodotti propri devono essere almeno il 20% del totale impiegato, ridotto al 15% per aziende biologiche che offrono alimenti e bevande biologici e per aziende situate in aree montane e svantaggiate;
- almeno il 40% dei prodotti deve provenire da aziende agricole regionali o di regioni limitrofe contigue;
- le quote dei prodotti propri e regionali devono rappresentare complessivamente almeno il 60% del totale;
- la quota residua deve preferibilmente provenire da imprese agroalimentari regionali o di territori contigui che trasformano produzioni agricole locali;
- in caso di indisponibilità oggettiva, è ammesso ricorrere ad altri prodotti di qualità e tipicità fino al 25% del totale;
- per diete speciali dovute a salute o intolleranze alimentari è consentita la deroga a tali limiti. Sono considerati di propria produzione anche prodotti lavorati esternamente ma ricavati da materie prime aziendali e, entro il limite del 50% della quota dei prodotti propri, quelli ottenuti in rete o tramite accordi di filiera con altre aziende agricole del territorio regionale o tramite cooperative e consorzi regionali di cui l’azienda sia socia. La somministrazione può avvenire anche con asporto o consegna a domicilio. È inoltre consentita, per un massimo di 30 giorni all’anno, la somministrazione all’esterno del complesso aziendale anche mediante strutture mobili dell’impresa, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Deroghe per forza maggiore
In presenza di cause di forza maggiore, come epidemie, pandemie, calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, dichiarate dallo Stato o dalla Regione, il Comune può autorizzare temporaneamente l’esercizio in deroga ai parametri di connessione e ai criteri di somministrazione, a seguito di comunicazione dell’impresa. La prevalenza dell’attività agricola si considera comunque sussistente quando le attività di ricezione e somministrazione interessano non più di dieci ospiti.
Regime transitorio e attuazione amministrativa
La legge prevede che alcuni criteri applicativi siano definiti con provvedimenti amministrativi regionali, anche sentito l’Osservatorio regionale dell’agriturismo. Nel testo consolidato risultano inoltre varie modifiche e aggiornamenti recenti, che hanno inciso sui limiti ricettivi, sui criteri di somministrazione, sui requisiti edilizi e sulle deroghe operative.
Ambito territoriale ed efficacia
La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Puglia e riguarda gli operatori agrituristici che vi esercitano l’attività secondo i requisiti previsti dalla legge.
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